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Sentenza.
Presidente Duva –
relatore Vittoria
Pm Russo, difforme – ricorrente Melis – controricorrente Milano
Assic Spa
Svolgimento del processo
1. Antonina Melis
conveniva in giudizio Jacopo De Maddalena, Maria Adele Buccellati,
la società Milano Assicurazioni Spa.
Con la citazione a comparire davanti al tribunale di Milano,
notificata il 14 e 16 luglio 1987, proponeva in loro confronto una
domanda di condanna al risarcimento del danno da circolazione
stradale.
Esponeva che in uno scontro tra veicoli, avvenuto il 25 febbraio
1986 per colpa esclusiva di Jacopo De Maddalena, aveva riportato
gravi lesioni personali.
Chiedeva che i convenuti, rispettivamente conducente, proprietaria
ed assicuratore per la responsabilità civile da circolazione
stradale, fossero condannati in solido al risarcimento del danno.
2. I convenuti si costituivano in giudizio.
Non contestavano la loro responsabilità, ma la misura del
risarcimento richiesto.
La Milano assicurazioni, nel corso del processo, in diversi tempi,
pagava all’attrice la somma corrispondente all’intero massimale.
3. Il tribunale, dopo avere disposto un’indagine tecnica sulla
natura delle lesioni e dei postumi che ne erano derivati, con
sentenza del 31 gennaio 1994, accoglieva la domanda.
Considerava che, secondo le conclusioni presentate dal consulente,
le lesioni avevano causato ad Antonina Melis una totale incapacità
di attendere alle proprie occupazioni, della durata di 21 mesi e 10
giorni, ed un’incapacità parziale della durata di 19 mesi e 20
giorni; che i postumi permanenti avevano ridotto di non meno del
40-50 per cento la sua integrità fisica e potevano aver diminuito la
sua capacità di impegnare le proprie risorse fisiche e mentali
nell’abituale attività di lavoro professionale in una misura del 20
per cento.
Liquidava il risarcimento, riferendo gli importi alla data della
sentenza, nelle seguenti somme: - 56 milioni 100mila lire, quale
danno biologico da invalidità temporanea, sulla base di 60 e 30 mila
al giorno, rispettivamente per l’invalidità assoluta e quella
parziale; - 237 milioni 500mila lire, quale danno biologico da
invalidità permanente, attribuendo ad ogni posto di invalidità il
valore di lire 5 milioni, ritenuto congruo in considerazione della
entità e vastità degli effetti lesivi; - 98 milioni 388mila 290
lire, quale danno patrimoniale, calcolato a partire dal reddito
dell’infortunata nell’anno 1991; - 47 milioni 500mila lire, per
danno morale, assumendo a base di calcolo la somma di 1 milione per
punto d’invalidità; - 31 milioni 500mila lire, come rimborso delle
spese mediche, e 10 milioni di lire, come rimborso di altre spese.
Accordava sulla somma complessiva di interessi legali dalla data del
fatto; disponeva fosse detratto dal totale il massimale già versato,
rivalutato dalla data del pagamento a quello della sentenza.
Quanto alla responsabilità dell’assicuratore, il limite ne veniva
indicato nel massimale, rivalutato ed aumentato di interessi.
4. La sentenza veniva impugnata dall’attrice, per chiedere una
diversa liquidazione dei danni riconosciuti, il riconoscimento di
danni negati e quello di un ulteriore danno, da osteoporosi, che
sosteneva essere stato riscontrato dopo la pubblicazione della
sentenza: nel suo appello, l’attrice chiedeva che per le maggiori
somme fossero condannati solo i responsabili del danno.
Questi ultimi proponevano dal canto loro appello per chiedere che
l’assicuratore fosse condannato, in loro confronto, a rivalerli di
qualsiasi somma fossero stati condannati a pagare all’attrice, e ciò
anche oltre il limite del massimale rivalutato.
La Milano assicurazioni proponeva anch’essa appello incidentale, per
chiedere che di talune voci di danno fosse diminuito il
risarcimento, per domandare un diverso calcolo del danno da ritardo,
per escludere ogni sua responsabilità per cifra superiore al
massimale.
La Corte d’appello accoglieva le impugnazioni solo per una parte.
5. La Corte, con sentenza del 29 luglio 1997, ha aumentato da 47
milioni 500mila a 150 milioni il risarcimento del danno morale ed ha
diminuito il saggio degli interessi al 4,5 per cento e per i diversi
addendi del risarcimento dovuto ha indicato la decorrenza.
Ha condannato i soli responsabili del danno a pagare all’attrice la
maggiore somma liquidata a favore di costei come danno morale e la
Milano Assicurazioni a rimborsare ai propri assicurati anche questo
maggior importo nei limiti del massimale rivalutato.
6. Antonina Melis ha chiesto la cassazione della sentenza con
ricorso notificato il 18 settembre 1998.
Maria Adele Buccellati e Jacopo De Maddalena hanno resistito con
controricorso notificato ad Antonina Melis il 28 ottobre 1998 ed
alla Milano Assicurazioni il 27 ottobre 1998: con il controricorso
hanno proposto ricorso incidentale condizionato.
La Milano assicurazioni ha parimenti resistito con controricorso ed
a sua volta proposto ricorso incidentale condizionato.
Sono state depositate memorie.
