|
Svolgimento del processo
Con atto di
citazione regolarmente notificato, Luciana Camera conveniva dinanzi a
questo Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, chiedendone la condanna
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
L’attrice esponeva che in conseguenza del sinistro, causato da Giancarlo
Faloppa alla guida di un veicolo di proprieta' di Stefano Aquilanti ed
assicurato dalla Milano spa, il proprio marito Lucio Parrinello aveva
perso la vita, e chiedeva la condanna dei convenuti in solido al
risarcimento dei danni subiti.
Nel giudizio interveniva volontariamente Paola Parrinello, figlia di Lucio
Parrinello, chiedendo anch’essa nei confronti di tutti i convenuti il
risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del padre.
Si costituiva la sola Milano spa, eccependo di avere gia' erogato alle
attrici una somma adeguata a ristorare il danno patito.
Nel corso dell'istruzione venivano acquisiti documenti.
Esaurita l'istruzione e precisate le conclusioni, la causa e' stata
trattenuta in decisione all'udienza del 19 novembre 2001.
Motivi della
decisione
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Giancarlo Falappa,
cui non ha provveduto l’istruttore.
Sempre in via preliminare, a fronte delle allegazioni svolte da parte
attrice nella comparsa conclusionale, deve rilevarsi come la procura alle
liti conferita dalla Milano spa al proprio difensore sia del tutto
regolare, risultando dal contesto della comparsa di risposta tutti gli
elementi essenziali del mandato: generalita' del mandante, generalita' del
mandatario ed autentica della sottoscrizione.
2. La responsabilita' nella causazione del sinistro di cui e' causa
non puo' piu' essere oggetto di discussione nel presente giudizio, essendo
stata accertata dal giudice penale con sentenza passata in giudicato.
Le statuizioni del giudice penale, nel caso di specie, fanno stato ex
articolo 651 Cpp anche nei confronti dei responsabili civili Stefano
Aquilanti e Milano spa, in quanto citati in tale veste nel procedimento
penale (cfr. allegati 18-21 al fascicolo attoreo).
I convenuti vanno percio' condannati in solido, ciascuno per il rispettivo
titolo, al risarcimento dei danni subi'ti dalle attrici.
Il danno patito dalle attrici deve liquidarsi come segue.
3. Danno morale.
La liquidazione dei danni morali derivanti dal fatto illecito del terzo,
per sua natura, sfugge ad una valutazione economica vera e propria, e puo'
compiersi soltanto col ricorso all'equita', in relazione a considerazioni
soggettive quali l'eta' della vittima, il grado di parentela, le
particolari condizioni della famiglia.
Nel caso in esame, risulta dagli atti che Lucio Parrinello aveva 58 anni
al momento del decesso; che il danno e' lamentato dal coniuge e dalla
figlia, dell'eta' rispettivamente di anni 50 e 25 al momento del sinistro.
Non risulta che il nucleo familiare fosse travagliato da particolari
divisioni o incomprensioni.
Deve quindi presumersi (articolo 2727 Cc) che il dolore per la sua perdita
sia stato assai intenso, a causa della prematurita' del decesso. Un
fattore accrescitivo del dolore va poi ravvisato, per la figlia, nella
assenza della fondamentale e necessaria figura paterna, proprio nel
periodo della vita di transizione tra l’adolescenza e la maturita', nel
quale particolarmente rilevante e' l’ausilio, la guida e l’indirizzo che
possono derivare dalla persona del padre (cfr. Cassazione 872/63; 15/67;
3996/79; nonche', tra le piu' recenti, tribunale Roma 23 dicembre 1996,
Pafundi c. Mangora, inedita; tribunale Roma 3 febbraio 1997, Suriano c.
Assitalia; tribunale Roma 4 febbraio 1997, Ferrara c. Allsecures;
tribunale Roma 19 febbraio 1997, Carta c. Pelullo; tribunale Roma 24
febbraio 1997, in Rivista giuridica circ. trasp., 1997, 348; tribunale
Roma 30 giugno 1997, Valentini c. SAI).
Per contro, un fattore lenitivo del dolore va ravvisato nella convivenza
di madre e figlia, essendo nozione di fatto rientrante nella comune
esperienza (articolo 115 Cpc) che la pieta' e la consolazione di persone
care, nei momenti di particolare sconforto, hanno l’effetto di attenuare
le sofferenze morali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutti i
parametri sopra indicati, opportunamente adattando al caso di specie i
criteri generali uniformemente adottati da questo tribunale, si stima equo
liquidare:
- a Luciana Camera, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale,
la somma di € 100.684 (cosi' determinata: risarcimento base € 143.835,
ridotto del 30% in considerazione della presenza di altri congiunti
conviventi);
- a Paola Parrinello, per lo stesso titolo, la somma di € 80.543 attuali (cosi'
determinata: risarcimento base € 115.062, ridotto del 30% in
considerazione della presenza di altri congiunti conviventi).
4. Danno patrimoniale.
Prima di procedere alla liquidazione del danno patrimoniale, e' necessario
premettere che Lucio Parrinello, in quanto rappresentante di commercio
(sono le stesse attrici ad allegarlo), era necessariamente assicurato
contro il rischio di morte ed infortuni in favore dei propri congiunti,
titolari del diritto alla pensione di reversibilita' (articolo 5 legge
12/1973).
