Trib. Roma, Sez. XIII, 20 maggio 2002 [Giud. Rossetti]
1. Fatto
Nella tarda serata dell’11 maggio 1997, all’altezza del km 3+900 della via
Maremmana III, si verificava uno scontro frontale tra due autoveicoli: una Alfa
33, assicurata per la r.c.a. dalla Siad s.p.a., ed una Fiat Uno, assicurata per
la r.c.a. dalla Assitalia s.p.a..
In conseguenza del violentissimo urto, perdevano la vita quattro persone.
Gli eredi di una di esse (il conducente dell’Alfa 33) convenivano in giudizio il
proprietario e l’assicuratore del veicolo Fiat Uno, il cui conducente veniva
indicato come unico responsabile del sinistro.
Il proprietario della Fiat Uno si costituiva e, oltre chiedere il rigetto della
domanda attorea, allegava che la responsabilita' dell’evento andava ascritta al
congiunto degli attori, dei quali chiedeva in via riconvenzionale la condanna al
risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte della propria madre,
che al momento del fatto si trovava alla guida della Fiat Uno.
Nel giudizio intervenivano anche gli eredi delle altre persone decedute nel
tragico scontro, ciascuno chiedendo la condanna "di chi di dovere" al
risarcimento dei danni rispettivamente patiti.
Nel giudizio interveniva, altresi', una persona trasportata sul veicolo Fiat Uno
al momento del sinistro, la quale chiedeva anch’essa nei confronti "di chi di
dovere" il risarcimento del danno biologico, patrimoniale e morale subito in
conseguenza del sinistro.
In esito all’istruzione, dopo avere trattenuto la causa in decisione, questo
Tribunale ritiene che nessuna delle parti sia riuscita a superare la presunzione
posta a carico di ciascuno dei conducenti dall’art. 2054, comma 2, c.c. Ciascuno
dei conducenti, pertanto si dovrebbe presumere corresponsabile del sinistro,
nella misura del 50%.
Di conseguenza, essendo stata la responsabilita' accertata non in base alla
ricostruzione obiettiva del fatto, ma in base ad una presunzione, dovrebbero
essere rigettate tutte le domande di risarcimento del danno morale.
L’art. 2059 c.c., infatti, consente il risarcimento del danno non patrimoniale
solo nei casi previsti dalla legge, tra i quali rientra in primis l’ipotesi di
commissione di un reato, l’unica che nel caso di specie potrebbe legittimare il
risarcimento del danno suddetto.
E’ noto tuttavia che, per "diritto vivente", si ritiene che il danno non
patrimoniale derivante da fatto illecito astrattamente costituente reato non
possa essere liquidato, quando la responsabilita' dell’autore sia stata
accertata in base ad una presunzione, e non in base all’oggettiva ricostruzione
del fatto.
Questo Tribunale, nondimeno, ritiene che il suddetto art. 2059 c.c. non sia
conforme a Costituzione, ed intende pertanto sollevare incidente di
costituzionalita', nei termini che seguono.
2. Sulla rilevanza della questione
Nel caso di specie, il collegamento giuridico, e non di mero fatto, tra la
regiudicanda e la norma della cui costituzionalita' si dubita, appare in re ipsa.
Infatti, ove si ritenesse l’art. 2059 c.c. conforme a Costituzione, tutte le
domande di risarcimento del danno morale, formulate nel presente giudizio,
andrebbero rigettate. Danno che, nel caso di perdita del congiunto per fatto
illecito altrui, costituisce di norma l’aliquota principale (se non unica)
dell’intera aestimatio.
Ove, per contro, si ritenesse l’art. 2059 c.c. in contrasto con la Costituzione,
le suddette domande dovranno essere accolte.
3. Sulla non manifesta infondatezza
Per ritenere conforme a Costituzione l’art. 2059 c.c. occorrerebbe affermare che
la limitata risarcibilita' del danno morale non violi alcun precetto
costituzionale.
Questo assunto, nell’attuale congerie economico-sociale, non sembra possa essere
piu' condiviso, per due motivi:
(a) perche' lede un diritto fondamentale dell’individuo, come quello alla
serenita' morale, e talora produce disparita' di trattamento inique ed
ingiustificate, violando gli artt. 2 e 3 Cost., quest’ultimo sotto il profilo
della uguaglianza;
(b) perche' talaltra produce - per effetto degli orientamenti giurisprudenziali
che si sono venuti consolidando negli ultimi anni, sino a divenire "diritto
vivente" - ingiustificate duplicazioni risarcitorie, violando l’art. 3 Cost.
sotto il profilo della ragionevolezza (rispetto al tertium comparationis
rappresentato dall’art. 2043 c.c.).
Questi due profili saranno esaminati partitamente.