Motivi
della decisione
1. I ricorsi hanno dato luogo a distinti procedimenti, che debbono
essere riuniti perché riguardano impugnazioni proposte separatamente
contro la stessa sentenza (articolo 335 codice procedura civile).
2. La Milano assicurazioni ha sostenuto che il ricorso principale è
inammissibile.
Questo per due ragioni, peraltro prive di fondamento.
La sentenza era stata pubblicata il 29 luglio 1997; le altre parti
che l’avevano notificata ad Antonina Melis, che perciò il 18
settembre 1998 poteva ancora impugnarla.
A quella data non era ancora scaduto il termine di un anno dalla
pubblicazione (articolo 327, primo comma, codice procedura civile),
che nel caso doveva essere aumentato della durata del periodo di
sospensione feriale dei termini processuali, il quale va dall’1
agosto al 15 settembre di ciascun anno (articolo 1 della legge
742/69).
La notificazione del ricorso doveva d’altra parte essere eseguita,
com’è stato fatto, presso il difensore costituito per la Milano
assicurazioni nel giudizio d’appello e non nella sede della società.
La disposizione – per cui, dopo un anno dalla pubblicazione della
sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa, si deve notificare
alla parte personalmente (articolo 330, terzo comma, codice
procedura civile) – si interpreta nel senso che la norma si
riferisce al termine di decadenza indicato nell’articolo 327, il
quale, dopo l’entrata in vigore della legge 7 ottobre 1969, rispetto
alle cause in cui la sospensione feriale dei termini opera, ha la
maggior durata che si è prima detto (Sezioni unite 12593/93).
3. Il ricorso principale contiene nove motivi.
Di questi – risulterà dalla successiva esposizione – sono fondati il
primo ed il secondo.
Il ricorso dei signori Buccellati e De Maddalena ne contiene uno,
che non è fondato.
Il ricorso della Milano assicurazioni ne contiene tre.
Il primo e secondo non sono fondati; il terzo, volto a contrastare
il settimo motivo del ricorso principale, resta assorbito dal suo
rigetto.
4. L’esame dei motivi del ricorso principale deve cominciare con il
settimo.
Esso propone questione che riguarda la gravità dei postumi che le
lesioni hanno lasciato: in particolare, la domanda proposta in
appello dall’infortunata per ottenere che fosse considerata, come
evento dannoso derivato dall’incidente, anche l’osteoporosi venutasi
col tempo a manifestare.
Vi è connesso il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato
della Milano assicurazioni.
4.1. La parte, con l’appello, aveva dedotto che dopo il deposito
della sentenza era stata purtroppo riscontrata in lei una «osteopenia
di grado medio-elevato» determinante un processo di osteoporosi; a
prova di ciò aveva depositato due certificati medici; aveva anche
chiesto fosse disposta una indagine tecnica per accertare
l’aggravamento e i suoi riflessi peggiorativi sia sul danno alla
salute sia sul danno per incapacità lavorativa specifica.
La Corte d’appello ha respinto la domanda.
Ha osservato che, per comune nozione, l’osteoporosi è un fenomeno
degenerativo del tessuto osseo connesso all’avanzare dell’età.
Ha quindi escluso che potesse esservi un nesso di causalità con
l’incidente e non ha disposto l’indagine tecnica richiesta.
4.1.1. La ricorrente Melis ha chiesto la cassazione di questo capo
della sentenza per difetto di motivazione (articolo 360 n. 5 codice
procedura civile).
Ha richiamato uno dei certificati medici, ha sostenuto che il caso
della osteoporosi post-traumatica è noto e scientificamente studiato
e che, se la parte domanda una indagine tecnica per rilevare fatti
che richiedono specifiche conoscenze, il giudice non può non
disporla.
4.1.2. La Milano assicurazioni, per converso, ha chiesto la
cassazione per il motivo di violazione di norma sul procedimento
(articolo 360 n. 4 codice procedura civile, in relazione
all’articolo 345 dello stesso codice).
La domanda – questa la sua tesi – era nuova ed avrebbe dovuto essere
dichiarata inammissibile.
4.1.3. Il motivo del ricorso principale è inammissibile.
La Corte d’appello ha dato della propria decisione una motivazione,
che, in sé considerata, non è priva di logica: secondo comune
esperienza, l’osteoporosi è un processo che inizia a prodursi con
l’avanzare degli anni; nel 1995 Antonina Melis ne aveva 56; non
v’era ragione di disporre un’indagine tecnica per accertare se
l’osteoporosi si fosse manifestata invece od anticipatamente come
ulteriore conseguenza dell’incidente.
Si è sostenuto che la Corte, rifiutandosi di disporre l’indagine
tecnica, è incorsa in un vizio di difetto di motivazione.
Ma di ciò non è stata svolta adeguata dimostrazione, perché quanto a
mancata valutazione di elementi decisivi, ci si è limitati a
richiamare uno dei certificati depositati in appello, senza
commentarne il contenuto e senza mostrare che da esso si sarebbero
dovuti al contrario desumere sufficienti elementi di valutazione
circa il fatto che l’osteoporosi si era manifestata come conseguenza
ulteriore dei postumi derivati dall’incidente.
Né, sul punto, la parte aveva avuto cura di introdurre nel giudizio
di appello altri elementi di valutazione circa l’osteoporosi
post-traumatica – cui si è richiamata nel motivo.
