Illegittimi gli interessi di mora sugli interessi dei mutui
(Cassazione 2593/2003)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n.2593/2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come più sopra ricordato il ricorrente deduce che il giudice d'appello non
avrebbe potuto cumulare gli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle
somme concesse in mutuo, in forza della clausola contrattuale che li
prevedeva, poiché gli interessi possono produrre interessi soltanto dalla
domanda giudiziale o in base a convenzione posteriore alla loro scadenza.
La censura è fondata.
Occorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di mutuo per il quale sia
previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento
di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi
ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da
restituire al mutuante, cosicchè la convenzione, contestuale alla stipulazione
del mutuo, la quale stabilisca che sulle scadute decorrono gli interessi
sull'intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283
c.c. [1].
Il principio è stato affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n.
3479 del 1971, la quale osservò che il semplice fatto che nella rete di mutuo
vengono compresi sia una quota del capitale da estinguere sia gli interessi a
scalare non operi un conglobamento né vale tanto meno a mutare la natura
giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto
di vista contabile.
Lo stesso principio è stato affermato da Cass. 6 maggio 1977, n. 1724.
L'orientamento è da seguire.
A carico del mutuatario di somme di danaro sono poste due distinte
obbligazioni.
La prima è quella di corrispondere gli interessi al mutuante, salvo diversa
pattuizione (art. 1815 c.c.).
Sono due obbligazioni distinte ontologicamente e rispondenti a finalità
diverse.
Nei mutui c.d. ad ammortamento, la formazione delle varie rate, nella misura
composita predeterminate di capitale ed interessi, attiene ad una modalità
dell'adempimento delle due obbligazioni; nella rata concorrono, infatti, la
graduale restituzione della somma ricevuta in prestito e la corresponsione
degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di
scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni del mutuatario, essa non è
idonea a maturare la natura ne ad eliminare l'autonomia.
Ciò premesso deve ora verificarsi se in materia di mutuo bancario esista un
uso contrario che legittimi la decorrenza degli interessi moratori sugli
interessi corrispettivi sin dal momento della loro scadenza; il che si risolve
nell'accertare la legittimità della clausola, contestuale alla stipulazione
del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi
sull'intera somma, a prescindere quindi dalle condizioni previste dall'art.
1283 c.c.
Una ricognizione della giurisprudenza sul punto appare necessaria.
Anche in questo caso è opportuno prendere le mosse dalla sentenza n. 3479 del
1971, sopra citata
La fattispecie esaminata riguardava un mutuo di £ .100.000.000, concesso da un
istituto bancario a dei privati al tasso dell'8 % da estinguersi in trenta
rate semestrali più £ 5.783.010, ciascuna comprensiva del capitale e degli
interessi a scalare; nel contratto era stato previsto che su tutte le somme
dovute e non pagate nei termini contrattuali sarebbero decorsi a carico del
mutuatario gli interessi di mora nella misura del 9%.
La Corte d'appello aveva ritenuta legittima la richiesta della banca mutuante
di ottenere il pagamento degli interessi di mora sulle rate scadute e non
pagate, così come convenzionalmente pattuito, rilevando che la fattispecie non
integrava un'ipotesi di anatocismo, in quanto nei contratti di mutuo, nei
quali sia pattuita l'estinzione del debito per capitale ed interessi mediante
un piano di ammortamento, gli interessi rimangono fin dall'inizio
capitalizzati.
Come si è più sopra ricordato, Cass. n. 3479 del 1971 ha escluso che gli
interessi perdessero la loro natura per effetto della inclusione nei reati di
ammortamento ed ha statuito che salvo eccezioni previste dalla legge
nell'esistenza di usi contrari, che deve essere provata dalla parte
interessata, anche nel caso di mutui ad ammortamento gli interessi di mora
sulle rate di mutuo scadute e non pagate sono dovute soltanto a decorrere
dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro
scadenza e sempre che siano decorsi almeno sei mesi.
Analogo principio venne successivamente affermato da Cass. n. 1724 del 1977,
più sopra ricordata.
