Corte d’Appello di Milano – sezione seconda civile – sentenza 29 gennaio – 14 febbraio 2003. Presidente Odirisio – relatore Chindemi.

 

L’articolo 2059 Cc, interpretato in modo conforme a costituzione, non vieta la risarcibilità di quei pregiudizi che, pur non avendo contenuto patrimoniale o biologico, impediscono o limitano la libera estrinsecazione della personalità dell’individuo. Ne consegue che deve ritenersi risarcibile, anche in assenza di un pregiudizio medilegalmente accertabile, il danno causato da immissioni rumorose intollerabili e lungamente reiterate, in quanto fatto limitatore della personalità umana.

Il danno consistente nella modificazione peggiorativa della qualità della vita, causato dal fatto illecito altrui, è un danno non patrimoniale risarcibile in base al combinato disposto dell’articolo 2 Costituzione e dell’articolo 2043 Cc, a condizione che sia qualitativamente e quantitativamente apprezzabile.

Il danno non patrimoniale, scaturente dalla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, pur risarcibile anche oltre i casi previsti dall’articolo 2059 Cc, non è mai in re ipsa, ma esige sempre la prova, che va fornita da parte del danneggiato, delle effettive e concrete ripercussioni che l’illecito ha avuto sulla sua vita personale.