L'unitarietà del diritto al risarcimento del danno e il suo riflesso processuale dell'ordinaria in frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano, dunque, che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Pertanto, quale ulteriore logica conseguenza, non è ammissibile che taluno agisca in giudizio per il risarcimento del danno esponendo all'uopo determinate voci e, poi, definito il giudizio con il giudicato, agisca ex novo per il risarcimento di altri danni derivati dallo stesso fatto ma in relazione a voci nuove, diverse da quelle prima esposte.