Tuttavia la costituzione di una pensione di reversibilita' in favore di
Luciana Camera e Paola Parrinello (che secondo questo tribunale e'
circostanza idonea a ridurre il danno risarcibile in misura uguale al
valore della rendita capitalizzata: cfr. tribunale Roma 31 marzo 1998,
Carducci c. Rosi, inedita; tribunale Roma (ordinanza) 16 maggio 1997, in
Giurisprudenza romana, 1998, 131; tribunale Roma 29 gennaio 1997, Piccinni
c. Ministero della difesa, inedita; tribunale Roma 4 aprile 1996, Artipoli
c. Universo, inedita; tribunale Roma 26 aprile 1984, in Temi romana, 1985,
121) non e' automatica, ma subordinata al verificarsi dei presupposti di
cui all’articolo 18 della citata legge 12/1973.
Sarebbe stato, pertanto, onere dei convenuti dimostrare l’effettiva
percezione da parte delle attrici della pensione di reversibilita', ovvero
la sussistenza di tutti i requisiti per la erogazione della stessa; ma
tale onere non e' stato assolto.
4.1. Il danno patrimoniale futuro, risarcibile ai congiunti di chi
sia deceduto a seguito di fatto illecito, puo' consistere o nella
diminuzione di contributi o sovvenzioni; oppure nella perdita di utilita'
che, per legge (ad esempio, ex articolo 230bis, 315, 433 Cc) o per
solidarieta' familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso
(ex permultis, Cassazione, 23/1988, in Rfi, 1988, Danni civili, numero
140, in seguito sempre conforme).
Nel caso in esame, risulta dagli atti che Lucio Parrinello, nei tre anni
precedenti il sinistro, aveva goduto di un reddito imponibile annuo medio
di £ 9.156.666, rappresentato da proventi di lavoro autonomo.
L'esistenza del rapporto di coniugio tra il defunto e le attrici e'
circostanza idonea a far ritenere - secondo cio' che per lo piu' accade -
una stabile contribuzione economica del defunto a sostegno di moglie e
figlia.
Puo' dunque concludersi che le attrici abbiano subi'to un pregiudizio
economico in conseguenza della morte di Lucio Parrinello, pari alle minori
spese che verosimilmente il defunto avrebbe erogato a beneficio del nucleo
familiare. Essendo praticamente impossibile la aestimatio di questo danno
nel suo preciso ammontare, anche in questo caso dovra' farsi ricorso al
criterio equitativo (ex plurimis, Cassazione 592/99, in Rivista giuridica
circ. trasp., 1999, 1017).
Dunque a titolo di risarcimento di questa voce di danno (perdita di
utilita' future), puo' cosi' procedersi:
- si ipotizza una vita residua del de cujus della durata di 12 anni,
ovvero 70 (eta' media degli individui di sesso maschile) meno 58 (eta' al
momento della morte); occorre fare riferimento alla vita biologica e non a
quella lavorativa, in quanto deve ritenersi ex articolo 115 Cpc che, anche
dopo il pensionamento, Lucio Parrinello non avrebbe certamente sospeso
l’ausilio economico alla propria moglie;
- si ipotizza altresi' che i superstiti abbiano subi'to un nocumento pari
alla perdita di quella parte delle entrate da lavoro autonomo che il
defunto verosimilmente destinava alla propria famiglia;
- si ipotizza che il defunto destinasse alla famiglia i 2/3 dei propri
redditi (ripartita in parti uguali tra moglie e figlia); la quota di
reddito concretamente erogata ai congiunti viene dunque equitativamente
determinata, ex articolo 2056 Cc, in € 2.322,78 attuali pro capite per
moglie e figlia.
Si perviene alla somma teste' indicata:
(a) rivalutando il reddito medio percepito da Lucio Parrinello nei tre
anni anteriori al sinistro (£ 9.156.666), in base all’indice Foi elaborato
dall’Istat e relativo al maggio 1985 (1,9762);
(b) dividendo il risultato (18.095.403,34) per tre, al fine di individuare
la quota destinata rispettivamente a moglie e figlia (£6.031.801,11, pari
a € 3.115,16);
- si ipotizza che comunque l’erogazione di somme a favore della figlia
sarebbe cessata col conseguire, da parte di quest'ultima, la piena
indipendenza economica;
- si ipotizza, in base agli attuali costumi sociali, valutati sulla scorta
delle piu' accreditate risultanze statistiche, che - con l'alzarsi del
tasso globale di scolarizzazione della popolazione - si elevi l'eta' di
primo ingresso nel mondo del lavoro, con conseguente ritardo nel distacco
del figlio dal nucleo familiare e nel raggiungimento della indipendenza
economica, e che, secondo la comune esperienza; secondo un normale
giudizio probabilistico; secondo un criterio di normalita' (cfr.
Cassazione 2039/77; 6651/82; 6029/86), tale totale indipendenza sia
raggiunta all'eta' di 28 anni.
In definitiva, deve presumersi ex articolo 2056 Cc che Luciana Camera, ove
il proprio marito fosse sopravvissuto, avrebbe percepito una rendita annua
di € 3.115,16 attuali per 12 anni (sino alla morte naturale del merito); e
Paola Parrinello avrebbe beneficiato di una identica rendita per tre anni
(fino al conseguimento dell’indipendenza economica).
Poiche' dal momento del sinistro sono passati purtroppo ben piu' di 12
anni, i redditi perduti dalle attrici costituiscono un danno passato, non
un danno futuro: non e' quindi luogo a procedere alla capitalizzazione,
necessaria invece per la liquidazione di danni consistenti nella perdita
di redditi futuri.