L’avesse fatto, un’eventuale identica motivazione della sentenza
d’appello avrebbe potuto ricevere in questa sede un diverso
sindacato.
4.1.4. Il motivo del ricorso incidentale diviene a sua volta
inammissibile per difetto di interesse.
5. Si può continuare l’esame dei motivi del ricorso principale
nell’ordine in cui sono stati proposti.
Il primo deduce vizi di violazione di norme di diritto e di norme
sul procedimento, oltre a difetto di motivazione (articolo 360, nn.
3, 4 e 5 codice procedura civile, in relazione agli articoli 2056 e
1226 codice civile ed all’articolo 132 codice procedura civile).
Riguarda la liquidazione del danno biologico prodotto dai postumi
delle lesioni.
È fondato.
5.1. L’attuale ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo
grado, chiedendo che il danno alla salute le fosse liquidato almeno
in 400 milioni di lire (anziché nei 237 milioni 500mila riconosciuti
dal tribunale).
La critica rivolta ai giudici di primo grado era consistita nel
sostenere che la liquidazione del danno alla salute non può ridursi
ad una operazione aritmetica.
Non si può esaurire nel moltiplicare la percentuale di menomazione
dell’integrità personale per il valore assegnato ad ogni punto
d’invalidità, questo a sua volta desunto dalle tabelle di cui il
giudice abbia scelto di fare applicazione.
Operando in tale modo, infatti, si terrebbe conto dell’entità dei
postumi, ma non dell’entità delle conseguenze, ovverosia del
pregiudizio arrecato alle attitudini di vita della persona, che è
diverso da soggetto a soggetto e per tenere conto del quale si
dovrebbe compiere una successiva operazione valutativa, adeguando i
parametri fissi a ciascuna situazione concreta.
La critica era stata affidata dalla distinzione tra danno biologico,
inteso come lesione dell’integrità fisica e psichica, e danno alla
salute, inteso appunto come complesso delle conseguenze che quella
lesione determina nel patrimonio delle attitudini di vita proprie di
ciascun e che è diverso da persona a persona.
5.1.1. La risposta data al motivo dalla Corte d’appello si compendia
in queste proposizioni: - «Infondato è il primo motivo di appello
della Melis volto ad ottenere la liquidazione del danno alla salute,
diverso da quello biologico. L’assunto dell’appellante è fondato su
una inammissibile diversificazione tra danno biologico e danno alla
salute, superata da consolidata giurisprudenza di merito e di
legittimità condivisa dalla Corte, secondo la quale nel danno
biologico, inteso come danno alla vita di relazione genericamente
intesa, è ricompreso anche quello derivato dalle conseguenze
debilitanti derivanti dall’incidente (Cassazione sezione III
3564/96)».
Queste proposizioni eludono la critica mossa alla decisione dei
primi giudici.
5.1.2. Danno biologico è la definizione giuridica della menomazione
che è stata arrecata all’integrità della persona, menomazione che si
presenta come danno ingiusto, secondo la terminologia impiegata
dall’articolo 2043 codice civile perché lede il bene della salute, a
sua volta oggetto di un diritto (articolo 32 Costituzione) (Corte
costituzionale 184/86).
Le tecniche di risarcimento del danno biologico si debbono misurare
con un obiettivo ed insieme con una difficoltà.
L’obiettivo è quello di assicurare un risarcimento integrale.
La lesione del diritto alla salute, quando dipenda dal fatto colposo
di altri, deve essere interamente risarcita, perché se così non
fosse la protezione costituzionale del diritto alla salute ne
risulterebbe menomata.
La difficoltà deriva dal fatto che il diritto alla salute ha natura
non patrimoniale, perché la salute non si presenta come un bene di
cui si possa accettare una valutazione in termini economici; d’altro
canto, è un bene del quale deve assicurarsi in ognuno la
conservazione ed al quale non può che attribuirsi almeno un valore
di base comune per tutti.
Il danno biologico esiste dunque come danno, che va interamente
risarcito, ma la sua esatta determinazione è impossibile, sicché la
liquidazione ne può solo avvenire con valutazione equitativa
(articolo 2056 codice civile).
Tecnica adeguata di risarcimento del danno biologico si è così
rivelata quella, progressivamente affinatasi, che impiega criteri
standardizzati per la valutazione della menomazione dell’integrità
della persona, utilizzando indici in cui si riflettono i dati che
ricorrono in ogni caso – quali l’età della persona, l’entità
progressivamente crescente della lesione, le parti del corpo i sensi
e le funzioni menomate; e che adegua il risultato al caso per tenere
conto dei suoi tratti specifici, nella sostanza del patrimonio di
attitudini sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione
dell’integrità priverà in futuro la persona.
La Corte, nella sentenza 4852/99, ha così avuto modo di mettere in
evidenza che il collegamento al danno specifico e la sua
personalizzazione costituiscono condizione per una corretta
applicazione di quegli indici, ovverosia del criterio che assume a
parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla
media dei precedenti giudiziari.
Solo in questo modo la liquidazione del danno viene a fondarsi su un
effettivo e perciò motivato esercizio del potere di valutazione
equitativa; altrimenti – pur in assenza di indici fissati da norme,
nella misura in cui ciò possa essere legittimo – la valutazione
sarebbe trasferita ad una fonte diversa, caratterizzata per il fatto
di dare rilievo esclusivo, anziché orientativo, all’indice medio.
