Insidia e trabocchetto

La presunzione di responsabilità dell’art. 2051 c.c. non opera nei confronti della P.A.

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2074

Pres. Fiduccia - Est. Durante - P.M. Martone (diff.) - Comune di Roma c. Assitalia

Responsabilità civile - Insidia e trabocchetto - Responsabilità della Pubblica Amministrazione.

(c.c. artt. 2043, 2051)

Qualora un cartello posto in prossimità di un crocevia venga abbattuto da ignoti, senza essere ripristinatodall’amministrazione cui spetta la manutenzione delle strade, e si verifichi una collisione fra due autovet-ture,ancorché il conducente favorito dal cartello abbattuto ritenga di avere diritto alla precedenza, non èravvisabile una situazione di insidia con conseguente responsabilità della P.A.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che nell’in-terpretazione

del contratto di appalto stipulato con l’im-presa

Martella la corte di merito abbia violato i canoni

posti dagli artt. 1362 c.c. (intenzione dei contraenti),

1363 (interpretazione complessiva delle clausole), 1365

(indicazioni esemplificative), 1366 (interpretazione se-condo

buona fede), pervenendo così alla conclusione

che l’obbligo di manutenzione dell’impresa non si esten-desse

alla segnalazione e, correlativamente, rigettando la

domanda di manleva, che si fondava su tale obbligo.

Il motivo non può essere accolto.

Ribadito che il sindacato di legittimità non può investi-re

il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’am-bito

dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito, ma

i canoni legali impiegati e la motivazione adottata (ex

plurimis Cass. 27 febbraio 1998, n. 2190), va rilevato che

la Corte di merito ha deciso la fattispecie sulla base del-l’esatto

principio che le previsioni contrattuali specifi-che

prevalgono su quelle generiche, sicché non può pre-tendersi

dalla parte un’attività che appaia compresa in

un’altra, posta a suo carico, ove ne sia esclusa con speci-fica

previsione.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la Corte di

merito per avere applicato alla fattispecie la presunzione

di responsabilità posta a carico del custode dall’art. 2051

c.c., discostandosi dal consolidato orientamento giuri-sprudenziale,

secondo il quale la presunzione non risulta

applicabile in relazione ai beni demaniali soggetti ad un

uso generale e diretto dei cittadini, attesa l’impossibilità

di esercitare un controllo continuo ed efficace.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza

impugnata, dopo avere a chiare lettere fondato la re-

sponsabilità sull’art. 2051 c.c., ha fatto ambiguamente ri-ferimento

al principio del neminem laedere, per questo

modo agganciando la responsabilità all’art. 2043 c.c.

Sennonché nella specie non ricorrono gli elementi del-la

responsabilità di cui all’art. 2043 e tra essi il nesso di

causalità diretta tra fatto e danno, essendo l’ablazione

della segnaletica opera di terzi.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la sen-tenza

impugnata non abbia deciso la fattispecie sulla ba-se

della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., aggiungendo

che con evidente vizio di motivazione la sentenza stessa

ha omesso di considerare che per l’ora, in cui si è verifi-cato

l’incidente, i conducenti avrebbero avuto ogni pos-sibilità

di vedere in quale stato si trovava la segnaletica

ed adeguarvi la condotta di guida.

I motivi vanno esaminati in un contesto unitario per la

stretta complementarietà.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la

sentenza impugnata ha fondato la responsabilità del Co-mune

non sull’art. 2051 c.c., bensì sull’art. 2043, sicché

neppure si pone la questione se la presunzione di respon-sabilità

da cose in custodia trovi applicazione in relazio-ne

ai beni demaniali di uso generale e diretto da parte dei

cittadini; questione, sulla quale è interamente incentra-to

il secondo motivo, che va, pertanto, rigettato, ed in

buona parte anche il terzo.

Ove la questione si fosse posta, avrebbe dovuto rilevarsi

che l’inapplicabilità della presunzione non è conseguen-za

immediata della natura demaniale del bene e dell’as-soggettamento

di esso all’uso indiscriminato dei cittadi-ni

che per la notevole estensione renda impossibile un

continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l’in-sorgenza

di cause di pericolo per gli utenti, deve essere mediata da un'indagine con

riferimento al caso singolo e secondo criteri di normalità (Cass.13114/95 Corte Costit. 10 maggio 1999 n.156).

Con riferimento all'altro titolo di responsabilità (art.2043) va rilevato che questa corte

ha rilevato una situazione di insidia per gli utenti della strada (quale figura sintomatica di

colpa costruita in base ad una valutazione di normalità) tale da rendere la P.A., cui ne spetta la gestione o amministrazione, responsabile dei fatti lesivi ad essa riconducibili nel

caso di segnali o cartelli erronei e contraddittori che pongano gli utenti

nella impossibilità di discernere tempestivamente il segnale o cartello valido

in modo da regolare conformemente la propria condotta di giuda ( Cass. n.1677/1980 );

nel caso di impianto semaforico che ad incrocio stradale segnali verde

per i veicoli provenienti da una data direzione e proietti luce intermittente

o nessuna luce per  i veicoli provenienti da una direzione diversa,

sussistendo entrambi gli elementi che caratterizzano la situazione di insidia

e, cioè, quello oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della

non prevedibilità di esso (Cass. n.9915/1998; Cass. 803/1981); nel caso di mancanza

di cartelli stradali, perché rimossi da terzi, e conseguentemente invisibilità

di un cantiere aperto sulla strada per l'esecuzione di lavori in concessione dell'Anas (Cass.9702/1990 e 11855/1998).

Il fattore comune dei casi considerati è costituito da una situazione di

contrasto tra le situazioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile

dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza.

Una siffatta situazione non è ravvisabile qualora la circolazione

stradale possa avvenire senza inconvenienti pure in mancanza di

segnalazioni perché omesse o abbattute, essendo sufficiente e idoneo

a regolarla il codice della strada, mentre appartiene all'insindacabile

potere discrezionale dell'ente gestore provvedere alle segnalazioni

per creare condizioni di traffico migliori.

Né può ricevere tutela con riferimento alla c.d. insidia l'eventuale affidamento

dell'utente sulla presenza di segnalazioni non in atto in quanto è per contro

preciso dovere dello stesso prestare la massima attenzione alle reali

condizioni della strada ed adeguare ad esse la propria condotta di guida.

Ora la sentenza impugnata non ha tenuto conto degli elementi differenziali

della presente fattispecie da quelle in relazione alle quali la giurisprudenza

di questa Corte ha ravvisato una situazione di insidia, ond'è che va cassata

con rinvio ad altro giudice che si individua in una diversa sezione della Corte d'Appello

di Roma.

...omissis...