Ne consegue che il danno patrimoniale va determinato sommando i redditi
perduti rivalutati: e dunque il pregiudizio subito da Luciana Camera
ammonta a € 37.381,92 attuali; quello subito da Paola Parrinello ammonta a
€ 9.345,48 attuali.
Non sono stati provati altri danni patrimoniali risarcibili.
Inammissibile, nella specie, il ricorso all’articolo 1226 Cc per liquidare
le spese funerarie, in quanto: (a) in ordine all’an debeatur, e' pur
sempre necessario che il danneggiato dimostri di averle sostenute, tali
spese (ben potendo essere state accollate da un terzo); (b) in ordine al
quantum, il ricorso all’articolo 1226 Cc si giustifica nei casi di prova
difficile od impossibile, non di prova mancata per inerzia delle parti. E
certo non puo' ritenersi «impossibile» fornire la prova delle spese
sostenute per le esequie.
5. Danno biologico iure proprio.
Ambedue le attrici hanno allegato di avere subito un danno alla salute in
conseguenza della morte del proprio congiunto.
Tale domanda e' palesemente infondata.
Degli allegati disturbi psichici non e' rimasta la minima traccia
(referti, visite, prescrizioni mediche, consulti, tickets per l’acquisto
di farmaci, ecc.) per undici anni. Poi, all’approssimarsi del giudizio, le
attrici si sono rivolte a due specialisti i quali hanno ritenuto di
ravvisare nel loro atteggiamento un disturbo psichico.
Cio' premesso in facto, si osserva in iure che e' nozione di fatto
rientrante nella comune esperienza quella secondo cui, con l’allontanarsi
nel tempo dell’evento psichicamente stressante, la sofferenza si attenua e
si «struttura», tendendo a scomparire. Non e' pertanto credibile (ne'
sostenibile) che una patologia psichica, rimasta silente per 11 anni,
emerga improvvisamente; e comunque, quand’anche tale patologia esistesse
effettivamente, il lungo tempo trascorso deve far escludere l’esistenza
d’un valido nesso causale tra essa e l’evento luttuoso del quale e' causa,
e cio' sia per il diritto (arg. ex articolo 1223 Cc); sia per la medicina
legale, per la quale il nesso di causalita' tra evento lesivo e postumi va
accertato anche in base al criterio cosiddetto cronologico, il quale
richiede o la contiguita' temporale tra evento lesivo e postumi, ovvero la
documentazione di una storia clinica non interrotta tra l’uno e gli altri.
6. Danno biologico iure haereditatis.
Secondo la prospettazione attorea, come esplicata nella comparsa
conclusionale, Lucio Parrinello (infortunatosi il 27 maggio e deceduto il
successivo 3 giugno), nell’arco di tempo tra l’infortunio e l’exitus
avrebbe acquistato, e di conseguenza trasmesso agli eredi, il diritto al
risarcimento del danno biologico.
Effettivamente, se la morte sopravviene a distanza di tempo
dall’infortunio, la vittima subisce una lesione della salute, nell’arco di
tempo che va dall’infortunio alla morte, che puo' assumere rilevanza
giuridica ad una condizione: che la vittima sia in grado di avvertire la
«perdita» (biologica) subita, e quindi di patire un danno biologico
risarcibile.
Infatti, in virtu' della incompatibilita' «ontologica» tra lesione della
salute e perdita della vita, nell’ipotesi di sopravvivenza quodam tempore
della vittima il danno biologico e' trasmissibile non perche' la vittima
sia sopravvissuta (il che non avrebbe senso), ma perche' ha subi'to un
danno giuridicamente apprezzabile, danno che invece manca allorche' la
morte sia immediata, ovvero allorche' la vittima non sia in grado di
percepire la propria menomazione, pur non essendo la morte immediata.
Quel che rileva, dunque, ai fini della risarcibilita' del danno biologico
agli eredi della vittima, nel caso di sopravvivenza quodam tempore di
quest’ultima, non e' se la sopravvivenza sia stata lunga o breve, ma se la
vittima, nel tempo intercorso tra le lesioni e la morte, abbia patito un
danno biologico: abbia, cioe', avuto la possibilita' di percepire se
stessa e la propria esistenza irrimediabilmente vulnerate e compromesse.
Se, infatti, l’essenza del danno biologico va ravvisata in una perdita di
tipo esistenziale, cioe' nella perduta possibilita', per la vittima, di
godere delle ordinarie occupazioni cui attendeva prima del sinistro, tale
danno non puo' essere ravvisato allorche' l’infortunio sia stato di
entita' tale da sopprimere le facolta' neurosensoriali della vittima, si'
da ridurla in uno stato vegetativo (cfr., esattamente in terminis,
Cassazione 1704/97, in Rivista giuridica circ. trasp., 1997, 316; cfr.
altresi', con riferimento alla inconfigurabilita' del danno morale in capo
al soggetto che versi in stato di totale incoscienza, Cassazione 4970/01,
in Diritto e giustizia, 2001).
A queste conclusioni nulla aggiunge e nulla toglie la recente sentenza di
Cassazione 4783/01, in Rivista giuridica circolaz. trasp., 2001, 297,
invocata da parte attrice: tale decisione, infatti, non ha fatto che
ribadire l’inesistenza d’una corrispondenza necessaria (e, qui si
aggiunge, biunivoca) tra durata della sopravvivenza e risarcibilita' iure
haereditario del danno biologico patito dalla vittima.
