LA MASSIMA
Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex articoli 2059 del Codice civile e 185 del Codice penale non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'articolo 2054 del Codice civile, debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato