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Svolgimento del processo
Con atto notificato il giorno 27.11.1998 M.S. ha citato M.D. ed ha esposto:
- il 7 novembre 1998, mentre si apprestava ha tornare a casa dopo una
passeggiata a Villa Borghese in compagnia del suo piccolo cane di razza
yorkshire, si era imbattuta in un cane di razza pitt-bull che si era
avventato sul suo cagnolino, tentando di sbranarlo;
- per effetto dell’aggressione era caduta a terra, mentre M.A., intervenuto a difesa dello yorkshire, non era riuscito a liberare
il cagnolino dalla presa del pitt-bull;
- era sopraggiunto il convenuto, proprietario del cane aggressore,
accompagnato da un altro cane della medesima razza, che si era anch’esso
avventato sullo yorkshire;
- con l’aiuto del M. era riuscita finalmente e liberare lo
yorkshire ormai agonizzante e lo aveva preso tra le braccia, ma era stata
inseguita dai due pitt-bull, che le erano saltati addosso ed avevano
nuovamente afferrato il suo cane, poco dopo deceduto presso la clinica
veterinaria Zoospedale Flaminio;
- il proprietario dei pitt-bull si era rifiutato di fornire le proprie
generalita', sicche' si era reso necessario chiamare la polizia, che aveva
redatto una relazione di servizio sui fatti;
- per effetto dell’aggressione, che le aveva tra l’altro provocato uno
stato di choc, era stata altresi' costretta a liberarsi degli indumenti
indossati, intrisi di sangue, ed aveva subito lesioni (distrazione del
quadricipite femorale destro).
Cio' premesso, l’attrice ha chiesto condanna del convenuto al risarcimento
dei danni subiti, riferendosi tanto al danno patrimoniale (valore
dell’animale, indumenti), quanto al danno biologico sofferto per l’invalidita'
temporanea ed al danno, definito morale e biologico, per la morte dello
yorkshire.
Costituito il contraddittorio, M.D. ha resistito alla domanda,
pur non negando che la morte dello yorkshire fosse stata causata da un
pitt-bull di sua proprieta'.
La causa, istruita con prova per testi e produzione di documenti, e' stata
rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente decisa
sulle conclusioni indicate in epigrafe.
Motivi della decisione
§ 1. — La domanda e'
fondata nel senso che segue.
§ 2. — La ricostruzione della vicenda descritta dall’attrice in citazione
ha trovato piena conferma, nel suo complesso, mediante l’escussione dei
testi M. — della cui attendibilita' non v’e' ragione di dubitare,
ancorche' sia il fidanzato della M. —, C. e P.,
presenti ai fatti.
Il M., per parte sua, non e' comparso all’udienza fissata per
l’assunzione dei testi che aveva indotto, sicche' il Tribunale non ha a
disposizione alcun elemento per disattendere la versione dei fatti
riferita dai testi di parte attrice.
Puo' pertanto ritenersi accertato che prima l’uno e poi l’altro pitt-bull
di proprieta' del M.hanno aggredito e cagionato la morte dello yorkshire di proprieta' dell’attrice in due successive fasi: in un primo
tempo attaccandolo — in sequenza — mentre accompagnava la sua padrona, in
un secondo tempo strappando addirittura dalle sue braccia, dopo che ella
aveva cercato di trarlo in salvo.
§ 3. — In punto di responsabilita' trova nella specie applicazione l’art.
2052 c.c., secondo il quale il proprietario di un animale o chi se ne
serve per il tempo in cui lo ha in uso, e' responsabile dei danni
cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse
smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Nell’ipotesi esaminata, dunque, in mancanza della deduzione stessa di una
qualche prova liberatoria, la responsabilita' del M. nella
determinazione dell’occorso — i suoi cani hanno aggredito ed ucciso
l’animale della M., danneggiando altresi' i suoi abiti e
provocando alla medesima una distrazione muscolare — non puo' dunque
essere posta in discussione.
§ 4. — Passando all’esame degli specifici profili di danno patiti
dall’attrice, puo' subito sgombrarsi il campo dagli aspetti che attengono
— per cosi' dire — alla routine risarcitoria.
§ 4.1. — Con riferimento al danno patrimoniale in senso stretto, per
quanto attiene al valore venale dello yorkshire, l’attrice ha indicato la
somma di £ 2.000.000, trattandosi di animale di razza pura: il punto, in
effetti, non e' stato oggetto di specifica contestazione da parte del
convenuto, che, nella propria comparsa di risposta, si e' esclusivamente
soffermato sul vestiario della M., oltre che sull’insussistenza
dei presupposti per liquidare in suo favore alcunche' per danno biologico
e morale. Del resto, il Milani, nel medesimo atto, ha offerto alla
M., a tacitazione della sua pretesa risarcitoria, la somma di £
4.000.000, sicche' — se si considera che egli ha giudicato eccessiva la
quantificazione del danno al vestiario e negato la sussistenza di danno
biologico o morale — sembra implicitamente riconosciuta la sostanziale
fondatezza della richiesta di £ 2.000.000 quale valore venale dello
yorkshire.