Il danno biologico puo' dunque sussistere anche se la sopravvivenza e'
stata brevissima, quando la vittima sia restata vigile e cosciente; mentre
puo' mancare, anche nel caso di sopravvivenza prolungata, quando le
facolta' intellettive dell’infortunato siano state del tutto soppresse
dalle lesioni seguite al trauma.
Nel caso di specie, come gia' detto, il decesso sopraggiunse 7 giorni dopo
il sinistro.
Risulta tuttavia dagli atti depositati dall’attore (rapporto della polizia
stradale e referto ospedaliero) che Lucio Parrinello subi' devastanti
lesioni toraco-addominali, e venne ricoverato nel reparto rianimazione.
Deve quindi presumersi (articolo 2727 Cc) che la vittima giunse al
nosocomio in stato di incoscienza: altrimenti non ci sarebbe stato bisogno
del suo ricovero nel reparto rianimazione.
Pertanto in mancanza di ulteriori elementi, che sarebbe stato onere delle
attrici fornire, deve concludersi che, sebbene la vita biologica di Lucio
Parrinello sia cessata dopo sette giorni dall’infortunio, la sua esistenza
di uomo sia cessata immediatamente dopo quest’ultimo. La vittima dunque
non ha acquisito, ne' di conseguenza trasmesso agli eredi, alcun diritto
al risarcimento del danno biologico (cfr. in terminis, da ultimo,
Tribunale Roma 21 novembre, in Giurisprudenza romana, 2002, 113).
7. Altri danni invocati dalle attrici.
7.1 La domanda di risarcimento del danno «da perdita del diritto
alla vita», asseritamente subito dal de cuius e da questi trasmesso agli
eredi, e' infondata. Sul punto bastera' richiamare, per brevita', i decisa
di Cassazione 2134/00, in Arc. giur. circolaz., 2000, 756 Cassazione
1633/00, in Rivista giuridica circolaz. trasp., 2000, 927; Cassazione
13336/99, in Foro it. Rep. 1999, voce Danni civili, numero 156; Cassazione
12756/99, in Foro it. Rep. 1999, voce Danni civili, numero 206; Cassazione
1131/99, in Foro it. Rep. 1999, voce Danni civili, numero 205; Cassazione
491/99, in Foro it. Rep. 1999, voce Danni civili, numero 204; Cassazione
12083/98, in Foro it. Rep., 1998, voce Danni civili, 166; Cassazione
10085/98, in Resp. civ., 1999, 752; Cassazione 8970/98, in Rivista
giuridica circolaz. trasp., 1998, 951; Cassazione 6404/98, in Foro it.
Rep., 1998, voce Danni civili, numero 168; Cassazione 5136/98, in Foro it.
Rep., 1998, voce Danni civili, numero 170; Cassazione 3561/98, in Arch.
circolaz., 1998, 777, che questo tribunale condivide pienamente.
Secondo parte attrice, nondimeno, l’orientamento della suprema corte (e di
questo tribunale) sopra richiamato si porrebbe in contrasto con il
trattato istitutivo dell’UnioneeEuropea e con la Convenzione europea sui
diritti dell’uomo, in quanto non garantirebbe tutela al «diritto alla
vita».
La tesi e' infondata, in quanto:
(a) il diritto alla vita e' ampiamente tutelato nel nostro ordinamento (cfr.,
ex permultis, articoli 575, 589 Cp; articolo 1 legge 194/78; articolo 85
dpr 1124/65);
(b) il risarcimento per equivalente non e' l’unica forma di tutela che
l’ordinamento deve apprestare;
(c) il risarcimento per chi perde la vita si traduce in sostanza in una
«tutela» non per la vittima, ma per i suoi eredi, e questi nel nostro
ordinamento godono gia' dell’ampia tutela risarcitoria prevista dagli
articoli 2043 e 2059 Cc.
Non esistono dunque, in subiecta materia, nel nostro ordinamento ne'
lacune, ne' contrasti con l’ordinamento comunitario: e cio' a prescindere
dalla risolutiva osservazione che il giudice nazionale puo' disapplicare
norme interne con l’ordinamento comunitario, ma non puo' «creare» in via
interpretativa norme attributive di diritti, se questi non siano previsti
da fonti comunitaria ad efficacia orizzontale.
7.2. Luciana Camera chiede, altresi', il risarcimento del danno
alla vita sessuale, consistito nella forzosa rinuncia ad avere rapporti
col proprio partner, deceduto in conseguenza dell’altrui illecito.
Cosi' formulata, la tesi e' infondata: il danno in esame, per come
configurato dalla suprema corte (Cassazione 6607/86, impropriamente
richiamata da parte attrice) presuppone infatti l’esistenza in vita del
partner. Soltanto in questo caso, infatti, ci si puo' legittimamente
dolere della scelta drammatica imposta dall’atto illecito del terzo, tra
l’astinenza o la rottura della fedelta' coniugale. Per contro, sciolto il
matrimonio per morte del coniuge e riacquistato lo stato libero, nulla
piu' impedisce al coniuge del defunto di avere rapporti sessuali
quomodolibet.
Ove, poi, il danno in questione si volesse far coincidere con la
sofferenza causata dalla perdita del ius in corpus, tale pregiudizio ha
natura morale, ed e' gia' stato risarcito attraverso la liquidazione di
quest’ultimo tipo di danno.