Abbastanza significativo appare il fatto che le suddette sentenze non si
pongano esplicitamente il problema dell'esistenza di usi contrari che
consentano di derogare al divieto di cui all'art. 1283 c.c., considerato dalla
seconda sentenza norma imperativa, che presidia l'interesse pubblico ad
impedire una forma subdola, ma non solo socialmente meno dannosa delle altre,
di usura con la conseguenza che i patti conclusi in sua trasgressione sono
nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Tuttavia dalla prima delle due udienze, laddove è affermato che gli usi, con
riferimento alla fattispecie esaminata, andavano provati, può indursi che nel
caso esaminato tale prova non era stata data ne (è da presumersi) offerta o
dedotta.
Alle citate sentenze segue la sentenza n. 6631 del 15 dicembre 1981 di questa
Corte che, sempre con riferimento ad un contratto di mutuo intercorso tra un
istituto di credito ed un privato affermò il principio così massimato: gli usi
che consentono anatocismo, richiamati dall'art. 1283 c.c., sono usi
normativi, in quanto operano sullo stesso piano di tale norma (secundum legem)
come espressa eccezione al principio ivi affermato, onde hanno l'identica
natura delle regole dettate dal legislatore e il giudice può applicarli
attingendone comunque la conoscenza (iura novit curia), con la conseguenza che
anche in sede di legittimità è ammessa un'indagine diretta sugli usi in
questione e, una volta accertatane l'esistenza, una decisione sulla base dei
medesimi, indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle
considerazioni svolte in proposito dal giudice di merito.In applicazione del suddetto principio, e ricordato che gli usi sono
caratterizzati da un comportamento della generalità degli interessi che vi si
adeguano con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, la Corte
ha ritenuto che può fondatamente affermarsi che nel campo delle relazioni tra
istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere,
l'anatocismo trova generale applicazione in quanto sia la le banche sia i
clienti chiedono e riconoscono (nel vario atteggiarsi dei singoli rapporti
attivi e passivi che possono in concreto realizzarsi) come legittima la
pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull'originario
importo della somma versata ma sugli interessi da questa prodotti e ciò anche
a prescindere dai requisiti richiesti dall'art. 1283 c.c.
Fatta questa premessa la Corte ha ritenuto che non era necessario accertare un
uso con specifico riferimento agli atti di mutuo, in quanto è idonea a
legittimare l'anatocismo nei confronti di questi, una consuetudine che
riguardi tutti i rapporti di credito, in un determinato campo, dato che la
regola generale trova applicazione nei casi particolari ad essa riconducibile
ed ha concluso affermando che sussiste, dunque, un uso che rende lecito
l'anatocismo nelle relazioni tra banche e clienti e, pertanto, deve
concludersi, in conformità alle decisioni del giudice del merito, per la
validità della clausola, contenuta nel mutuo in discussione, che prevede gli
interessi moratori dell'8,50 % sulle rate di ammortamento scadute e non
pagate.
Occorre soffermare l'attenzione sulla suddetta sentenza perché essa
costituisce il precedente (solo indirettamente, e peraltro senza dimostrazione
alcuna, l'esistenza di un uso era stata ritenuta da Cass. 12 aprile 1980, n.
23335) sul quale si sono basate le successive decisioni di questa Corte (fino
a Cass. 16 marzo 1999, n. 2374) per affermare l'esistenza generalizzata di usi
bancari derogatori della norma di cui all'art. 1283 c.c.
Peraltro, la sola sentenza, successiva a Cass. 6631 del 1981, che si è
occupata del problema dell'anatocismo nella materia del muto bancario è stata
la n. 9227 del 1995, che si è limitata a richiamare il precedente senza nulla
aggiungere (ci si riferisce naturalmente alle sole decisioni in materia di
mutui ordinari atteso che nei mutui fondiari l'anatocismo è previsto dalla
legge).
Della sentenza n. 6631 del 1981 è da condividere l'affermazione secondo cui
gli usi richiamati dall'art. 1283 c.c. sono soltanto i c.d. usi normativi.
Questo punto non è discutibile ove si consideri che a detti usi è consentito
derogare alla disciplina dettata dalla citata norma.
Nella fattispecie di cui all'art. 1283 c.c., per effetto del richiamo, l'uso
acquista forza di legge, così come è venuto a formarsi in seno alla categoria
di persone che vi ha dato vita, onde la norma che lo richiama regola
attraverso esso la materia che ne costituisce l'oggetto.
Del resto, su tale punto la giurisprudenza di questa Corte è concorde e
l'affermazione della natura normativa dell'uso richiamato dall'art. 1283 c.c.
costituisce la premessa sia dell'indirizzo che fa capo alla sentenza n. 6631
del 1991 sia dell'indirizzo innovativo che ha avuto inizio con Cass. n. 2374
del 1999.