Segue condanna del convenuto al pagamento della somma detta, che,
versandosi in ipotesi di risarcimento del danno aquiliano, puo' essere ad
oggi quantificata — tenuto conto del deprezzamento della moneta
intervenuto dall’epoca del sinistro ed altresi' del ristoro della mancata
disponibilita' della somma, liquidato secondo i parametri indicati da Cass.,
sez. un., 1712 del 1995, in riferimento al rendimento medio dei depositi
bancari sulla somma capitale rivalutata anno per anno — in £ 2.500.000,
pari ad € 1.291,14, con interessi legali dalla pronuncia al saldo.
§ 4.2. — Nel medesimo ordine di idee si colloca la liquidazione
dell’ulteriore danno patrimoniale per la perdita del vestiario (£
1.500.000, tenuto conto delle risultanze testimoniali) e per esborsi
sostenuti in conseguenza del fatto (£ 135.000, come da fatture in atti):
il tutto per il complessivo importo di £ 1.635.000, somma che, rapportata
all’attualita' in applicazione delle regole poc’anzi menzionate, puo'
quantificarsi in £ 2.043.750, pari ad € 1.055,51, con interessi legali
dalla pronuncia al saldo.
§ 4.3. — L’attrice, per effetto dell’aggressione da parte dei pitt-bull,
tanto nel tentativo di sottrarre il proprio cane alla loro presa, quanto
nella seconda fase del fatto, ha subito una transitoria lesione fisica,
refertata come «distrazione del quadricipite femorale dx», con prognosi di
gg. 5 e successiva prescrizione di riposo per gg. 10.
In proposito il Tribunale stima equo determinare il danno biologico per
inabilita' temporanea totale (gg. 5) e parziale al 50% (gg. 10), all’attualita',
in complessivi € 370,00, con interessi legali dalla pronuncia al saldo,
apparendo equo quantificare la menzionata voce di danno in € 37,00
giornalieri.
§ 5. — L’attrice, in citazione, sollecita l’ulteriore condanna del
convenuto al risarcimento del «danno morale e biologico nella misura di £
40.000.000». In proposito, e' sufficientemente chiaro che la M. —
la quale evidenzia lo choc subito in conseguenza dell’evento — si duole
della sofferenza patita per effetto della morte del suo cane ad opera
degli animali del M.: cio' detto, il Tribunale ritiene parimenti
chiaro che il riferimento alle nozioni di danno morale e biologico non
sono pertinenti.
L’ordinamento infatti, ammette il risarcimento del danno morale — pecunia
doloris — solo in ipotesi che il fatto causativo del danno costituisca
reato, ex art. 2059 c.c.: ma, nel caso in questione, non e' stato neppure
ipotizzato che il M. abbia posto in essere una qualche condotta
delittuosa. E, d’altro canto, non appare configurabile neppure un diritto
della M. al risarcimento del danno biologico — non correlato,
naturalmente, alla gia' ricordata distrazione muscolare —, dal momento che
la morte del suo cane puo', in tesi, averle provocato sofferenza emotiva,
angoscia per la perdita di un legame affettivo, puo' aver cambiato in
peggio la sua vita, ma certo non risulta, neppure sul piano della semplice
deduzione, aver leso la sua integrita' psicofisica, averle cioe' provocato
una malattia, aver danneggiato la sua salute.
Ma, come e' stato detto, non di sola salute vive l’uomo, la cui esistenza
puo' venire scompagnata piu' o meno gravemente — con conseguente
insorgenza del diritto al risarcimento del danno patito — per effetto di
condotte non riconducibili ne' alla sfera del danno morale, ne' di quello
biologico, inteso come danno al bene-salute.
§ 5.1. — Ed allora, dopo che la nozione — oggetto di un dibattito
dottrinale vasto e fin quasi contagioso — sembra aver fatto ingresso a
pieno titolo in un recente arresto della S.C., non par dubbio che l’evento
di cui la M. si duole, abbia da essere ipoteticamente ricondotto
alla sfera del cosi' detto «danno esistenziale».
