L'attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada è da considerare pericolosa ai sensi dell'articolo 2050 c.c., costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti.
Ne consegue che l'esercente l'attività in questione è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla suddetta norma in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Nella scelta di tali misure egli dispone di un certo margine di discrezionalità da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività.
Siffatta facoltà di scelta non investe, però, quelle misure preventive che la legge impone di adottare ma è relativa solo alle misure aggiuntive, che la situazione del caso concreto e/o i progressi della tecnica consigliano.
Pertanto deve ritenersi superata la presunzione da parte dell'esercente l'attività pericolosa che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative o regolamentari, senza che vi sia alcuna possibilità, in tale caso, di valutarne l'idoneità.