Orbene, ciò di cui l’attuale ricorrente si era lamentata, nel
volgersi ai giudici di appello, era appunto che i primi giudici
s’erano limitati nella sostanza ad applicare gli indici, senza
procedere ad un adeguamento del risultato al suo caso; aveva poi
indicato gli aspetti da tenere in considerazione.
La Corte d’appello avrebbe dovuto rispondere alla critica dicendo
perché la liquidazione del danno compiuta dai giudici di primo grado
era da considerare tuttavia adeguata o avrebbe dovuto accoglierla,
modificando la liquidazione, indicandone le ragioni.
Non averlo fatto integra i vizi di violazione di norme di diritto e
di difetto di motivazione denunciati con il motivo.
5.2. Il primo motivo del ricorso incidentale della Milano
assicurazioni denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di
difetto di motivazione (articolo 360 nn. 3 e 5 codice procedura
civile, in relazione agli articoli 2043, 2056 e 1223 codice civile).
Il motivo riguarda l’aspetto del nesso di causalità tra incidente
stradale ed entità dei postumi lamentati dall’infortunata.
Non è fondato.
La Milano assicurazioni aveva sostenuto che tra i postumi v’era un’epatopatia,
che concorreva ad integrare il complessivo quadro di menomazione
dell’integrità fisica, e che non poteva però essere considerata
legata da nesso di causalità con l’incidente, essendo derivata da
trasfusione operata con sangue infetto.
La Corte d’appello ha risposto che il nesso causale esisteva perché
l’infortunata aveva contratto l’epatite «C» a seguito delle
trasfusioni di sangue e di plasma, che si erano rese necessarie
proprio in conseguenza delle lesioni riportate a causa
dell’incidente, di modo che, se questo non fosse avvenuto, la
malattia non sarebbe stata contratta.
La ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha fatto impiego di un
concetto di nesso causale erroneo.
Questa la tesi svolta.
Non ogni evento può considerarsi prodotto dal fatto che sta
all’inizio della serie causale, se in questa si inseriscono altri
fatti, che al loro volta si presentano come antecedenti causali
immediati dell’evento.
Il nesso causale può essere considerato sussistere solo quando tra
il fatto iniziale e l’evento vi sia un rapporto che presenti gli
estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità
statistica, e questo non si può affermare per un esito di epatite da
trasfusione in rapporto ad un incidente stradale, perché la prima
non si presenta come una conseguenza regolare o normale del secondo.
Le obiezioni che si debbono opporre a questa critica sono le
seguenti.
L’individuazione del rapporto di causalità tra evento e l’ultimo
fattore d’una serie causale non esclude la rilevanza di quelli
anteriori, che abbiano avuto come effetto di determinare la
situazione su cui il successivo è venuto ad innestarsi. Al
contrario, il limite alla configurazione del rapporto di causalità
tra antecedente ed evento è rappresentato solo dalla idoneità della
causa successiva ad essere valutata – per la sua eccezionalità
rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto – come
causa sufficiente ed unica del danno (Cassazione 5325/93; 4852/99).
Quindi, nel caso in esame, la questione da risolvere non era se
l’evento epatite da trasfusione potesse essere considerato
conseguenza normale o regolare di un incidente stradale, ma se lo
possa essere quando le lesioni prodotte dall’incidente richiedono di
eseguire sull’infortunato interventi chirurgici e questi impongano
di far ricorso a trasfusione di sangue.
E così impostato il problema v’è da osservare che, al processo, non
è stato acquisito, attraverso l’indagine tecnica, alcun elemento in
contrasto con l’implicita valutazione del giudice di merito, per cui
l’epatite non costituisce un esito anomalo, ma un rischio insito
nelle trasfusioni ed un evento che ne consegue con una determinata
regolarità.
6. Il secondo motivo denunzia un vizio di difetto di motivazione
(articolo 360 n. 5 codice procedura civile).
Riguarda il danno biologico corrispondente alla durata
dell’invalidità temporanea.
Presenta due aspetti.
Il motivo sotto il primo di tali aspetti è fondato.
6.1.1. Il tribunale – come si già detto – aveva ritenuto che per le
lesioni subite la parte aveva dovuto patire una incapacità totale di
attendere alle sue occupazioni, che s’era protratta per 21 mesi e 10
giorni, mentre, per un altro periodo di 19 mesi e 20 giorni
l’incapacità era stata solo parziale.
La parte aveva impugnato la sentenza sostenendo che i primi giudici
avevano male interpretato la relazione del consulente, il quale
aveva indicato in 41 mesi l’inabilità temporanea totale come
incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e che tale
incapacità rilevava ai fini del danno alla salute.
6.1.2. Il tribunale aveva liquidato il danno biologico conseguente a
tale inabilità nella misura di 60 mila lire al giorno per il periodo
di incapacità totale e di 30 mila lire al giorno per il periodo di
incapacità ritenuta parziale.
La parte, impugnando la sentenza, aveva invece chiestole fosse
riconosciuta una somma di 100 mila lire al giorno, riferita ad una
invalidità che, come si è visto, riteneva essere stata totale per
tutto il periodo.
6.2. La Corte d’appello ha risposto così: «il calcolo effettuato dal
tribunale è esatto in quanto sono state liquidate 60mila lire per
giorno di invalidità totale (mesi 21 giorni 10) e 30mila lire per
giorno di invalidità parziale (mesi 19 giorni 20) e questi importi,
ad avviso della Corte, appaiono del tutto congrui in relazione alla
durata ed alla gravità della malattia».