Una rimeditazione è necessaria, invece, in ordine agli altri principi che si
trovano affermati nella citata sentenza.
Come si è più sopra ricordato, la sentenza n. 6631 del 1981, dopo aver
premesso che può fondatamente affermarsi che nel campo delle relazioni tra
istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere,
l'anatocismo trova generale applicazione in quanto sia le banche si i clienti
chiedono e riconoscono (nel vario atteggiarsi dei singoli rapporti attivi e
passivi che possono in concreto realizzarsi) come legittima la pretesa degli
interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull'originario importo della
somma versata ma sugli interessi da questa prodotte ciò anche a prescindere
dai requisiti richiesti dall'art. 1283 c.c., afferma che non è necessario. che
si accerti un uso con specifico riferimento agli atti di mutuo, in quanto è
idonea a legittimare l'anatocismo nei confronti di questi, una consuetudine
che riguardi tutti i rapporti di credito, in un determinato campo, dato che la
regola generale trova applicazione nei casi particolari ad essa riconducibili.
L'affermazione di una regola generale tratta dalla constatazione
dell'esistenza di una pratica anatocistica comune a tutte le operazioni di
dare avere nel campo bancario, non appare del tutto convincente quando poi si
ammette che per almeno una di queste operazioni, e cioè quella di mutuo, tale
pratica non è accertata; tanto che viene respinta la richiesta del ricorrente
di accertamento di un uso con specifico riferimento agli atti di mutuo non con
l'affermazione che un uso siffatto esista, ma con l'affermazione che in ordine
a detto uso non sia necessario alcun accertamento stante l'esistenza della
regola generale.
Peraltro è ancora da osservare che allorquando l'uso è richiamato dalla legge,
nei termini i cui ciò è fatto dall'art. 1283 c.c., questa non recepisce il
contenuto, che viene così ad essere incorporato nella noma scritta, di cui
diventa parte integrante in tal caso il contenuto della norma, nella parte in
cui fa riferimento all'uso, è costituito appunto dal contenuto di questa, che
viene così sussunto dalla norma negli stessi termini oggettivi e soggettivi in
cui si è formato attraverso l'uniforme e costante ripetizione di un
determinato comportamento da parte di un certo gruppo di soggetti.
Ciò comporta che l'uso non può estendersi a soggetti diversi da quelli che lo
hanno comunemente praticato (limite soggettivo) e non può riguardare atti
diversi da quelli in relazione ai quali è stata posta in essere.
Così se un uso si è formato in relazione ad un determinato tipo di contratto
bancario, non soltanto per ciò può essere estesa ad altri tipi di contratti
pur se posti in essere da un istituto bancario.
Così come del resto un uso formatosi in relazione ad uno specifico contratto
posto in essere tra determinate categorie di soggetti non può estenderei anche
ad altri soggetti ancorchè pongano in essere lo stesso tipo di contratto.
Alla luce delle esposte considerazioni non appare sufficiente l'accertamento
di un generico uso al quale ricondurre le varie fattispecie contrattuali,
peraltro di natura, a volte, completamente diversa, ma è necessario verificare
se, con specifico riferimento al contratto di mutuo stipulato tra un istituto
di credito ed un privato, esista un uso che deroghi alla disciplina dell'art.
1283 c.c.
Prima di procedere a questa verifica occorre risolvere un problema
pregiudiziale, che può essere così formulato: se gli usi contrari richiamati
dall'art. 1283 c.c., sono solo quelli preesistenti all'entrata in vigore del
codice civile ovvero se sia possibile la formazione di usi contrari
successivi.
Sul punto la dottrina è divisa.
I sostenitori della prima tesi (necessità che gli usi richiamati dall'art.
1283 c.c. siano preesistenti alla norma) basano la loro opinione,
fondamentalmente, sulla natura imperativa della norma, la quale non consente
comportamenti contra legem e quindi la formazione di nuovi usi in deroga alla
disposizione legislativa.
I sostenitori della seconda tesi (ammissibilità della formazione di usi
contrari successivi all'entrata in vigore della norma), fondano la loro
opinione: sulla considerazione che la gerarchia delle fonti non riguarda
priorità temporali; sulla constatazione che l'uso contrario in quanto
richiamato dalla norma non è un uso contra legem ma un uso secundum legem, con
la conseguenza che esso sarebbe idoneo ad integrare anche se formatosi
successivamente; sull'osservazione che gli usi costituirebbero lex specialis,
con la conseguenza di essere idonei a derogare, anche se di rango inferiore,
alla legge generale.