3.1. Violazione dell’art. 2 e dell’art. 3 Cost. sotto il profilo
dell’uguaglianza
Per circa 2100 anni non si e' mai dubitato che il pregiudizio morale causato dal
fatto illecito altrui potesse costituire fonte di una obbligazione civile, della
quale l’offeso era creditore, e l’offensore debitore. Talora l’oggetto di tale
obbligazione era concepito come una sanzione, ma restava comunque una "sanzione"
ben strana, in quanto versata non allo Stato, ma all’offeso od ai suoi
congiunti. E bastera' richiamare, al riguardo, Ulpiano, secondo cui utraque
actio concurrit et legis Aquiliae et iniuriarum, sed duales erunt aestimationes,
alia damni, alia contumeliae (Dig. 9, 2, 23, 9); o Paolo, secondo cui qui servum
alienum iniuriose verberat, ex uno facto incidit et in Aquiliam, et in actionem
iniuriarum. Iniuriam enim ex affectu sit; damnum, ex culpa (Dig. 44, 7, 33, pr.).
Princi'pi non infirmati da Dig. 9, 3, 1, 5 (Ulpiano), secondo cui in homine
libero, nulla corporis aestimatio fieri potest. Quest’ultimo principio, citato
spesso a sproposito, va infatti rettamente inteso non gia' nel senso che il
danno (morale) da lesione della salute fosse nel diritto romano irrisarcibile,
ma piuttosto nel senso che la persona lesa dall’altrui illecito, se non avesse
subi'to o dimostrato alcuna perdita patrimoniale, non poteva ricorrere all’actio
utilis legis Aquiliae (nella cui formula era necessario inserire la aestimatio
rei), ma poteva pur sempre contare sul pagamento della somma richiesta o
statuita dal pretore per l’iniuria.
Tali principi, tenuti fermi da Glossatori e Commentatori, vennero ripresi e
ribaditi dai giusnaturalisti: Grozio, ad esempio, defini' espressamente il danno
come omnem laesionem, corruptionem, diminutionem aut sublationem eius quod
nostrum est, aut interceptionem eius quod ex jure perfecto debeamus habere, sive
id datum sit a natura sive accidente facto humano aut lege attributum, sive
denique omissionem aut degenerationem alicuius praestationis quam nobis alter ex
obligatione perfecta exhibere teneatur (De iure belli ac pacis, II, 17, 1), non
limitandone in alcun modo la risarcibilita' alle sole ipotesi di reato.
Ed anche altri giuristi del Seicento e del Settecento non dubitarono mai del
fatto che tanto i pregiudizi patrimoniali, quanto quelli morali, potessero e
dovessero essere riparati in denaro, sempre e comunque, quale che ne fosse l’eziogenesi:
cosi' Jean Louis Domat, secondo cui toutes les pertes et tous les domrnages qui
peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence, le'ge'rete',
ignorance de ce qu'on doit savoir, ou autres fautes semblables, si le'ge'res qu'elles
puissent e'tre, doivent e'tre re'pare'es par celui dont l'imprudence ou la faute
y a donnez lieu (Le lois civiles, I, 2, XX); o Melchiorre Gioia, secondo cui il
soddisfacimento e' completo (…) quando somministra compenso si' per le
sensazioni dolorose accompagniate [sic] da apparenze sensibili, che per le
sensazioni dolorose scevre di esse. In somma, poiche' la parola danno non
inchiude solamente le alterazioni nel sistema visibile delle cose, ma anche le
alterazioni nel sistema invisibile de' sentimenti, percio' se il soddisfacimento
debb'essere completo, alle une debbesi estendere e alle altre (Dell’ingiuria, I,
260).
La complessa e risalente esperienza giuridica, sopra sommariamente descritta,
venne recepita nella prima delle codificazioni moderne, il Code Napoleon del
1805, il cui articolo 1382 stabili' che tout fait quelconque de l’homme, qui
cause a' autrui un dommage, oblige celui par le faute duquel il est arrive' a'
le re'parer. E quel legislatore, nell’introdurre tale norma, volle che essa
abbracciasse "nella sua vasta estensione tutte le specie di danni, e li
sottopone[sse] ad una riparazione uniforme, la quale ha per misura il valore del
pregiudizio sofferto. Dall’omicidio fino alla piu' lieve ferita, dall’incendio
di un edifizio fino alla rottura di uno spregevole mobile, tutto e' sottoposto
alla stessa legge; tutto e' dichiarato capace di un prezzo che indennizzera' la
persona offesa da qualsivoglia danno sofferto" (cosi' il tribuno Tarrible
illustro' all’assemblea, il 19 piovoso (9 febbraio) 1803, "la legge relativa
alle obbligazioni che si formano senza convenzione").
La dottrina formatasi sul Code napoleon, sin dal XIX sec., non dubito' mai della
piena e totale risarcibilita' dei danni patrimoniali e di quelli morali: cosi',
ad esempio, il Laurent, il quale alla domanda se il danno morale da' luogo a
riparazione pecuniaria, rispondeva che "la soluzione affermativa e' ammessa
dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Essa si fonda sulla lettera e sullo
spirito della legge: l’art. 1382 parla di "danno" in termini assoluti, che non
comportano alcuna distinzione; qualsiasi danno deve percio' essere risarcito, il
danno morale come quello materiale" (Principii di diritto civile, n. 359).