6.3. La ricorrente, per il primo aspetto, richiama i passi della
relazione del consulente che sostiene mal valutati e che direbbero
il contrario di quanto hanno affermato i primi giudici; per il
secondo aspetto osserva che la misura del risarcimento riconosciuto
non è sorretta da una effettiva motivazione e richiama i tratti che
avrebbero imposto una diversa liquidazione.
6.3.1. La critica svolta nel motivo, per il primo aspetto, come si è
anticipato, è fondata.
Quella svolta a riguardo del secondo aspetto resta assorbita.
La Corte d’appello non si è per niente soffermata sul punto se
l’inabilità temporanea, riguardata come fattore di danno biologico,
fosse stata totale per tutto il periodo o solo parziale.
Il difetto di motivazione cade su un punto decisivo, perché le
conclusioni rassegnate dal consulente si sarebbero potute prestare
all’interpretazione sostenuta dalla ricorrente.
Il passo è infatti così formulato: - «Le lesioni occorse e le
sequele complicanze (sic) hanno determinato malattia traumatica ed
incapacità alle ordinarie occupazioni che è stata totale, ivi
comprese quelle lavorative, per 21 mesi e 10 giorni e che è stata
totale solo per le ordinarie occupazioni, escluse cioè quelle
lavorative, per un interposto periodo di 19 mesi e 20 giorni».
7. Il terzo motivo denuncia vizi di violazione di norma di diritto e
di difetto di motivazione (articolo 360 numeri 3 e 5 codice
procedura civile).
Il motivo non è fondato.
La parte, impugnando la sentenza di primo grado, aveva chiesto le
fosse riconosciuto il risarcimento del danno pari al costo che
avrebbe dovuto subito per procurarsi i servizi di una persona che
l’aiutasse in casa e l’accompagnasse fuori di casa, considerate le
difficoltà di movimento lasciatele dai postumi delle lesioni.
Aveva chiesto a questo titolo una somma di 1 milione 500mila lire al
mese e quindi un capitale di 242 milioni 874mila lire; aveva
sostenuto che questa somma costituiva un addendo del complessivo
risarcimento del danno biologico, domandato in 500 milioni in primo
grado, ma ottenuto in cifra minore.
La Corte d’appello ha risposto che questa richiesta integrava una
domanda nuova, come tale inammissibile: il tipo di danno per cui
veniva domandato il risarcimento non costituiva una componente del
danno biologico.
La ricorrente osserva da un lato che un danno di questo tipo è una
componente di quello biologico, dall’altro che comunque il
risarcimento ne era stato chiesto.
Se non che il problema che nel caso si poneva era se questo
specifico addendo del danno complessivo fosse stato chiesto o no, se
cioè la parte l’avesse indicato nelle conclusioni tra le componenti
del danno, biologico o patrimoniale.
Si trattava perciò di denunciare non i vizi lamentati, ma quello di
violazione di norma sul procedimento, specificando il contenuto
delle conclusioni prese sui due punti e mostrando così che di quella
componente del danno il risarcimento era stato già chiesto in primo
grado e che perciò la domanda non era nuova.
8. Il quarto motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto
e di difetto di motivazione (articolo 360 nn. 3 e 5 codice procedura
civile, in relazione agli articoli 2056, 1223, 1226 e 2727 codice
civile).
Riguarda la liquidazione del danno patrimoniale, in particolare del
danno da lucro cessante, conseguente alla diminuita capacità di
impiego delle proprie risorse fisiche e mentali nel lavoro
professionale che l’infortunata svolgeva al momento dell’incidente.
Il motivo non è fondato.
8.1. Il tribunale aveva fatto propria l’indicazione del consulente,
che tale capacità fosse diminuita del 20 per cento; aveva liquidato
il danno prendendo in considerazione il reddito della parte nel
1991, stabilito in 40 milioni 495mila 576 lire; aveva stabilito il
risarcimento dovuto in 98 milioni 388mila 290 lire, considerando uno
scarto tra vita fisica e vita di lavoro pari al 20 per cento.
Impugnando la sentenza Antonina Melis aveva sostenuto che la
percentuale di diminuzione della capacità di lavoro avrebbe dovuto
essere calcolata in misura maggiore; che si sarebbe dovuto tenere in
conto un guadagno medio futuro di almeno 55 milioni all’anno; che
non avrebbe dovuto computarsi alcuno scarto tra vita fisica e
lavorativa: complessivamente aveva chiesto un risarcimento di 163
milioni 988mila lire.
8.1.1. La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado.
Ha osservato, quanto al reddito da tenere in considerazione, che
quello assunto a base di calcolo dai primi giudici appariva congruo
anche per una liquidazione equitativa e d’altra parte il reddito cui
si deve aver riguardo, in questi casi, è quello del tempo in cui si
verifica il fatto dannoso e non un eventuale maggiore reddito
percepito in epoca successiva; d’altra parte, se il reddito era
anche aumentato, ciò stava a confermare il giudizio per cui la
diminuzione della capacità di lavoro non era stata superiore alla
percentuale indicata dal consulente.