7.3. Quanto al cosiddetto danno esistenziale, definito da
parte attrice come la «modificazione in peius della personalita' del
leso», si osserva quanto segue.
Alcune decisioni giurisprudenziali (di legittimita' e di merito) hanno
ritenuto configurabile un tipo di danno, definito talora «danno
esistenziale», talora in altro modo (la stessa incertezza lessicale
evidenzia la fumosita' di tale figura), diverso tanto dal danno alla
salute, quanto dal danno morale, quanto da quello patrimoniale.
Tale danno consisterebbe nella forzosa rinuncia alle proprie abitudini di
vita, in conseguenza del fatto illecito del terzo.
Nella maggior parte delle decisioni che hanno ritenuto esistente tale tipo
di danno, il fondamento normativo viene solitamente ravvisato in una norma
composita, ricavata in via interpretativa dal combinato disposto
dell’articolo 2043 (sanzione) Cc e di una norma costituzionale (precetto),
secondo lo «schema» adottato da Corte costituzionale 184/86 per sostenere
la risarcibilita' ex articolo 2043 Cc del danno biologico (cfr., sia pure
con motivazioni tra loro non omogenee, Giud. pace Sora 10 luglio 2000, in
Giurispr. romana, 2001, 341; tribunale Milano 31 maggio 1999 e tribunale
Treviso 25 novembre 1998, ambedue in Rivista giuridica circolaz., 2000,
143; tribunale Torino, 8 agosto 1995, in Resp. civ., 1996, 282).
A questo orientamento non consolidato, multiforme negli esiti e polisenso
nelle motivazioni, possono muoversi quattro ordini di obiezioni.
In primo luogo, esso si richiama ad un orientamento, o meglio, ad una
(sola) pronuncia della Corte costituzionale, il cui fondamento
argomentativo e' stato successivamente abbandonato dalla stessa Consulta.
Infatti, con la sentenza 372/94, in Giustizia civile, 1994, I, 3029, il
Giudice delle leggi ha chiaramente ritenuto non condivisibile il principio
secondo cui la lesione di un diritto costituzionalmente protetto fosse
risarcibile di per se', a prescindere dalle conseguenze che tale lesioni
abbia cagionato, chiaramente affermando che il risarcimento presuppone
sempre una «perdita di tipo patrimoniale o personale». Assunto, questo, da
tempo condiviso dal giudice di legittimita', che ha osservato (con
riferimento al danno biologico, ma le conclusioni non cambiano rispetto a
qualsiasi altro tipo di danno): «per il [danno biologico] non vale la
regola che, verificatosi l'evento, vi sia senz'altro un danno da
risarcire.
Il risarcimento del danno vi sara' se vi sara' perdita di quelle utilita'
che fanno capo all'individuo nel modo preesistente al fatto dannoso e che
debbono essere compensate con utilita' economiche equivalenti»
(Cassazione, 4991/96, in Foro it., 1996, I, 3107).
In secondo luogo, la tesi del «danno esistenziale» sembra
trascurare del tutto che il nostro sistema della responsabilita' civile si
fonda sul criterio della colpa, con poche (anche se non marginali)
eccezioni (ad esempio, quelle di cui agli articoli 2048, 2050, 2052 Cc).
La nozione di colpa civile, distinta da quella di colpa penalmente
rilevante (Cassazione, 1375/96, in Arch. circolaz., 1996, 537; Pret.
Forli', 19 febbraio 1986, in Resp. civ. prev., 1986, 176), viene
tradizionalmente fondata su due elementi: da un lato l’idea di deviazione,
di scostamento, di abbandono, di inosservanza di una regola di condotta,
sia essa frutto di una norma di legge, regolamentare, contrattuale,
deontologica, di comune prudenza (arg. ex articolo 1176 Cc). Dall’altro
lato, la nozione di colpa viene tradizionalmente fondata sull’idea della
concreta prevedibilita' ed evitabilita' dell’evento. Nella prevedibilita'
ed evitabilita', anzi, risiede la distinzione tra colpa e caso fortuito:
giacche' non sarebbe giusto ne' condivisibile ascrivere ad un soggetto le
conseguenze di un fatto che egli non poteva ne' prevedere ne' evitare. La
necessaria prevedibilita' dell’evento dannoso e' stata affermata anche
dalla Corte costituzionale, la quale ha espressamente affermato che, la'
dove essa manchi, non e' possibile una valutazione autonoma della colpa
(Corte costituzionale, 372/94, in Giustizia civile, 1994, I, 3029).
Ovviamente, la prevedibilita' o prevenibilita' dell’evento non va confusa
con la prevedibilita' delle conseguenze dannosa da esso scaturite. Come
noto, infatti, in materia extracontrattuale il danneggiante risponde anche
delle conseguenze imprevedibili della propria condotta.
