Cass. civ., sez. III, 01-07-2002, n. 9554
circolazione stradale - risarcimento – assicurazioni-
circolazione stradale - risarcimento - assicurazioni –Mancato Pagamento del Premio
Pres. Fiduccia G - Rel. Limongelli A - P.M. Fuzio R (conf.) - Lazzari c. D'Ambrosio ed altro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10.11.1987 la autovettura VW Golf, condotta da D'Ambrosio Elia Bruno, utilizzatore del mezzo in forza di contratto di leasing, venne a collisione con l'autovettura FIAT Croma condotta dal proprietario Lazzari Adriano ed assicurata da La Fiduciaria Assicurazioni spa. In conseguenza dello scontro il D'Ambrosio subì lesioni personali con postumi e la sua vettura rimase danneggiata. Il D'Ambrosio convenne, quindi, dinanzi al Tribunale di Lecco il Lazzari e la Fiduciaria per esserne risarcito. Il Lazzari resistette alla domanda e la Fiduciaria negò d'essere tenuta al pagamento dell'indennizzo, sostenendo che al momento del sinistro la copertura assicurativa non era operativa, non avendo il Lazzari pagato il relativo premio. In corso di istruttoria venne assunta una prova testimoniale ed il Lazzari produsse un certificato di assicurazione riferito al periodo 16.10.1987-16.4.1988. Con sentenza del 28.12.1994 il Tribunale rigettò la domanda proposta nei confronti della Fiduciaria e condannò il Lazzari al risarcimento dei danni in favore del D'Ambrosio. Su appello del Lazzari la Corte di Milano, con sentenza del 23.3.1999, ha confermato la decisione del Tribunale, osservando:
1) che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del Lazzari;
2) che la Fiduciaria non era obbligata al pagamento dell'indennizzo assicurativo perché il Lazzari aveva pagato il premio soltanto dopo il sinistro, ancorché a fronte del pagamento gli fosse stato rilasciato dalla società assicuratrice un certificato di assicurazione recante una data di decorrenza della copertura assicurativa anteriore al sinistro;
3) che il D'Ambrosio, quantunque utilizzatore e non proprietario della Golf doveva considerarsi l'effettivo danneggiato dal sinistro, essendo tenuto nei confronti della società di leasing proprietaria del mezzo;
4) che nella determinazione del risarcimento non poteva tenersi conto della somma di L. 2.182.000 erogata al D'Ambrosio da una società di assicurazioni che (con polizza Kasko) aveva assicurato contro i danni il veicolo da lui condotto. Ricorre il Lazzari con quattro motivi, illustrati anche da memoria. Resistono il D'Ambrosio e la Fiduciaria Assicurazioni con distinti controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
...omissis...
Col primo motivo il ricorrente lamenta che con motivazione contraddittoria o quanto meno insufficiente la Corte di merito abbia escluso che egli avesse pagato il premio assicurativo prima del sinistro, sebbene il pagamento del premio prima del sinistro risultasse dal fatto che egli era in possesso di un certificato assicurativo attestante la decorrenza della copertura assicurativa da data anteriore a quella del sinistro. La doglianza è infondata, giacché la Corte distrettuale ha esaurientemente motivato il proprio convincimento con la considerazione che al Lazzari la polizia stradale aveva contestato la infrazione di cui all'art. 32 co. I della legge 24.12.1969 n. 990 (mancanza di copertura assicurativa) e con l'ulteriore rilievo che l'assegno utilizzato dal Lazzari per il pagamento del premio recava una data successiva a quella del sinistro.
Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1901 cod. civ. e 18 legge n. 990 del 1969. Lamenta che la Corte territoriale abbia escluso l'obbligo della La Fiduciaria di indennizzare il danneggiato, quantunque a tanto la società si fosse espressamente obbligata, avendo emesso il predetto certificato assicurativo comportante la esistenza della copertura al momento del sinistro. La doglianza non ha fondamento.
Vero è, bensì, che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge (art. 7 legge 24.12.1969 n. 990 e 12 d.p.r. 24.11.1970 n. 973) impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio (Cass. 27.10.1992 n. 11694; Cass. 5.5.1980 n. 2939).
Questo principio, tuttavia, occorre sottolinearlo, vale soltanto nel rapporto tra l'assicuratore e il terzo danneggiato, nei cui confronti, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 990 del 1969, la garanzia assicurativa è comunque operativa se attestata dal certificato di assicurazione, che riveste natura di fatto costitutivo del diritto risarcitorio del danneggiato nei confronti diretti dell'assicuratore (Cass. 1.12.1994 n. 10266).
Lo stesso principio non può trovare applicazione, invece, nel rapporto tra l'assicurato e l'assicuratore, che è regolato esclusivamente dal contratto di assicurazione, onde sotto questo profilo, a termini dell'art. 1901 cod. civ., l'assicurazione resta sospesa se il contraente assicurato non abbia pagato il premio o la rata di premio alla scadenza convenuta.
Nella specie il Tribunale rigettò la domanda di condanna, proposta nei confronti dell'assicuratore dal terzo danneggiato, sul rilievo che la assicurazione era rimasta sospesa perché l'assicurato non aveva pagato alla scadenza la rata di premio, ancorché l'assicuratore avesse rilasciato il certificato attestante l'esistenza della copertura assicurativa al momento del sinistro. Ma questa pronunzia non è stata impugnata dal terzo danneggiato D'Ambrosio, che in proprio favore avrebbe potuto invocare il principio di incontestabilità del certificato assicurativo dianzi richiamato, bensì dal danneggiante assicurato, che, non potendo far valere le ragioni del terzo danneggiato, ostandovi il disposto dell'art. 81 cod. proc. civ., e dovendo, conseguentemente, fondare la propria impugnazione esclusivamente sul contratto di assicurazione, si è visto rigettare legittimamente la impugnazione con la esatta considerazione che, non essendo stato pagato il premio assicurativo, l'assicurazione al momento del sinistro non era operativa perché era rimasta sospesa. Senza che dall'accettazione del pagamento tardivo, che ha quale unico effetto ex lege di far cessare la sospensione dell'assicurazione, e dalla anteriore decorrenza del periodo assicurativo, risultante dal tagliando possa desumersi una rinuncia dell'assicuratore agli effetti della sospensione, essendo necessaria per questa una specifica espressione di rinuncia, così non riscontrabile (v. Cass. 22.3.1990, n. 2383; Cass. 25.10.1982 n. 5572).
Con un'ulteriore censura, contenuta nel quarto motivo, il ricorrente lamenta che dalla somma liquidata dal Tribunale in favore del D'Ambrosio a titolo di risarcimento la Corte di merito non abbia detratto l'importo di L. 2.182.000, erogato al D'Ambrosio dall'assicuratore che (in forza di polizza Kasko) lo aveva assicurato contro i danni che l'autovettura da lui utilizzata avrebbe potuto subire. La doglianza è priva di fondamento, giacché - come ha correttamente osservato la Corte di merito - il pagamento dell'indennizzo in favore del D'Ambrosio da parte del suo assicuratore è avvenuto in base ad un titolo che si poneva come del tutto autonomo rispetto a quello vantato dal D'Ambrosio nei confronti dell'assicuratore del danneggiante Lazzari e che aveva comportato la corresponsione di un premio da parte dell'assicurato.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.