8.1.2. La parte, nel motivo, torna a soffermarsi sull’aspetto della
percentuale di diminuzione della capacità di lavoro, sottolineando
che non è stato poi tenuto in alcuna considerazione il danno alla
vita di relazione (essendo rimasta ormai esclusa da ogni attività
sportiva, come dalla vita mondata, e da occasioni di matrimonio).
Si sofferma, anche, sull’aspetto della misura del reddito da
assumere a base del calcolo, ed osserva che non ci si doveva
limitare a considerare il reddito di prima dell’infortunio, perché
le prospettive di un suo aumento, se avesse potuto proseguire nella
sua attività, avrebbero dovuto essere considerate certe, anche solo
in base ad un criterio presuntivo.
8.1.3. Il ragionamento della Corte d’appello merita qualche
precisazione, ma le considerazioni svolte nel motivo non sono
adeguate a sostenere la cassazione di questa parte della decisione.
Il danno patrimoniale di cui si discute è un danno futuro, perché è
integrato dal fatto che la diminuita capacità di impiego delle
risorse della persona in una attività di lavoro, determinando un
maggior sforzo, col tempo produce il risultato di obbligare la
persona a non accertare e perciò a perdere occasioni che le si
offrono o a subire, per farvi fronte, costi maggiori.
La liquidazione attuale di un danno futuro non deve ancorarsi alla
situazione in atto nel momento in cui si verifica il fatto dannoso;
deve al contrario tenere conto del modo in cui è evoluta ed è
prevedibile evolverà sino al momento in cui è presumibile che un
reddito di lavoro potrà essere prodotto.
Questo perché da un lato il danno che si è prodotto sino a quel
momento è già misurabile, dall’altro nel giudizio probabilistico sul
danno ulteriore non si può prescindere da quanto si è già
verificato.
Quindi, la Corte d’appello avrebbe sbagliato nel dire che non si
sarebbe dovuto tenere conto del maggiore livello di reddito nel
frattempo raggiunto dall’infortunata.
E però, in una situazione in cui l’infortunata aveva continuato ad
essere pagata per il lavoro di ricercatore universitario che
costituiva la sua professione e non aveva visto diminuire
nell’immediato il proprio reddito, il riferimento al reddito
percepito al momento del fatto, per calcolare il presumibile danno
futuro, rappresentato dalla perdita di altre connesse possibilità di
impiego delle energie di lavoro, costituisce un criterio adeguato
sul piano della liquidazione equitativa, cui la Corte d’appello ha
pure fatto riferimento.
Quanto poi al fatto che nel calcolo di cui si discute non sia
entrato il danno alla vita di relazione indicato nel motivo, ciò
deriva dal costituire esso una componente del danno biologico e non
di quello patrimoniale.
8.2. Il secondo motivo del ricorso della Milano assicurazioni
denuncia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul
procedimento, oltre a difetti di motivazione (articolo 360, nn. 3, 4
e 5, Cpc, in relazione agli articoli 112 e 132 n. 4 dello stesso
codice).
La ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado non abbiano
affatto considerato un aspetto della critica mossa alla sentenza di
primo grado, quella d’aver accordato un risarcimento del danno
patrimoniale sebbene il reddito dell’infortunata fosse nel frattempo
cresciuto e non diminuito.
Il motivo non è fondato.
La Corte d’appello, effettivamente, nel confermare sul punto la
sentenza di primo grado, come si è appena visto, ha considerato la
critica svolta dall’attrice e non quella dell’assicuratore.
Tuttavia la pronuncia della Corte non esibisce per questo un vizio
di motivazione su un punto decisivo.
La circostanza che l’infortunata, che aveva peraltro uno stabile
impiego di ricercatrice universitaria, negli anni immediatamente
successivi all’incidente avesse visto anche aumentare il proprio
reddito, non escludeva che avesse già in quel periodo potuto perdere
altre ulteriori occasioni di guadagno, normalmente connesse al tipo
di impiego né escludere che le avrebbe perdute in seguito.
Giustificato è stato dunque il riconoscimento del danno patrimoniale
per lucro cessante, risarcito attraverso la valutazione equitativa
di cui si è detto.
9. Il quinto motivo denunzia un vizio di difetto di motivazione
(articolo 360 n. 5 Cpc).
Riguarda la liquidazione della componente del danno patrimoniale
emergente, costituita da una parte delle spese.
Il motivo non è fondato.
9.1. Il tribunale, nell’esaminare questo capo della domanda, aveva
riconosciuto alla parte l’integrale rimborso delle spese mediche (31
milioni 500mila lire) ed il parziale rimborso delle spese di
trasporto, in una misura determinata con valutazione equitativa (10
milioni di lire); aveva negato il rimborso delle spese
odontoiatriche e della differenza tra i canoni pagati per
l’abitazione presa dopo l’incidente e quella occupata prima, avendo
ritenuto che, quanto a queste, non era stato provato il nesso di
causalità con l’evento lesivo.
9.1.1. Antonina Melis, col sesto motivo d’appello, s’era lamentata
del fatto che l’importo delle spese di trasporto fosse stato
diminuito senza motivazione alcuna; che non fosse stato riconosciuto
il rimborso del maggior costo della locazione; che non fosse stato
riconosciuto il rimborso delle spese di assistenza domestica,
inglobate nella richiesta di risarcimento del danno biologico e
documentate per 42 milioni 7mila 240 lire.