Nozione, quella richiamata, che non si lascia racchiudere entro schemi
definitori rigidi e netti. Muovendosi sul terreno degli esempi — senza
alcuna pretesa di esustivita' — e facendo menzione di talune delle ipotesi
ricorrenti della materia, si discute di danno esistenziale con riferimento
alla lesione dei diritti della personalita', ad alcuni fenomeni di
turbativa della serenita' familiare, della vita sessuale; in relazione a
fenomeni emergenti di lesione dei diritti del cittadino-lavoratore (si
pensi al mobbing); con riguardo ai danni da emissione di rumore ovvero da
inquinamento ambientale; ai danni riflessi cagionati ai congiunti della
vittima di un infortunio, i quali si vedano costretti a subire una
modificazione nettamente peggiorativa delle proprie abitudini ed
organizzazioni di vita in funzione degli insorti obblighi di assistenza
nei confronti dell’infortunato; al pregiudizio patito per la perdita
dell’oggetto o — ultimo ma non meno importante — dell’animale d’affezione.
Volendo tentare di tradurre la nozione di «danno esistenziale» in
formuletta mnemonica, si potrebbe essere tentati di dire che esso si
compendia in un peggioramento della «qualita' della vita» dovuto a fattori
non riconducibili ne' al danno morale, ne' al danno biologico: l'esempio
piu' chiaro dovrebbe apparire proprio quello gia' prospettato del coniuge
dell'infortunato che sia stato indotto a rinunciare ai propri hobbies,
volendo ormai impiegare il tempo libero a spingere il proprio compagno
costretto in carrozzella.
§ 5.2. — Nell’identificazione della nozione si e' proceduto, in
giurisprudenza, dall’assunto che la tutela aquiliana, oltre alla
tradizionale funzione di reintegrazione delle perdite economiche, verrebbe
ad assumere il contenuto di norma atipica di protezione integrale della
sfera personale, operando ogni volta che vi sia un vulnus di questa.
Seguendo questa impostazione — come si accennava — la S.C. ha confermato,
in altro campo dei diritti della persona, la pronuncia di un corte di
merito che aveva condannato un padre naturale rimasto per anni
inadempiente all’obbligo, poi osservato, di corrispondere al figlio
l’assegno di mantenimento, al risarcimento dei danni infitti alla persona
di lui in conseguenza di una simile condotta: cio' che soprattutto la
Corte veneziana, nella specie, ha inteso risarcire e' la lesione in se',
che dal comportamento del ricorrente […] e' scaturita, di fondamentali
diritti della persona. […] E' […] innegabile che la lesione di diritti
siffatti, collocati al vertice della gerarchia dei valori
costituzionalmente garantiti, vada incontro alla sanzione risarcitoria per
il fatto in se' della lesione (danno evento) indipendentemente dalle
eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno
conseguenza). […] Il citato art. 2043 c.c., correlato agli artt. 2 ss.
Cost., va cosi' «necessariamente esteso fino a ricomprendere il
risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti
i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attivita' realizzatrici
della persona umana». Per cui, quindi […] «non e' ipotizzabile limite alla
risarcibilita'», della correlativa lesione, «per se' considerata» (Cass. 7
giugno 2000, n. 7713).
Danno evento distinto dal danno conseguenza, danno di per se' considerato.
Modello risarcitorio, dunque, nel quale il risarcimento viene disancorato,
almeno sul piano dell’an, da qualsiasi considerazione dei riflessi
negativi a carico della vittima.
§ 5.3. — Il pericolo, in questa prospettiva, sembra divenire quello di un
inevitabile snaturamento dell’istituto aquiliano, nella prospettiva di una
strisciante soggettivizzazione della lesione e di un ingovernabile
allagamento dei confini del danno risarcibile, indipendentemente dalla
verifica dell'effettiva insorgenza del «danno esistenziale», quale
peggioramento della «qualita' della vita», cui si e' prima fatto
riferimento. Il padre — diciamo cosi' — degenere che lesina denari al
proprio figlio, manifestando in cio' disinteresse nei suoi confronti, gli
produce con tutta probabilita', se non certamente, senso di abbandono,
angoscia, smarrimento: gli nuoce. Ma tali sentimenti confinati nel foro
interno si collocano con evidenza sul versante del «patema d'animo», ossia
della sofferenza morale elettivamente ristorata con la pecunia doloris —
dunque solo in presenza di un fatto-reato — e non e' affatto detto che si
traducano in «danno esistenziale».
Sicche', la tendenza a situare il «danno esistenziale» nell'orbita del
danno-evento finisce per risolversi — questo sembra al Tribunale — nella
sanzione di un comportamento ritenuto riprovevole, una sorta di punitive
damage, comminata in difetto dell’accertamento del verificarsi di una
effettiva lesione.
§ 5.4. — Il problema merita in questa sede di essere ulteriormente
affrontato, dal momento che proprio il danno per la perdita dell’animale
d’affezione non sembra richiedere alcuna finzione del verificarsi della
lesione. Non e' cioe' necessario ricorre alla nozione di danno-evento,
danno in se' considerato, in un campo in cui la realta' e concretezza del
dolore patito dal «padrone» per effetto della perdita dell’animale — un
certo pudore induce ad evitare l’espressione «lutto» — e' nozione di
comune esperienza.