L’art. 1382 Code Napoleon venne recepito, in forma pressoche' identica,
nell’art. 1151 del Codice civile italiano del 1865, ed anche la giurisprudenza
formatasi su quest’ultimo corpus normativo, fino alla fine del XIX sec., rimase
costante nell’affermare la risarcibilita' assoluta del danno morale, quale che
fosse la natura dell’atto illecito che l’aveva arrecato: in tal senso, ex multis,
Cass. Palermo 23 febbraio 1895, in Foro it., 1896, I, 685; App. Torino 20
gennaio 1900, in Foro it. Rep., 1900, Responsabilita' civile, 156; Cass. Napoli
18 gennaio 1900, Filangieri, 1900, 769; App. Torino 4 giugno 1880, in Foro it.
Rep., 1880, Danni penali, 23; Cass. Roma 10 marzo 1890, in Foro it. Rep., 1890,
Danno, 22; Trib. Genova 19 febbraio 1900, in Mon. trib. mil., 1900, 556; App.
Palermo 16 marzo 1903, in Foro it., 1903, I, 944; Trib. Roma 29 maggio 1905, in
Pal. giust., 1905, 325; Cass. Napoli 23 febbraio 1905, in Riv. giur. sociale,
1905, 214; Trib. Napoli 27 ottobre 1909, in Dir. e giur., XXV, 292; Cass. Napoli
11 dicembre 1908, in Giur. it., 1909, I, 2, 624; App. Palermo 22 marzo 1910, in
Foro sic., 1910, 202; App. Trani 25 giugno 1910, in Riv. dir. civ., 1911, II,
240; App. Venezia 20 aprile 1911, in Foro ven., 1911, 399; App. Genova 19 aprile
1913, in Riv. dir. comm., 1913, II, 800; Trib. Messina 9 luglio 1914, in Trib.
giud., 1915, 250; App. Trani 30 gennaio 1915, Filangieri, 1915, 631; App. Trani
24 novembre 1919, in Foro it. Rep., 1920, Responsabilita' civile, 79; App.
Milano 21 gennaio 1921, in Riv. dir. comm., 1921, II, 448; App. Catania 3 aprile
1925, in Foro sic., 1925, 34).
Fu soltanto alla fine dell’ ‘800 che comincio' ad emergere, prima in dottrina,
poi in giurisprudenza, l’idea che l’art. 1151 c.c. del 1865 consentisse soltanto
il risarcimento del danno patrimoniale, e mai di quello morale. Tale idea,
allora, veniva giustificata con l’assunto secondo cui i danni morali non
sarebbero veri danni: e cio' in quanto "il diritto ha (…) per sua natura ad
oggetto sempre un oggetto esteriore e sensibile. Non hanno questa natura, e non
si possono neppure propriamente dire diritti personali, ne' tampoco diritti, od
elementi del patrimonio giuridico personale, gli oggetti dell’offesa e del danno
morale, come p. es. l'onore, la pudicizia. Essi sono bensi' elementi integranti
dell’umana personalita', e intangibili e inviolabili come questa, ma appunto l’intangibilita'
e inviolabilita' dell’umana persona non e' per se' medesima un diritto civile o
privato, perche' non ha oggetto esteriore sensibile, non e' pretensione di
nessun atto o fatto esteriore determinato, che un'altra persona determinata
debba porre in essere od evitare. E’ un diritto al certo (…), ma, perche' non si
traduce di sua natura e necessariamente in esteriori determinate prestazioni,
non e' un vero elemento del patrimonio giuridico-privato dell'individuo, neppure
personale. E’ un diritto la cui tutela e' prestata propriamente dal diritto
pubblico penale. Or se i danni morali non sono veri danni in senso civile, cioe'
giuridico-privato, egli e' chiaro che gia' per questo motivo essi non possono
dar fondamento e materia a risarcimento in senso civile, o giuridico-privato,
cioe' pecuniario" (cosi' lo scritto che puo' considerarsi il "manifesto" della
nuova tesi della irrisarcibilita' del danno morale, in Foro it., 1896, I, 685;
il passo sopra trascritto e' in 701).
Questo nuovo orientamento venne fatto proprio da parte della giurisprudenza e,
dopo aspri contrasti, definitivamente consacrato dalla Cassazione di Roma a
sezioni unite (Cass. Roma 27 aprile 1912, in Giur. it., 1913, I, 1, 837), e
quindi dalla nuova Cassazione (unica) del Regno (Cass. 20 ottobre 1924, in Giur.
it., 1924, I, 1, 952).
La giurisprudenza, nell’aderire alla tesi che negava la risarcibilita' del danno
morale, recepi' puntualmente i concetti elaborati della dottrina e sopra
ricordati, aggiungendo altri motivi: (a) il codice civile disciplina unicamente
i rapporti giuridico-patrimoniali, e quindi l’art. 1151 c.c., inserito in tale
codice, non puo' concernere i rapporti morali; (b) non esistono criteri certi
per la liquidazione del danno morale; (c) il pagamento di una somma di denaro
all’offeso non puo' mai costituire un "risarcimento" in senso tecnico, in quanto
non e' possibile che l’offeso "si conforti nella contemplazione dell’oro del suo
offensore".