9.1.2. La Corte d’appello non ha risposto alle prime due critiche;
quanto alla terza vi ha risposto esaminando la questione già
commentata, qui, al punto 7 – osservando che la domanda, sia per
spese future sia per le spese già fatte era inammissibile, perché
nuova.
9.1.3. La ricorrente lamenta ora che il motivo di appello sia
rimasto senza risposta.
Se non che, per quanto riguarda le spese di assistenza domestica, la
risposta v’è stata.
Per quanto riguarda quelle relative alla locazione una risposta non
doveva essere data, perché il motivo d’appello era inammissibile: la
parte non aveva svolto alcuna critica dell’argomento addotto dal
tribunale per respingere la domanda, ovverosia che non era stato
provato il nesso di causalità tra infortunio e cambio
dell’abitazione.
E ciò può essere ripetuto a proposito delle spese di trasporto,
perché il tribunale aveva detto che quelle spese erano in buona
misura state sopportate per la necessità di spostamento richieste da
ragioni di lavoro: aveva dunque ritenuto che, se poteva considerarsi
provato che la parte non si fosse potuta spostare con mezzi propri,
non poteva poi considerarsi provato che tutte le spese documentate
avevano avuto come causa l’incidente e le conseguenze che ne erano
derivate.
Sicché, anche in questo caso, una motivazione c’era, ma non era
stata criticata.
10. Il sesto motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto
e di difetto di motivazione (articolo 360 nn. 3 e 5 Cpc, in
relazione agli articoli 2056 e 1226 Cc).
Riguarda il risarcimento del danno morale.
Non è fondato.
La Corte d’appello in parte ha accolto l’impugnazione proposta sul
punto ed ha liquidato il danno, invece che nella misura di 47
milioni 500mila lire fissata dal tribunale ed in quella di 250
milioni di lire indicata da Antonina Melis, in 150 milioni di lire.
Ha considerato questa diversa somma congrua, avuto riguardo alla
gravità delle lesioni subite, alla lunga degenza ospedaliera,
all’incidenza dei postumi ed alle inemendabili conseguenze
dell’incidente.
Questa motivazione mostra che la Corte d’appello ha tenuto conto dei
tratti che caratterizzavano la situazione concreta e d’altra parte
la misura del risarcimento non palesa una evidente incongruità
rispetto a quei tratti, e perciò si deve ritenere che di essi è
stata compiuta una effettiva considerazione.
La motivazione, in altre parole, è idonea sul piano logico a
sorreggere la determinazione del danno e dunque costituisce una
motivazione effettiva e non apparente.
11. L’ottavo motivo di ricorso denunzia un vizio di difetto di
motivazione (articolo 360 n. 5 Cpc).
La parte osserva che manca la motivazione «in ordine alle richieste
di prova testimoniale… relative alla sua carriera universitaria e
alle assistenze continue di cui abbisogna».
Il motivo è inammissibile.
Quando la cassazione della sentenza è chiesta per difetto di
motivazione su punto decisivo ed il punto è rappresentato dal fatto
che le prove chieste non sono state ammesse, la parte ha l’onere di
indicare, nel ricorso, le circostanze di fatto che ha chiesto di
provare, sì da mettere la Corte in condizioni di valutare sulla
stessa base del ricorso, se esse avrebbero potuto determinare un
diverso accertamento di merito ed una diversa decisione della causa.
Il motivo non presenta questi requisiti.
12. Il nono motivo denunzia un vizio di violazione di norme sul
procedimento (articolo 360 n. 4 Cpc, in relazione agli articoli 112
e 329, secondo comma, dello stesso codice).
Riguarda il capo della sentenza in cui i giudici di secondo grado,
accogliendo un motivo di appello proposto dalla Milano
assicurazioni, hanno ridotto il saggio degli interessi sulle somme
liquidate a favore della parte.
Il motivo non è fondato.
12.1. Il tribunale aveva condannato i convenuti a pagare, a titolo
di risarcimento del danno, la somma complessiva di 481 milioni
488mila 200 lire, con gli interessi legali, su tale somma, dalla
data dell’incidente.
La Corte d’appello – oltre a stabilire per ciascun addendo della
somma complessiva una specifica decorrenza – ha ridotto il saggio
degli interessi al 4,5 per cento.
Sostiene la ricorrente che la Milano assicurazioni, impugnando la
sentenza di primo grado, s’era lamentata del fatto che il tribunale
aveva insieme rivalutato la somma e accordato gli interessi, non
aveva invece chiesto che il saggio degli interessi fosse ridotto.
Ed allora, il motivo di appello avrebbe dovuto essere rigettato,
perché, quando è pronunciata condanna al risarcimento del danno, non
è per sé contrario a diritto che, oltre alla rivalutazione, siano
accordati interessi a ristoro del danno da ritardo.
Le obiezioni che si debbono apporre a questa critica sono le
seguenti.
La Milano assicurazioni – nel motivo d’appello – aveva richiamato la
sentenza 1712/95 delle sezioni unite ed osservato che la
liquidazione del danno, effettuata mettendo insieme risarcimento
espresso in moneta rivalutata ed interessi legali su tale
risarcimento dava luogo ad una duplicazione.
Il relativo capo della sentenza di primo grado era stato quindi
impugnato, se ne era dedotta la contrarietà a diritto, la si era
individuata nell’aver il tribunale messo insieme somma rivalutata ed
interessi legali sulla somma rivalutata.