E' a questo punto, pero', che la nozione di danno esistenziale
sembra entrare in apparente collisione con la nozione di colpa come ora
tratteggiata. Infatti delle due l’una:
(a) se il danno esistenziale, come i suoi sostenitori mostrano di
ritenere, va qualificato «danno-conseguenza», la prevedibilita' o la
prevenibilita' dell’evento dannoso (fonte del danno esistenziale,
cioe' il «danno-evento» propriamente detto) dovra' necessariamente
concernere una lesione ontologicamente diversa dalla perdita dell’attivita'
esistenziale: e quindi, ancora una volta, una lesione o biologica, o
patrimoniale o morale. Insomma, se il danno esistenziale e' un
danno-conseguenza, esso presuppone un danno-evento che difficilmente
potrebbe collocarsi al di fuori delle tre categorie tradizionali. Ma, se
cosi' e', gli effetti della lesione dovranno essere retti dalle regole
consuete, e quindi:
(-) in caso di lesione della salute, le perdite esistenziali da questa
causate sono gia' oggi risarcibili, ex articoli 32 Costituzione e 2043 Cc;
(-) in caso di danno patrimoniale, le perdite esistenziali da esso causate
non sono risarcibili, ex articoli 1223 e 2056 Cc;
(-) in caso di danno morale, le perdite esistenziali, in quanto fonte di
sofferenza, sono gia' oggi risarcibili ex articolo 2059 Cc;
(b) se invece, per evitare le secche del doppio nesso causale tra condotta
illecita e danno-evento, e tra quest’ultimo e danno-conseguenza, si
volesse configurare il danno esistenziale come danno-evento, allora
verrebbe a mancare del tutto il requisito della prevedibilita' o
prevenibilita' dell’evento di danno, e con esso la configurabilita' stessa
della colpa civile. Le attivita' esistenziali astrattamente
compromettibili per effetto dell’altrui illecito, infatti, sono troppo
varie e multiformi per potere essere ritenute prevedibili dal
danneggiante.
Il primo nodo irrisolto della nozione di danno esistenziale appare
dunque cosi' riassumibile:
(-) se questo danno e' un danno-evento, esso e' imprevedibile e dunque non
puo' essere ascritto all’offensore a titolo di colpa;
(-) se esso e' un danno-conseguenza, presuppone necessariamente un
danno-evento, che dovra' incidere sulla salute, sul patrimonio o sul
morale, ed ubbidire alla regole risarcitorie normativamente poste o
giurisprudenzialmente elaborate per questi tre tipi di danno.
In terzo luogo, sul piano de contenuto, la nozione di «danno
esistenziale» deve affrontare una «scelta tragica»:
(a) o ammettere che persino la perduta possibilita' - ad esempio - di fare
schiamazzi, imbrattare i muri, ed insomma di compiere qualsiasi
insignificante gesto quotidiano costituisce un danno risarcibile: ed in
questo caso l’interprete deve spiegare perche' mai debba considerarsi
«ingiusta» la perdita della possibilita' di compiere un gesto od un’attivita'
insignificanti, inutili od illeciti;
(b) ovvero, ammettere che non qualsiasi perdita esistenziale possa
costituire un danno risarcibile: ed in questo caso l’interprete avra' il
non agevole compito di individuare il «selettore», cioe' il criterio in
base al quale discernere le perdite esistenziali meritevoli di tutela
risarcitoria da quelle non risarcibili, e non e' difficile prevedere che
l’attivita' esistenziale meritevole di tutela sara' immancabilmente
ancorata o a princi'pi costituzionali, o a norme di legge. Ma, in questo
modo, viene a perdersi tutta la portata innovativa del danno
esistenziale: se infatti, perche' il danno sia risarcibile, e'
necessario individuare la norma costituzionale o la norma di legge alla
quale «ancorare» l’ingiustizia del danno, non c’e' bisogno di mettere in
campo una nuova figura, in quanto gia' oggi la lesione di un interesse
normativamente qualificato costituisce un danno risarcibile, secondo
quanto stabilito da Cassazione sezioni unite 500/99. Secondo quest’ultima
decisione della Corte di legittimita', qualsiasi lesione, e quindi
qualsiasi perdita (patrimoniale, biologica, morale od esistenziale), puo'
dar luogo a un risarcimento, a condizione che l’interesse leso: (a) sia
protetto da disposizioni specifiche; ovvero (b) sia oggetto di norme che
rivelano una esigenza di protezione. Nel primo caso, il risarcimento sara'
sempre dovuto, purche' sussistano gli altri elementi dell’illecito; nel
secondo caso, il risarcimento sara' dovuto se il giudice accerti, nel caso
concreto, la prevalenza dell’interesse leso rispetto a quello,
eventualmente concorrente, dell’offensore.
In quarto luogo, ed e' quel che appare assolutamente risolutore, il
concreto pregiudizio che si intende coonestare come «danno esistenziale»
non riesce a distinguersi in nulla dal danno morale.
Secondo i sostenitori della tesi del danno esistenziale, quest’ultimo
costituisce una rinuncia ad un facere, ad una attivita' positiva, mentre
il danno morale costituisce una mera sofferenza soggettiva, interiore,
inesprimibile, un pati.
A tale affermazione puo' replicarsi, innanzitutto, che e' pericoloso e
controproducente sostenere che il danno morale costituisce una sofferenza
«interna». Se cosi' fosse, tale danno non potrebbe mai essere dedotto ne'
provato in giudizio, giacche' i moti dell’animo sono noti solo a chi li
avverte. Il risarcimento del danno morale diverrebbe cosi' una pura e
semplice sanzione, o - se si preferisce - un grazioso regalo, che il
danneggiato avrebbe sempre diritto di pretendere, a prescindere da
qualsiasi dimostrazione circa l’effettiva esistenza di esso.
Inoltre, non convince la distinzione tra danno morale e danno
esistenziale fondata sul rilievo secondo cui chi subisce un danno
morale «soffre», mentre chi subisce un danno esistenziale «non fa».