Questo fu lo "stato delle cose", ovvero l’esperienza giuridica concreta,
rinvenuto dal codificatore del 1942. Egli quindi, allorche' introdusse l’art.
2059 dell’attuale codice civile, non fece che recepire il "diritto vivente".
Tale diritto vivente, in base al combinato disposto degli artt. 1151 c.c. del
1865; e 185 c.p. del 1930, consentiva la risarcibilita' del danno morale
soltanto nel caso in cui l’illecito integrasse gli estremi di un reato.
Non era, dunque, affatto vero quanto si legge nella relazione al c.c., e cioe'
che la resistenza della giurisprudenza alla estensione della risarcibilita' dei
danni morali "puo' considerarsi limpida espressione della nostra coscienza
giuridica". E non era vero per tre motivi:
(a) perche' la limitazione suddetta, al momento della promulgazione del codice,
si era affermata in giurisprudenza da poco piu' di vent’anni, mentre in
precedenza la tesi opposta aveva dominato incontrastata per due millenni;
(b) perche', comunque, si era affermata dopo asperrimi contrasti;
(c) perche' era una tesi sorta nel chiuso dei gabinetti dove si forma l’opinio
doctorum, e non nella palpitante dialettica delle aule giudiziarie: onde,
quand’anche si volesse ammettere il concetto di "coscienza giuridica", la tesi
della limitata risarcibilita' del danno morale era stata suggerita dall’alto, e
non scaturita dal Volksgeist.
3.2. Da quanto sinora esposto emerge che l’art. 2059 c.c., nel limitare
ai casi previsti dalla
legge la risarcibilita' del danno morale, ha recepito una "idea ordinante",
fondata sull’assunto secondo cui i diritti della personalita' non costituiscono
elementi del patrimonio del titolare, e la loro lesione non da' percio' luogo a
risarcimento.
Ma se davvero questo - come si spera di avere dimostrato - e' il fondamento
logico della norma, ovvero il suo nucleo primigenio, appare evidente come esso
non possa avere alcuna cittadinanza nell’ordinamento costituzionale.
I diritti della personalita', nessuno escluso, sono riconosciuti e tutelati
dagli artt. 2 e 3 Cost. Insostenibile, quindi, sarebbe oggi la tesi secondo cui
"il diritto ha (…) per sua natura ad oggetto sempre un oggetto esteriore e
sensibile", e che quindi "non si possono (…) propriamente dire diritti
personali, ne' tampoco diritti, od elementi del patrimonio giuridico personale,
gli oggetti dell’offesa e del danno morale".
Ed infatti sia la giurisprudenza di legittimita', sia quella di merito, sia la
migliore dottrina, da tempo ritengono che i diritti della personalita'
costituiscano elemento del patrimonio dell’individuo, e la loro lesione da'
diritto al risarcimento del danno: cosi', ad esempio, si e' ritenuta risarcibile
la lesione dell’integrita' personale o della reputazione, anche a prescindere
dalla commissione di un fatto reato (ex permultis, per brevita', bastera'
richiamare la motivazione di Cass., sez. I, 7 febbraio 1996, n. 978, in Foro it.,
1996, I, 1253).
Orbene, questo tribunale ritiene impossibile continuare a fingere di ritenere
che la sofferenza morale causata dalla perdita di un prossimo congiunto non sia
tutelata da alcun precetto costituzionale, e quindi - non costituendo un diritto
della personalita' - non possa essere risarcita se non nei casi di cui all’art.
2059 c.c..
Nel caso sottoposto all’esame di questo tribunale, due genitori hanno perso un
figlio, una figlia ha perso la propria madre, un fratello ha perso la propria
sorella. Il devastante dolore causato da tali perdite, secondo l’attuale
legislazione, potrebbe essere risarcito solo nei casi in cui l’atto illecito
integri gli estremi di un reato, e quindi mai quando la responsabilita'
dell’autore sia dichiarata in base ad una presunzione di legge.
Si dovrebbe quindi ammettere, per ritenere conforme a costituzione l’art. 2059
c.c., che le persone sopra indicate non abbiano subi'to alcun vulnus nei propri
diritti della personalita', o meglio, nel proprio diritto della personalita', in
conseguenza della perdita del congiunto.
Ma quanto assurda sia questa conclusione emerge gia' soltanto da una
considerazione di fatto, e non giuridica: e cioe' che, come bene scrisse Miguel
de Unamuno, "quel che distingue l’uomo dagli altri animali e' che veglia sui
suoi morti".
Il senso di inconsolata prostrazione che sorge dalla scomparsa della persona
cara e' talmente fisiologico e connaturale all’essenza umana, che il mito e
l’arte ne forgiarono esempi indimenticati: cosi' nel mito di Antigone, in quello
di Castore e Polluce, in quello di Orfeo ed Euridice od in quello di Admeto ed
Alcesti; cosi' nel "Lamento" di Jacopone da Todi; cosi' nella Pieta' di
Michelangelo; cosi' nella Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini.
La conclusione qui contestata (la perdita del congiunto non vulnera alcun
diritto della personalita') non e' meno assurda sul piano piu' strettamente
giuridico.