Era stato così reso operante il dovere del giudice di appello di
tornare ad esaminare la questione e deciderla secondo diritto.
Il che imponeva di abbandonare la soluzione fatta propria dal
tribunale – dichiarata contraria a diritto nella sentenza delle
sezioni unite richiamata nel motivo.
Restava alla Corte d’appello l’opzione tra diversi altri possibili
modi di liquidare il danno da ritardo e nel loro ambito la Corte
d’appello ha scelto quello di far decorrere gli interessi sulla
somma rivalutata già dal sorgere dell’obbligazione, però in base ad
un saggio medio di interesse, costante ed inferiore a quello legale.
Questa soluzione avrebbe potuto essere eventualmente criticata per
il suo contenuto, sostenendo che esso era a sua volta contraria a
diritto, ma non per violazione di norme sul procedimento, per avere
il giudice di secondo grado pronunciato in mancanza di un motivo
d’appalto.
13. Si deve ora affrontare il ricorso incidentale dei signori
Buccellati e De Maddalena.
Vi si deduce la violazione di norme di diritto (articolo 360 n. 3
Cpc, in relazione agli articoli 1883 e 1917 Cc, nonché agli articoli
1175 e 1375 ed agli articoli 1228, 1219, 1223 e 1224 dello stesso
codice).
La tesi che vi si sostiene è questa.
Il tribunale aveva accertato che l’assicuratore aveva con colpa
tardato a pagare l’indennità alla danneggiata ed aveva affermato che
egli doveva rispondere per il risarcimento dovuto alla danneggiata
anche oltre il massimale, non però oltre il limite del massimale
rivalutato, aumentato di interessi moratori.
Se non che l’assicuratore avrebbe dovuto rispondere anche oltre tale
limite, perché, se il massimale di 500 milioni fosse stato pagato
quando l’incidente era avvenuto, esso sarebbe stato sufficiente ad
estinguere l’obbligazione di risarcimento; ed allora l’assicuratore
è tenuto a garantire gli assicurati per tutto il risarcimento
dovuto, perché la differenza è danno da ritardo, ma il ritardo è da
imputare a colpa dell’assicuratore.
Il motivo non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
La tesi che vi è esposta è teoricamente esatta.
La responsabilità dell’assicuratore, per la colpa con cui ha pagato
l’indennità dovuta secondo il contratto, mentre lo obbliga a
rispondere anche oltre il limite del massimale, va commisurata al
danno che la sua condotta ha provocato ai suoi assicurati.
Se nel momento in cui l’assicuratore avrebbe dovuto pagare e non lo
ha fatto, la somma del risarcimento superava già il limite del
massimale, il danno derivato dalla sua colpa è misurato dal
deprezzamento del valore monetario del massimale e dagli interessi
sino alla data in cui il pagamento dell’indennità è eseguito.
Può invece verificarsi che, se l’indennità fosse stata pagata al
momento dovuto, essa sarebbe valsa ad estinguere il credito di
risarcimento.
Qui, il danno che la colpa dell’assicuratore cagiona ai suoi
assicurati è misurato dalla differenza tra quanto avrebbe potuto
pagarsi allora e quanto gli assicurati sono alla fine condannati a
pagare perché l’indennità non è stata versata in tempo.
E però, se, quando l’indennità avrebbe dovuto essere pagata, il
risarcimento era inferiore ed il danno da svalutazione monetaria e
ritardo viene misurato nello stesso modo sul risarcimento e
sull’indennità, gli assicurati non ricevono pregiudizio dal fatto
che il limite della responsabilità dell’assicuratore è fissato nel
massimale rivalutato ed aumentato di interessi: il massimale,
infatti, secondo l’ipotesi, era e resta superiore al risarcimento.
L’interesse a dolersi di questo tipo di determinazione della
responsabilità dell’assicuratore sorge dunque solo in presenza di
specifiche situazioni di fatto.
Una è quella di danneggiati che, ad estinzione del loro credito di
entità superiore, chiedono, ma non ottengono, un’indennità compresa
nei limiti del massimale; un’altra è quella di danneggiati che
subiscano per il ritardo un danno maggiore dell’interesse medio o
legale applicato alla rivalutazione del massimale.
La prima di tali situazioni era stata appunto prospettata dalle
parti alla Corte d’appello, quando avevano fatto riferimento ad una
sopravvenuta esasperazione delle richieste della danneggiata.
Ma, da un lato la deduzione era generica, dall’altro il motivo di
ricorso non denunzia difetti di motivazione, ma solo una violazione
di norme di diritto, di cui, per quanto si è detto, non può essere
affermato che le parti abbiano in questo caso interesse a dolersi…
14. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti.
Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, perché rinnovi
l’esame del motivo di appello relativo alla liquidazione del danno
biologico da invalidità permanente, uniformandosi al principio di
diritto enunciato al punto 5, e del motivo di appello sulla durata
dell’invalidità temporanea, ai fini della liquidazione del
corrispondente danno biologico.
Il giudice di rinvio è indicato, in diversa sezione della Corte
d’appello di Milano.
Gli è rimesso di provvedere anche sulle spese di questo grado del
giudizio tra tutte le parti del processo.
PQM
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il primo ed il secondo motivo
del ricorso principale, rigetta gli altri motivi del ricorso nonché
I ricorsi incidentali; cassa in relazione e rinvia ad altra sezione
della Corte d’appello di Milano, anche per le spese.
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