La Corte ritiene che debba essere preferita la prima tesi.
Sul punto della teoria generale può convenirsi che le argomentazioni addotte
dai sostenitori della seconda tesi non siano di per e infondate.
Ciò che non può essere, invece, condivisa è l'applicazione che dei principi
generali viene fatta alla fattispecie di cui all'art. 1283 c.c.
Uno scrutinio delle norme del codice civile, nelle quali è fatto rinvio agli
usi contrari, consente di dare sostegno positivo alla tesi che si ritiene
corretta.
Rinviano agli usi contrari, attribuendo ad essi funzione integrativa-
derogatoria della disciplina prevista dalla legge, gli artt. 1283, 1457, 1510,
1528, 1665, 1739, 1756, 2148 del codice civile, sono complessivamente otto
articoli.
In cinque di queste norme (artt. 1457, 1510, 1528, 1665, 1756) è usata la
locuzione: in mancanza di patto o uso contrario ovvero salvo patto o uso
contrario.
Solo nell'art 1739. c.c. è usata la locuzione: salvo che gli sia stato diversamente
ordinato e salvi gli usi contrari; nell'art. 2148 è usata la locuzione: senza
il consenso del concedente o salvo uso contrario.
Solo nell'art. 1283 c.c. è usata la locuzione: in mancanza di usi contrari
senza alcun riferimento a pattuizioni contrarie ovvero a manifestazioni
unilaterali di volontà quali consenso ovvero ordine diverso.
L'unica pattuizione ammessa dall'art. 1283 è quella che le parti possono porre
in essere in data posteriore alla scadenza degli interessi e sempre che si
tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Questa constatazione porta ad una prima conclusione: in base all'art. 1283
c.c. l'anatocismo è ammesso nei limiti indicati positivamente nella stessa
norma (interessi dovuti per almeno sei mesi, nonché domanda giudiziale ovvero
convenzione posteriore alla loro scadenza); sono fatti salvi gli usi contrari;
non sono ammessi patti anteriori alla scadenza degli interessi.
La salvezza degli usi contrari, contenuta nell'art. 1283 c.c., è dovuta alla
constatazione da parte del legislatore del 1942 dell'esistenza nella pratica
commerciale di radicati usi che consentivano l'anatocismo ed alla evidente
intenzione di non incidere su di essi riconoscendone il valore normativo
ancorchè fossero contrari alla disciplina positiva che si intendeva dettare.
La mancata previsione della possibilità di porre in essere patti contrari (se
non nei limiti della norma stessa indicati) trova, invece, la sua spiegazione
nelle finalità che la norma di cui all'art. 1283 c.c. si prefigge.
Come è stato ricordato da Cass. n. 2374 del 1999: le finalità della norma sono
state identificate, da una parte, nell'esigenza di prevenire il pericolo di
fenomeni usurari, e, dall'altra, nell'intento di consentire al debitore di
rendersi conto del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi
dell'inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare,
al momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo
debito.
Richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli
interessi il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della
clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore
deve necessariamente accettare per poter accedere al credito.
Finalità, va anche detto, che lungi dall'apparire anacronistiche, per quanto
riguarda gli intenti antiusurai, sono di grandissima attualità, perché la
lotta all'usura ha trovato in tempi recenti nuove motivazioni e nuovi impulsi
e ha portato all'approvazione della legge 7 marzo 1996,n. 108, che ha
radicalmente innovato la disciplina preesistente, rendendo più agevole
l'applicazione delle sanzioni penali e civili (con la modifica del secondo
comma dell'art. 1815 c.c.), anche con l'introduzione di un meccanicismo
semplificato di accertamento della natura usuraria degli interessi consistente
nel mero superamento obiettivo di u tasso- soglia determinato dal Ministro del
tesoro per ogni trimestre.
Ora, pur rimanendo nei limiti del tasso- soglia, le conseguenze economiche
sono diverse a seconda che sulla somma capitale si applichino gli interessi
semplici o quelli composti.
È stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso
annuo del 5% si raddoppia in vent'anni, mentre con la capitalizzazione degli
interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni.