La sofferenza morale causata dall’illecito, infatti, e' sempre una
sofferenza causata da una rinuncia: tanto e' vero che nessuno potrebbe
ragionevolmente sostenere che costituisce un danno la rinuncia ad
attivita' sgradite o spiacevoli. Ma se cosi' e', deve concludersi che il
c.d. «danno esistenziale» non e' che la sofferenza causata da una
rinuncia, cioe' un pregiudizio d’affezione, e quindi un danno morale.
Cosi', nel caso di specie, la sofferenza causata dalla perdita di uno
stretto congiunto, indubbiamente puo' condurre a molteplici rinunce
(andare al cinema, andare a passeggio, visitare musei e mostre, eccetera).
Ma questo tipo di danno, conseguenza della sofferenza morale, gia' oggi
viene «messo in conto» e valutato al momento della liquidazione del danno
morale. Se si ammettesse, accanto a quest’ultimo, la risarcibilita' anche
del danno esistenziale, delle due l’una: o si compie una
duplicazione risarcitoria, liquidando due volte la pecunia doloris per le
medesime privazioni; oppure, se si «scomputa», per cosi' dire, il danno
esistenziale da quello morale, quest’ultimo corre il rischio di
divenire una entita' sfuggente e difficilmente valutabile.
La sovrapponibilita' concettuale tra danno morale ed esistenziale emerge
anche su un piano piu' prettamente giuridico. I sostenitori della tesi del
danno esistenziale affermano che il danno morale risarcibile ex
articolo 2059 Cc sarebbe rappresentato dalla mera «sofferenza»; mentre il
danno esistenziale risarcibile ex articolo 2043 Cc sarebbe
rappresentato dalla lesione di un diritto costituzionalmente protetto.
Orbene, poiche' si afferma la diversita' ontologica di questi due
pregiudizi, deve concludersi che i sostenitori della tesi in esame
ammettono implicitamente che il danno morale ex articolo 2059 Cc non
costituisce una lesione di diritti costituzionalmente protetti. Se,
infatti, la «sofferenza morale» costituisse lesione di un diritto
costituzionalmente protetto, l’articolo 2059 Cc dovrebbe di necessita'
ritenersi costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui ne limita il
risarcimento. Invece, nessuno dei sostenitori della tesi del danno
esistenziale prospetta un esito demolitorio della norma in esame, come
se il danno morale non costituisse mai un vulnus ad alcun diritto
costituzionalmente protetto.
Ma questa conclusione e' palesemente insostenibile. La sofferenza per la
perdita d’una persona cara, per la perdita della salute, per la perdita
della reputazione, per la perdita della stima da parte dei propri
familiari, se causate dall’altrui atto illecito, costituiscono altrettante
gravi violazioni di altrettanti diritti costituzionalmente protetti. Il
danno morale dunque deriva (o almeno deriva anche) dalla lesione di
diritti tutelati a livello di costituzione; ma se cosi' e', non si
comprende come la vittima possa pretendere il risarcimento d’un danno
esistenziale per la perdita di un’attivita' oggetto di tutela
costituzionale, e nel contempo il risarcimento d’un danno morale per la
sofferenza causata da quella rinuncia. Medesima e' la lesione, medesima la
sofferenza, ma duplice il risarcimento invocato.
Si consideri, inoltre, che tra i vari «casi previsti dalla legge» in cui
e' risarcibile il danno morale, rientrano l’impiego di modalita' illecite
nella raccolta di dati personali (articolo 29, comma 9, legge 675/96), e
l’adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi
(articolo 44, comma 7, decreto legislativo 286/98). Ebbene, sarebbe assai
difficile sostenere che il diritto alla riservatezza dei propri dati
personali o quello a non essere discriminati per ragioni razziali non
costituiscano diritti costituzionalmente garantiti. Eppure, se il
legislatore ha voluto espressamente prevedere la risarcibilita' del danno
morale anche in questi casi, vuol dire che gli strumenti ordinari (primo
fra tutti, l’articolo 2043 Cc) non erano sufficienti a dare tutela ai
diritti in esame. Detto altrimenti: se davvero, come sostengono i
sostenitori della tesi del danno esistenziale, il combinato
disposto dell’articolo 2 Costituzione e 2043 Cc consentisse di risarcire
il danno (per restare nell’esempio) da discriminazione razziale che non
costituisca reato e non causi perdite patrimoniali o biologiche,
l’articolo 44, comma 7, decreto legislativo 286/98 non avrebbe alcun
senso, ed il legislatore avrebbe sancito la risarcibilita' di un danno che
sarebbe stato comunque pacificamente risarcibile, anche in assenza della
suddetta norma.
In conclusione, la teoria del danno esistenziale non costituisce
che un raffinatissimo tentativo di aggirare (consapevolmente o meno) il
divieto di cui all’articolo 2059 Cc: tentativo ammissibile nelle sedi
scientifiche, non in quelle giudiziarie, ove il giudice ha il compito di
applicare la legge, non di disapplicarla.
8. Il credito risarcitorio delle attrici risulta cosi' ammontare:
- per Luciana Camera, a € 138.065,92 in conto capitale;
- per Paola Parrinello, a € 89.888,48 in conto capitale.
Risulta tuttavia dagli atti che le attrici hanno percepito dalla Milano
spa in data 11 maggio 1989 la somma di € 25.822,84 ciascuna; ed in data 16
gennaio 1997 le ulteriori somme di € 103.291,38 (Luciana Camera) e
51.645,69 (Paola Parrinello), trattenute in conto del maggior danno.