Diremmo, dunque, che la connotazione affettiva della relazione instaurata
tra l’uomo e il cane non richieda neppure di essere sottolineata: basti
pensare — si cita a caso — ad Argo, o a Alidoro che salva ed e' salvato da
Pinocchio. O alle riflessioni sul rapporto uomo-cane di Konrad Lorenz.
Vien fatto di notare — rammentando il titolo del romanzo breve di Thomas
Mann — che la positiva connotazione del rapporto cane-padrone,
nell’attuale comune sentire, fa si' che quest’ultimo vocabolo — poc’anzi
utilizzato — non rifletta alcuna delle sfumature negative che esso ha ad
altri riguardi acquistato, tanto da renderlo sovente indigesto. E, sul
piano del costume, non v’e' chi non abbia a mente le campagne contro
l’abbandono degli animali domestici, nel quadro di una attenzione sempre
crescente ai «diritti» — se e' consentita l’espressione, nell’ovvia
consapevolezza che le bestie non sono soggetti di diritto — degli animali.
Insomma la nobilta' del rapporto uomo cane e' patrimonio sedimentato della
cultura come del costume.
§ 5.5. — In conclusione, tornando al tema, la relazione affettiva con per
l’animale puo' avere rilevanza sul piano della tutela aquiliana, potendo
richiedere che questa si estenda al risarcimento del danno non
patrimoniale patito in conseguenza della perdita di un affetto che puo'
essere annoverato tra i beni della personalita'. Come e' stato osservato
in dottrina, la rilevanza autonoma della relazione affettiva puo' separare
la posizione risarcitoria del proprietario da quella del «padrone»
dell'animale: nel caso di uccisione di animali senza valore, nulla puo'
essere dovuto al proprietario, ma molto puo' essere dovuto al «padrone»
dell’animale.
Le conclusioni raggiunte, del resto, non sono nuove in giurisprudenza,
anche se la lesione subita per effetto della rottura del legame affettivo
con l'animale e' stata per quanto consta ricondotta, con qualche
forzatura, nell'ambito del danno morale o di quello biologico (si vedano,
in particolare, Pret. Rovereto 15 giugno 1994, Nuova giur. civ. comm.
1995, 133; Conc. Udine 9 marzo 1995, Nuova giur. civ. comm. 1995, 784).
§ 5.6. — Passando all’esame dello specifico episodio dedotto in giudizio,
la lunga premessa svolta dovrebbe consentire con facilita' di escludere
che alla M. possa essere riconosciuto alcunche' per danno morale.
Per la verita', quest'ultima ha fornito ben pochi elementi utili ad
evidenziare la sostanza del rapporto affettivo intrattenuto con il cane:
solo nella comparsa conclusionale emerge per la prima volta che l'attrice
avrebbe avuto il cane da 14 anni. Per il resto, non v'e' dubbio che le
modalita' del fatto siano state particolarmente cruente e ripugnanti:
l'animale agonizzante strappato dalle braccia della padrona dai due
pitt-bull e' infatti circostanza palesemente raccapricciante, senza che
sia necessario altro commento. E la M. doveva essere
effettivamente legata allo yorkshire, tanto da mettere a repentaglio la
sua stessa incolumita' nel tentare, anche se inutilmente, di salvare la
vita al suo cane.
Non c'e' dubbio, cioe', che l'attrice abbia sofferto in conseguenza della
vicenda: ma, appunto, la sofferenza che il Tribunale puo' ragionevolmente
ipotizzare altro non e' che il gia' menzionato patema d'animo, ossia il
danno morale il cui risarcimento non puo' in questo caso essere ammesso.
Manca invece qualsiasi elemento, in primo luogo sul piano dell'allegazione
e solo in secondo luogo sul piano della prova, per poter ritenere che la
rottura del legame affettivo, pur antico e forte, abbia determinato un
«danno esistenziale» nel senso prima evidenziato: un peggioramento della
qualita' della vita concretamente apprezzabile, seppur sulla base di
elementi di natura induttiva, presuntiva, orientata alla applicazione del
principio dell’id quod plerumque accidit.
§ 5.7. — Per concludere, la domanda di risarcimento del danno esistenziale
— cosi' qualificata — avanzata dall'attrice, va respinta.
§ 6. — Le spese seguono la prevalente soccombenza del M..
Per questi motivi
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M. S.
nei confronti di M. D., cosi' provvede:
1.- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell’attrice, della
somma di € 2.716,00, con interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2.- condanna la parte convenuta al rimborso, in favore della parte
attrice, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in
complessivi € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi e € 800,00 per
diritti. |