L'analisi della genesi e delle finalità dell'art. 1283 c.c. ed il raffronto
tra il detto articolo e gli altri articoli del codice civile sopra richiamati
danno ragione dell'affermazione che non consente l'affermazione di usi
contrari entrata in vigore della norma.
La disciplina dell'anatocismo, dopo l'entrata in vigore del codice civile del
1942, è dettata dalle disposizioni positive contenute nell'art. 1283 e dagli
usi contrari (presupporti già esistenti) dal detto articolo richiamati.
A differenza delle altre norme del codice civile sopra richiamate l'art. 1283
c.c. non prevede la possibilità di patti contrari.
Per comprendere appieno l'importanza che tale differenza comporta occorre
avere presente che gli usi contrari, richiamati nelle norme del codice civile,
si applicano ai rapporti da esse contemplati ancorchè ad essi le parti non
abbiano fatto riferimento ma solo per il fatto che esistono e sono accertati.
In relazione agli artt. 1457, 1510, 1528, 1665, 1739, 1756 e 2148 c.c. le
eventuali pattuizioni contrarie alla norma o non rispondenti ad usi contrari
esistenti, trovano riconoscimento di legittimità nella stessa norma che le
consente.
Con riferimento a queste norme non si può escludere che la reiterazione di
identiche pattuizioni, possa portare alla creazione di un uso contrario fino
allora non esistente, in questo caso la legittimità dell'uso contrario non
troverebbe la sua giustificazione nel fatto che la norma fa salvi gli usi
contrari, ma nel fatto che le pattuizioni contrarie consentite dalla norma
siano idonee, eventualmente, a far nascere un nuovo uso che sarebbe in tal
caso applicabile anche se non più riprodotto in una pattuizione.
Al contrario, in relazione all'art. 1283 c.c., una pattuizione relativa
all'anatocismo, posta in essere successivamente all'entrata in vigore del
codice, che non fosse stata conforme alla disciplina positiva dettata
dall'art. 1283 ovvero agli usi già esistenti (perché relativa ad un contratto
diverso da quello relativo a soggetti diversi, sarebbe stata nulla perché
contraria al divieto, sia pure limitato, contenuto della legge.
Detta pattuizione, ancorchè ripetuta nel tempo, non sarebbe stata idonea a
generare un uso normativo; essa avrebbe potuto al più generare una prassi
negoziale contra legem non idonea, in quanto tale, a modificare la disciplina
positiva esistente.
È, infatti, vero che l'uso contrario, se richiamato dalle norme di legge, non
è contra legem ma secundum legem, ma è anche vero che l'uso formatosi contro
la legge esistente, in quanto frutto di patti posti in essere contro il
divieto in essa contenuto, non può mai divenire secundum legem.
Ciò che si è fin qui detto in ordine alle pattuizioni vale anche in relazione
ai comportamenti, ancorchè non tradotti in patti (precisazione questa
doverosa, atteso che gli usi nascono anche per la reiterazione nel tempo di un
determinato comportamento).
Invero se tali comportamenti (e si fa sempre esclusivo riferimento alla
disciplina dell'art. 1283 c.c.) si fossero risolti nella spontanea reciproca
accettazione di una disciplina relativa ad un determinato rapporto in nulla si
sarebbero distinti dalle pattuizioni se no per il fatto che con il
comportamento la volontà veniva solo tacitamente manifestata.
Se tali comportamenti avessero invece costituito frutto di imposizione
unilaterale, determinata ad esempio da situazioni di monopolio o altre
situazioni di predominio contrattuale, sarebbe mancato quel consenso minimo
necessario per la nascita dell'uso; e ciò esime dall'affrontare il contestato
(in dottrina) problema della necessità del requisito della opinio iuris ac
necessitatis per l'esistenza dell'uso normativo.
Ne può essere contestata la natura imperativa della norma per il fatto che
essa stessa ammette di essere derogata da usi contrari, una volta dimostrato
che tale deroga è possibile solo ad opera di usi contrari preesistenti.
A questo punto occorre, allora, verificare se anteriormente al 1942 esistevano
o meno usi che nel campo specifico del mutuo bancario ordinario consentissero
l'anatocismo oltre i limiti previsti dall'art. 1283 c.c. e, particolarmente,
una pattuizione analoga a quella intercorsa tra le parti del presente
giudizio.
La risposta è negativa.