Secondo l’orientamento prevalente della dottrina, della giurisprudenza di
legittimita' e di quella costituzionale, l’art. 2 Cost. "sancisce il valore
assoluto della persona umana" (Corte cost. 10 dicembre 1987, n. 479), ed e'
norma a contenuto precettivo e non programmatico.
Di conseguenza, "ogni proiezione della persona nella realta' sociale, entro i
limiti in cui codesto risultato si ponga come conseguenza della tutela dei
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
nelle quali si esplica la sua personalita'", e' suscettibile di assurgere al
rango di diritto soggettivo perfetto, con la conseguente configurabilita' di una
tutela risarcitoria in caso di lesione (cosi' Cass. 10 maggio 2001, n. 6507, §§
6.2. e 6.3 dei "Motivi della decisione").
Ebbene, e' indubbio che: (a) la famiglia e' una delle formazioni sociali nelle
quali l’individuo esplica la propria personalita'; (b) l’affetto e, piu' in
generale, i vincoli di sodalitas che sorgono dall’esistenza del rapporto
parentale, costituiscono "proiezione della persona nella realta' sociale"; (c)
ergo, i suddetti vincoli costituiscono, ex art. 2 Cost., oggetto di un diritto
soggettivo perfetto, secondo l’iter logico seguito dalla S.C. nella sentenza da
ultimo citata.
La conseguenza e' che l’art. 2059 c.c., impedendo la risarcibilita' del dolore
che scaturisce dalla lesione dei suddetti vincoli se non nei casi previsti dalla
legge, viola nel contempo sia l’art. 2 Cost., in quanto frustra uno dei diritti
fondamentali dell’individuo; sia l’art. 3 Cost., in quanto ingiustamente
differenzia la condizione di chi perde il congiunto in conseguenza di un
illecito accertato, e chi perde il congiunto in conseguenza di un illecito
presunto ex art. 2054 c.c. (ovvero in base ad altra presunzione di legge).
4. Dell’impossibilita' di una lettura dell’art. 2059 c.c. costituzionalmente
corretta (violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza)
Si potrebbe sostenere, e vi e' stato in giurisprudenza chi l’ha fatto, che
l’art. 2059 c.c. sia suscettibile di una lettura costituzionalmente orientata,
in grado di salvarlo dal dubbio di illegittimita'.
Secondo tale orientamento, la lesione di un diritto costituzionalmente protetto,
anche in presenza di una norma come l’art. 2059 c.c., sarebbe comunque
risarcibile in base al combinato disposto dell’art. 2043 c.c., e della norma che
si assume di volta in volta violata. Questa ricostruzione e' stata adottata
dallo stesso giudice delle leggi, al fine di escludere che l’art. 2059 c.c.
precludesse la piena risarcibilita' del danno biologico (Corte cost. 14 luglio
1986, n. 184).
Nondimeno, questo tribunale ritiene che la tesi del "combinato disposto"
(secondo cui i pregiudizi non patrimoniali sarebbero risarcibili anche se non
derivanti da illecito costituente reato, se lesivi di diritti costituzionalmente
protetti), nel caso di specie, non valga a salvare l’art. 2059 c.c. dai dubbi di
legittimita' costituzionale, con riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo
della ragionevolezza, e cio' per tre motivi.
4.1. Il primo motivo e' che la tesi del "combinato disposto", sopra
riassunta, sta e cade con l’assunto (postulato, piu' che dimostrato) su cui si
fonda: e cioe' che l’art. 2043 c.c. e' una norma in bianco. Tale norma, si dice,
contiene solo la sanzione (il risarcimento del danno), mentre il precetto
andrebbe ricercato in altre norme dell’ordinamento, e prime fra tutte quelle
costituzionali.
Tuttavia l’autorevolezza delle Sezioni Unite, alla cui opinione questo Tribunale
si uniforma convintamente, ha ormai abbandonato l’idea secondo cui l’art. 2043
c.c. sia una norma in bianco.
La Corte di cassazione ha infatti espressamente definito il danno risarcibile
come "lesione di interesse", e per l’esattezza come "la lesione dell'interesse
al bene della vita al quale l'interesse [leso], secondo il concreto atteggiarsi
del suo contenuto, effettivamente si collega" (Cass., sez. un., 22 luglio 1999,
n. 500, in Giust. civ., 1999, I, 2261).
Per la Corte, dunque, costituisce danno risarcibile non soltanto la lesione di
interessi costituzionalmente protetti, ma anche quella di qualsiasi interesse
"rilevante per l’ordinamento", cioe' preso in considerazione da una norma o da
un blocco normativo.
Ne consegue che se l’interesse leso e' rilevante per l’ordinamento, esso sara'
senz’altro risarcibile, senza necessita' di ricorrere all’argomentazione
costituzionale; se, per contro, quell’interesse non e' rilevante per
l’ordinamento, esso sara' irrisarcibile per tale motivo, e non perche' non
contemplato dalla costituzione.
