La Casa di Cura č generalmente responsabile per inadempimento della obbligazione che la stessa assume direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto.
Infatti, all'adempimento dell'obbligazione ora indicata č collegata la remunerazione della prestazione promessa in essa incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attivitā di impresa della Casa di Cura.
Naturalmente nel rischio prima indicato č compreso anche quello della distribuzione delle competenze tra i vari operatori, delle quali il titolare d'impresa risponde ai sensi dell'articolo 1228 C.c.
Rispetto a questo inquadramento non sono rilevanti i seguenti fatti:
- che i medici che eseguono l'intervento siano o meno inquadrati nella organizzazione aziendale della Casa di Cura;
- che il comportamento dei medici sia colposo: infatti la norma sopracitata svolge esattamente la funzione di attribuire il rischio dell'attivitā degli ausiliari della prestazione a chi si appropria anche in misura non esclusiva dei vantaggi della prestazione. (Vedi anche Cassazione 103/99)