La dottrina che subito dopo l'entrata in vigore del codice civile del 1942 si
è occupata del commento dell'art. 1283 c.c., ha indicato l'esistenza di usi
contrari per il conto corrente e per altri contratti tipici bancari ma non per
il mutuo.
Fino al 1976 nelle raccolte degli usi a cura delle camere di commercio
l'applicazione degli interessi sugli interessi veniva ammessa con riferimento
a specifiche operazioni bancarie; tra i contratti non viene mai menzionato il
contratto di mutuo; si menzionano, infatti, solo i rapporti di conto corrente,
i depositi a risparmio, i conti vincolati e non vincolati.
Del contratto di mutuo solo qualche raccolta si occupa ma solo per certificare
che gli interessi relativi a frazione di anno si calcolano computando i giorni
secondo l'anno civile e dividendo il numero così ottenuto per il divisore
fisso dell'anno commerciale.
Solo la raccolta degli usi di Catania prevedeva che nel caso che il pagamento
delle bimestralità, semestralità e annualità di ammortamento di un debito
commerciale avvenga dopo uno o più periodi di tempo, gli interessi di mora che
decorrono al tasso consentito sulle somme si capitalizzano a fine di ogni
periodo di tempo e si producono quindi a loro volta nuovi interassi di mora
(il che a ben vedere costituisce una diversa forma di anatocismo, questa volta
non sugli interessi corrispettivi del mutuo ma sugli interessi di mora dovuti
in relazione al ritardato pagamento delle rate di mutuo.
Soltanto a partire dal 1976 nella raccolta degli usi della provincia di Milano
(e, a volte con qualche insignificante variazione, in numerose altre raccolte
provinciali, ma non in tutte) viene certificata l'esistenza di un uso
concernente gli interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti.
In particolare l'art. 12 della raccolta di Milano indica che nel caso di
mancato pagamento entro il quinto giorno successivo alla scadenza, anche se
festivo, di rate di rimborso di mutui e finanziamenti estinguibili secondo
piani di ammortamento, le banche percepiscono gli interessi di mora
sull'intero importo delle rate scadute e no pagate.
Analoga disposizione si trova poi al paragrafo 16 degli usi bancari accertati
su base nazionale: nel caso di mancato pagamento, nei termini previsti, di
quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, le banche
percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a
decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento
effettuato.
Il fatto che l'esistenza dell'uso sia stata certificata solo trentaquattro
anni dopo l'entrata in vigore del codice dimostra con sufficiente certezza che
almeno precedentemente al 1942 un uso siffatto non esisteva.
Inoltre, per le ragioni precedentemente esposte, la certificazione dell'uso
non può attribuire allo stesso il valore di uso normativo, ma può al più
costituire prova di una prassi, volontaria o imposta, contraria alla legge.
È appena il caso di aggiungere che sulla vicenda in esame non incide il D.Lgs.
4 agosto 1999, n. 342; infatti, l'art. 25, comma terzo, del detto decreto
legislativo, il quale aveva stabilito la validità ed efficacia delle clausole
relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei
contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della
delibera del CIC di cui al comma secondo del medesimo articolo, è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte
costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000.
Quanto sin qui detto porta, in accoglimento del primo profilo di censura di
cui al quinto motivo del ricorso, alla cassazione della sentenza impugnata in
relazione al punto in cui ha affermato che nel caso in esame, in relazione al
calcolo degli interessi, non sono applicabili le limitazioni previste
dall'art. 1283 c.c., per effetto di un uso bancario contrario.
L'accoglimento della censura comporta l'assorbimento del secondo profilo di
censura dello stesso motivo e del settimo motivo.
Assorbito è pure il primo motivo del ricorso con il quale si denuncia: mancata
applicazione del disposto dell'art. 1200 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3
e 5 c.p.c. e si deduce che la Corte d'appello ha omesso di pronunciare in
ordine alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca nonostante l'avvenuto
pagamento delle somme a garanzia delle quali l'ipoteca era stata accesa.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e
la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
PQM
La Corte di Cassazione, sezione III civile, riunisce i ricorsi.
Accoglie per quanto di ragione, il quinto motivo del ricorso principale, con
assorbimento del primo e del settimo motivo.
Rigetta gli altri motivi del ricorso principale e dichiara inammissibile il
ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia,
anche per le statuizioni in ordine alle spese del processo di cassazione, ad
altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2003.