Ebbene, non vi e' dubbio che l’interesse alla propria serenita' morale sia preso
in considerazione dall’ordinamento, come evidenziato da numerosissimi indici
normativi: per tutti, bastera' ricordare l’art. 2087 c.c., il quale impone al
datore di lavoro le misure necessarie a tutelare la personalita' morale dei
prestatori di lavoro; l’art. 342 bis c.c. (introdotto dalla legge 4 aprile 2001,
n. 154), il quale consente al giudice di adottare "ordini di protezione", quando
la condotta del coniuge e' causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o
morale dell’altro coniuge; l’art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il quale consente l’adozione di
misure di prevenzione nei confronti di chi mette in pericolo l’integrita' morale
dei minorenni; od ancora i delitti di cui agli artt. 564 e 565 c.p. (raccolti in
un capo rubricato "dei delitti contro la morale famigliare"); ovvero quelli di
cui agli artt. 610-613 c.p. (delitti contro la liberta' morale).
Se dunque l’interesse alla propria integrita' morale (ricomprendendo in tale
concetto anche l’interesse a non subire turbative dell’animo) e' preso in
considerazione dall’ordinamento, appare irrazionalmente discriminatoria la
limitazione risarcitoria di cui all’art. 2059 c.c., prevista soltanto per la
lesione del suddetto interesse morale. Tutti gli altri interessi presi in
considerazione dall’ordinamento, infatti, non sono soggetti a limitazioni
risarcitorie analoghe, e sono sempre risarcibili, quale che sia la condotta
ilelcita per mezzo della quale vengono violati.
4.2. Il secondo motivo e' che la tesi del "combinato disposto" prova
troppo. Essa, infatti, perviene ad un risultato ermeneutico non consentito
all’interprete, ma solo al legislatore: e cioe' l’interpretatio abrogans
dell’art. 2059 c.c.
Si consideri, al riguardo, che la nostra costituzione e' una costituzione
"lunga", e che l’art. 2 Cost. e' ritenuto elenco "aperto", suscettibile di
essere integrato di volta in volta con tutti i nuovi diritti che l’evoluzione
sociale dovesse fare emergere.
Ne consegue che, di fatto, qualsiasi pregiudizio alla serenita' morale
dell’individuo sarebbe in astratto risarcibile ex art. "x" Cost. e 2043 c.c.,
anche in assenza di una dimostrata perdita patrimoniale: cosi', ad esempio, la
perduta possibilita' di scrivere lettere d’amore (ex art. 15 Cost. e 2043 c.c.);
di andare a passeggio (ex art. 16 Cost. e 2043 c.c.); di incontrarsi con gli
amici (ex art. 17 Cost. e 2043 c.c.); di scrivere romanzi d’appendice (ex art.
21 Cost. e 2043 c.c.).
Il che potrebbe anche essere un risultato auspicabile, ma che di fatto
aggirerebbe, salvis legis verbis, il divieto di cui all’art. 2059 c.c., rendendo
quest’ultima norma un guscio vuoto, una fattispecie priva di descrizione, posto
che in nulla si distinguerebbe il pregiudizio morale "puro", da quello derivante
da una lesione di interessi costituzionalmente protetti.
Si consideri, a questo riguardo, che la sofferenza causata dalla morte di un
prossimo congiunto, in rerum natura, e' una soltanto, ed a meno di coonestare il
contrario con circonvoluti sofismi, non e' possibile distinguere il pregiudizio
derivante dalla turbativa dell’animo, dal pregiudizio derivante dalla lesione
del diritto della personalita'. Una e' la persona lesa, una e' la fonte della
sofferenza, uno e' il pregiudizio da questa patito.
Ne consegue che, se si volesse sottrarre l’art. 2059 c.c. ai dubbi di
legittimita' costituzionale, sostenendo che la turbativa dell’animo causata
dall’altrui illecito costituisce lesione di un diritto costituzionalmente
protetto, la quale fa sorgere ipso iure il diritto al risarcimento del relativo
pregiudizio (in aggiunta al danno morale propriamente detto), si perverrebbe al
risultato di rendere inoperante lo sbarramento di cui all’art. 2059 c.c., in
quanto di qualsiasi pregiudizio morale potrebbe facilmente predicarsi la
sussumibilita' in questo o quel diritto costituzionalmente protetto. Il che vuol
dire abrogare, di fatto, l’art. 2059 c.c.
Cosi' ad esempio, nel caso di specie, se si ritenesse che la perdita del
prossimo congiunto costituisca lesione di un diritto costituzionalmente
protetto, di fatto si risarcirebbe la sofferenza provata dal superstite, anche
in assenza dell’accertamento di un reato. Si perverrebbe, cioe', proprio
all’esito che l’art. 2059 c.c. voleva scongiurare.
Tuttavia l’obbligo, per il giudice di merito, di preferire sempre
l’interpretazione conforme a costituzione, sussiste soltanto la' dove la scelta
fosse tra due interpretazioni che consentissero parimenti alla norma di produrre
effetti.