Essendo il credito delle attrici una obbligazione di valore, non trova
applicazione il principio di cui all’articolo 1194 c.c..
Ne consegue che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte
(Cassazione 1982/90; Cassazione 11014/91; Cassazione 6228/94; Cassazione
2117/96), la somma gia' versata va rivalutata in base all’indice Istat del
costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai relativo al
momento dei pagamenti parziali (1,5908 e 1,1085), e sottratta dal credito
come sopra liquidato.
In esito a tale calcolo, il credito risarcitorio residuo delle attrici in
conto capitale risulta interamente risarcito: addirittura con un’eccedenza
di € 17.512 per Luciana Camera, e di € 8.440 per Paola Parrinello.
8.1. Alle danneggiate va tuttavia attribuita una ulteriore somma a titolo
di risarcimento del danno da lucro cessante, per il mancato godimento
dell’importo sopra liquidata a titolo di risarcimento, importo che - ove
posseduto ex tunc - sarebbe stato presumibilmente investito per ricavarne
un lucro finanziario.
Tale somma deve determinarsi equitativamente ex articolo 2056 comma I Cc,
secondo il piu' recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione,
sezioni unite, 1712/95), col metodo seguente:
- a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioe'
rivalutata ad oggi), ma l’originario importo rivalutato anno per anno;
- su tale importo va applicato un saggio di rendimento ricavato -
equitativamente - dalla media ponderata del rendimento dei titoli di stato
e dal tasso degli interessi legali (7,00%);
- tale saggio va computato sull’intero importo del danno, per il periodo
che va dalla data dell’evento dannoso alla corresponsione del primo
acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto
rivalutato, per il periodo che va dall’11.5.1989 (corresponsione del primo
acconto) al 16.1.1997 (corresponsione del secondo); sulla somma che
residua dopo la detrazione dei due acconti rivalutati, dal 17.1.1997 ad
oggi.
Ne risulta che il lucro cessante patito dalle attrici ammonta:
- per Luciana Camera, a € 71.188 (ovvero € 28.672 maturati sino
all’11.5.1985, ed € 42.516 maturati sino al 16.1.1997);
- per Paola Parrinello, a € 40.063 (ovvero € 18.667 maturati sino
all’11.5.1985, ed € 21.396 maturati sino al 16.1.1997).
In considerazione del fatto che, come sopra evidenziato, la Milano risulta
avere versato somme eccedenti rispetto al danno liquidato in sentenza,
appare equo scomputare le somme pagate in eccesso dalla Milano, sopra
evidenziate, dal danno da lucro cessante, al fine di evitare indebiti
arricchimenti.
Il danno da lucro cessante subito da Luciana Camera risulta dunque
ammontare a € 53.676 (ovvero € 71.188 - 17.512); quello subito da Paola
Parrinello risulta ammontare a € 31.623 (ovvero € 40.063 - € 8.440).
Sulle somme ora indicate decorrono gli interessi legali dal giorno della
pubblicazione della sentenza.
9. L’eccezione di incapienza del massimale sollevata dalla Milano
va rigettata. Nel caso di specie, infatti, la responsabilita'
dell’assicurato emergeva con solare evidenza gia' dal rapporto redatto
dalla polizia stradale, sicche' la renitenza della Milano all’adempimento
del proprio obbligo di indennizzo appare grave ed inescusabile. Ne
consegue che la stessa va condannata, anche oltre il massimale, al
pagamento delle somme sopra liquidate.
10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo, avuto riguardo all’effettivo contenuto
economico residuo della controversia.
Non sono rifondibili le spese inutili e superflue, quali ad esempio quelle
derivanti dalla costituzione con atti separati (ma col medesimo difensore)
di madre e figlia, il che ha comportato una duplicazione delle notifiche e
delle conseguenti attivita' difensive.
E' opportuno aggiungere, a fronte delle allegazioni di parte attrice in
merito alle determinazioni del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
altri distretti, che la potestas iudicandi demandata a questo Tribunale
dall’articolo 92 Cpc ha da attenersi solo alla legge, e non a suggerimenti
o voti di chicchessia. Del resto, e' proprio la possibilita' per il
giudice di disattendere le tariffe forensi che ha «salvato» queste ultime
dalla declaratoria di contrarieta' all’ordinamento comunitario, secondo
quanto stabilito dalla recente decisione di Corte giustizia Ce, 19
febbraio 2002, in causa C-35/99, Arduino.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunciando, cosi' provvede:
-) condanna Stefano Aquilanti, Giancarlo Falappa e Milano spa in solido al
pagamento in favore di Luciana Camera della somma di euro 53.676, oltre
interessi come in motivazione;
-) condanna Stefano Aquilanti, Giancarlo Falappa e Milano spa in solido al
pagamento in favore di Paola Parrinello della somma di euro 31.623, oltre
interessi come in motivazione;
-) condanna Stefano Aquilanti, Giancarlo Falappa e Milano spa alla
rifusione in favore di Paola Parrinello e Luciana Camera delle spese del
presente giudizio, che si liquidano in euro 1.200 per spese; euro 2.200
per diritti di procuratore; euro 4.400 per onorari di avvocato, per
complessivi euro 7.800, oltre Iva e Cnp, che si distraggono in favore
dell'avvocato Michele Liguori, il quale ha dichiarato ex articolo 93 comma
I Cpc di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari. |