Ma, per un evidente principio di corretta ermeneutica, tra una interpretatio
abrogans conforme a costituzione, ed una interpretatio utilis difforme da
costituzione, l’interprete deve scegliere necessariamente la seconda, altrimenti
finirebbe per sostituirsi inammissibilmente non solo al legislatore, ma anche
alla Corte costituzionale. Se, infatti, fosse possibile al giudice di merito
addivenire ad interpretazioni sostanzialmente disapplicative della norma, come
quella qui contestata, questi finirebbe per esercitare in proprio il controllo
di costituzionalita', il che gli e' vietato dall’art. 134 Cost.
E poiche', come si e' visto, la pretesa interpretazione adeguatrice dell’art.
2059 c.c. conduce alla sostanziale disapplicazione di esso, tale interpretazione
non puo' essere seguita.
4.3. Il terzo motivo, strettamente connesso al precedente, e' che se si
ritenesse il pregiudizio morale risarcibile in base al combinato disposto degli
artt. 2 Cost. (o altra norma di rango costituzionale) e 2043 c.c., nei casi in
cui il fatto illecito integra comunque gli estremi di un reato, si risarcirebbe
due volte il medesimo danno.
Cosi', nel caso di morte del congiunto causata dall’altrui illecito, ove si
ritenesse che la rottura del vincolo familiare costituisca lesione di un diritto
costituzionalmente protetto, la vittima avrebbe certamente diritto al
risarcimento del danno ingiusto, ex art. 2 Cost. e 2043 c.c.. E tuttavia, la'
dove l’illecito integrasse pacificamente gli estremi di un reato, la medesima
vittima potrebbe legittimamente pretendere anche il risarcimento del danno
morale. In questo modo un pregiudizio assolutamente identico (la sofferenza per
la morte del congiunto) verrebbe risarcito due volte: sia a titolo di lesione di
un diritto costituzionalmente protetto; sia a titolo di danno morale.
Il che costituisce un esito interpretativo non solo in contrasto col generale
canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., ma anche col principio di
uguaglianza di cui alla medesima norma, in quanto privilegerebbe
ingiustificatamente la vittima di un illecito accertato, rispetto alla vittima
di un illecito presunto (ad esempio, ex art. 2054 c.c.), quali sono gli attori e
gli intervenuti nel giudizio a quo.
4.4. Alla soluzione qui prospettata non sembra potersi obiettare che
anche nel caso di lesione della salute il medesimo fatto lesivo fa sorgere il
diritto al risarcimento sia del danno biologico, sia del danno morale, e cio'
per due motivi.
In primo luogo, perche' il danno biologico, per effetto della promulgazione
della legge 57/2001, puo' ben farsi rientrare nei "casi previsti dalla legge" di
cui all’art. 2059 c.c. Sicche' il cumulo, in questa ipotesi, sarebbe
normativamente previsto.
In secondo luogo, quel che piu' rileva, perche' nel caso di danno biologico il
pregiudizio incide su un elemento (la complessiva validita' dell’individuo)
concettualmente distinto dalla "serenita' morale" del leso. Sicche', sia pure a
livello soltanto logico, e' possibile concepire e valutare separatamente la
ridotta validita' biopsichica della vittima, dalla sua sofferenza morale.
Per contro, nel caso di perdita di un prossimo congiunto (come pure nel caso di
qualsiasi pregiudizio morale causato dall’altrui illecito), il pregiudizio
morale del superstite non potrebbe distinguersi in nulla dal pregiudizio
asseritamente derivante dalla lesione del diritto costituzionalmente protetto
all’integrita' della famiglia. Pretendere di distinguere l’uno dall’altro tipo
di danno sarebbe operazione puramente definitoria, che sfocerebbe in una
ingiustificata duplicazione dei risarcimenti nei casi di illeciti costituenti
reato.
E neppure varrebbe obiettare che, nei casi in questione, l’art. 2059 c.c.
conserverebbe una propria autonomia, in quanto il risarcimento del danno morale
avrebbe la funzione di sanzionare il responsabile.
Che il danno morale possa avere una funzione anche sanzionatoria, non vi e'
dubbio; che tale funzione possa essere l’unica, deve radicalmente escludersi: la
S.C., infatti, e' assolutamente costante nel ritenere che il risarcimento del
danno morale deve essere liquidato non tenendo conto della capacita'
patrimoniale dell’offensore: "e' (…) irrilevante - osserva la S.C. -, in
relazione alla funzione consolatoria-satisfattiva della corresponsione di una
somma di denaro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente
a lesioni personali (…), la considerazione dello stato di "bisogno del
danneggiato" e, ancor di piu', della "capacita' patrimoniale dell'obbligato",
che potrebbe logicamente correlarsi solo ad una finalita' prevalentemente
"punitiva" del risarcimento in relazione al particolare disvalore sociale della
condotta cui l'evento si ricollega, da escludersi in caso di lesioni personali
colpose (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10024, in Arch. circolaz., 1998, 149; Cass.
14 febbraio 2000, n. 1633). Con analoga ratio decidendi, piu' recentemente,
anche Cass. 20 dicembre 2001, n. 16073, in Guida al dir., 2002, fasc. 2, 44, ha
escluso la risarcibilita' del danno morale da morte del congiunto (nella specie,
del coniuge separato), ove l’attore non dimostri di avere provato una effettiva
e reale sofferenza. Affermazione, quest’ultima, che si spiega soltanto
attribuendo al ristoro del danno morale natura di vero e proprio risarcimento,
poiche' la sanzione per un atto illecito oggettivamente commesso non potrebbe
essere esclusa in base alla mera circostanza che la vittima non ha provato
dolore.
Se dunque il risarcimento del danno morale non e' una sanzione, resta confermato
quanto gia' esposto in precedenza, e cioe' che il risarcimento di esso non puo'
affiancarsi, a pena di inammissibili duplicazioni risarcitorie, alla
liquidazione di pretesi danni da lesione di interessi costituzionalmente
protetti, quando questi ultimi in nulla si distinguano dai pregiudizi puramente
morali, come appunto nel caso di danno morale da perdita del prossimo congiunto.
5. In via subordinata
Qualora la Corte costituzionale ritenesse l’art. 2059 c.c. non in contrasto con
i parametri costituzionali indicati, questo Tribunale ritiene di dovere
sollevare una questione subordinata di legittimita' costituzionale della norma
ora citata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la' dove non consente la
liquidazione del danno morale nei casi in cui la responsabilita' dell’offensore
sia stata affermata in base ad una presunzione di legge (ad es., ex art. 2054
c.c.).
Si e' gia' detto che tale interpretazione della norma e' talmente risalente,
consolidata e monolitica da costituire diritto vivente (ex permultis, Cass. 2
ottobre 1998, n. 9794, in Foro it. Rep., Responsabilita' civile, 315; Cass. 25
settembre 1998, n. 9598, in Foro it. Rep., 1998, Danni civili, 137; Cass. 21
aprile 1998, n. 4030, in Arch. circolaz., 1998, 774; Cass. 11 marzo 1998, n.
2674, in Foro it. Rep., 1998, Danni civili, 139; Cass. 18 luglio 1997, n. 6632,
in Foro it. Rep., 1997, Danni civili, 154; Cass. 27 giugno 1997, n. 5781, in
Foro it. Rep., 1997, Danni civili, 153; Cass. 28 agosto 1995, n. 9045, in Foro
it. Rep., 1995, Danni civili, 159; Cass. 14 marzo 1995, n. 2932, in Foro it.
Rep., 1995, Danni civili, 160; Cass. 3 dicembre 1993, n. 11999, in Arch.
circolaz., 1994, 226, per citare solo alcune tra le piu' recenti decisioni).
L’orientamento in esame, tuttavia, sorse in un’epoca storica in cui, vigendo
l’art. 3 c.p.p. del 1930, e la conseguente necessita' di sospendere
obbligatoriamente il processo civile nell’attesa della definizione di quello
penale, l’accertamento dell’illecito in sede civile era necessariamente
subordinato all’accertamento del fatto reato in sede penale.
In quel sistema, pertanto, giustamente si escludeva la risarcibilita' del danno
morale nei casi di responsabilita' presunta: l’inesistenza del reato, stabilita
nell’esercizio della giurisdizione penale, per la preminenza logica e giuridica
di quest’ultima non poteva essere contraddetta dagli esiti del processo civile.
Il rapporto tra il processo civile e quello penale, tuttavia, e' radicalmente
mutato per effetto dell’introduzione del nuovo art. 75 c.p.p., il quale consente
che l’azione di risarcimento possa avere un iter del tutto scisso da quello del
procedimento penale, ed anzi tollera addirittura esiti contrastanti tra il
giudizio penale e quello civile.
Cio' vuol dire che la vittima, qualora decida di azionare la propria pretesa
risarcitoria dinanzi al giudice civile, deve poter contare sull’intero
strumentario probatorio messole a disposizione del legislatore; e quindi anche
sulle presunzioni semplici previste dalla legge.
E tuttavia l’orientamento della cui legittimita' si dubita impedisce alla parte,
che abbia deciso di promuovere l’azione risarcitoria dinanzi al giudice civile,
di avvalersi di uno dei mezzi di prova piu' tipici e risalenti del processo
civile, cioe' la presunzione.
In tal modo, il suddetto orientamento si pone in contrasto con l’art. 3 Cost.,
in quanto - in modo irrazionale rispetto al dettato dell’art. 75 c.p.p.,
considerato quale tertium comparationis -, ad onta della conclamata parita'
delle giurisdizioni, di fatto disincentiva il danneggiato che promuova l’azione
risarcitoria dinanzi al giudice civile, precludendogli il ricorso ai mezzi di
prova previsti dall’ordinamento per il giudizio civile di risarcimento del
danno.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 87/1953, ritenutane la
rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d’ufficio la questione di
legittimita' costituzionale dell’art. 2059 c.c., per contrasto con gli artt. 2 e
3 cost., nei sensi di cui in motivazione;
- in via subordinata, solleva d’ufficio la questione di legittimita'
costituzionale dell’art. 2059 c.c., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella
parte in cui non consente la risarcibilita' del danno morale, la' dove la
responsabilita' dell’autore dell’illecito sia stata ritenuta in base ad una
presunzione semplice;
- sospende il presente giudizio;
- manda alla Cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
- manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti
costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento