Insidia e trabocchetto
La presunzione di responsabilità dell’art. 2051 c.c. non opera nei confronti della P.A.
CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2074
Pres. Fiduccia - Est. Durante - P.M. Martone (diff.) - Comune di Roma c. Assitalia
Responsabilità civile - Insidia e trabocchetto - Responsabilità della Pubblica Amministrazione.
(c.c. artt. 2043, 2051)
Qualora un cartello posto in prossimità di un crocevia venga abbattuto da ignoti, senza essere ripristinatodall’amministrazione cui spetta la manutenzione delle strade, e si verifichi una collisione fra due autovet-ture,ancorché il conducente favorito dal cartello abbattuto ritenga di avere diritto alla precedenza, non èravvisabile una situazione di insidia con conseguente responsabilità della P.A.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che nell’in-terpretazione
del contratto di appalto stipulato con l’im-presa
Martella la corte di merito abbia violato i canoni
posti dagli artt. 1362 c.c. (intenzione dei contraenti),
1363 (interpretazione complessiva delle clausole), 1365
(indicazioni esemplificative), 1366 (interpretazione se-condo
buona fede), pervenendo così alla conclusione
che l’obbligo di manutenzione dell’impresa non si esten-desse
alla segnalazione e, correlativamente, rigettando la
domanda di manleva, che si fondava su tale obbligo.
Il motivo non può essere accolto.
Ribadito che il sindacato di legittimità non può investi-re
il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’am-bito
dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito, ma
i canoni legali impiegati e la motivazione adottata (ex
plurimis Cass. 27 febbraio 1998, n. 2190), va rilevato che
la Corte di merito ha deciso la fattispecie sulla base del-l’esatto
principio che le previsioni contrattuali specifi-che
prevalgono su quelle generiche, sicché non può pre-tendersi
dalla parte un’attività che appaia compresa in
un’altra, posta a suo carico, ove ne sia esclusa con speci-fica
previsione.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la Corte di
merito per avere applicato alla fattispecie la presunzione
di responsabilità posta a carico del custode dall’art. 2051
c.c., discostandosi dal consolidato orientamento giuri-sprudenziale,
secondo il quale la presunzione non risulta
applicabile in relazione ai beni demaniali soggetti ad un
uso generale e diretto dei cittadini, attesa l’impossibilità
di esercitare un controllo continuo ed efficace.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza
impugnata, dopo avere a chiare lettere fondato la re-
sponsabilità sull’art. 2051 c.c., ha fatto ambiguamente ri-ferimento
al principio del neminem laedere, per questo
modo agganciando la responsabilità all’art. 2043 c.c.
Sennonché nella specie non ricorrono gli elementi del-la
responsabilità di cui all’art. 2043 e tra essi il nesso di
causalità diretta tra fatto e danno, essendo l’ablazione
della segnaletica opera di terzi.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la sen-tenza
impugnata non abbia deciso la fattispecie sulla ba-se
della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., aggiungendo
che con evidente vizio di motivazione la sentenza stessa
ha omesso di considerare che per l’ora, in cui si è verifi-cato
l’incidente, i conducenti avrebbero avuto ogni pos-sibilità
di vedere in quale stato si trovava la segnaletica
ed adeguarvi la condotta di guida.
I motivi vanno esaminati in un contesto unitario per la
stretta complementarietà.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la
sentenza impugnata ha fondato la responsabilità del Co-mune
non sull’art. 2051 c.c., bensì sull’art. 2043, sicché
neppure si pone la questione se la presunzione di respon-sabilità
da cose in custodia trovi applicazione in relazio-ne
ai beni demaniali di uso generale e diretto da parte dei
cittadini; questione, sulla quale è interamente incentra-to
il secondo motivo, che va, pertanto, rigettato, ed in
buona parte anche il terzo.
Ove la questione si fosse posta, avrebbe dovuto rilevarsi
che l’inapplicabilità della presunzione non è conseguen-za
immediata della natura demaniale del bene e dell’as-soggettamento
di esso all’uso indiscriminato dei cittadi-ni
che per la notevole estensione renda impossibile un
continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l’in-sorgenza
di cause di pericolo per gli utenti, deve essere mediata da un'indagine con
riferimento al caso singolo e secondo criteri di normalità (Cass.13114/95 Corte Costit. 10 maggio 1999 n.156).
Con riferimento all'altro titolo di responsabilità (art.2043) va rilevato che questa corte
ha rilevato una situazione di insidia per gli utenti della strada (quale figura sintomatica di
colpa costruita in base ad una valutazione di normalità) tale da rendere la P.A., cui ne spetta la gestione o amministrazione, responsabile dei fatti lesivi ad essa riconducibili nel
caso di segnali o cartelli erronei e contraddittori che pongano gli utenti
nella impossibilità di discernere tempestivamente il segnale o cartello valido
in modo da regolare conformemente la propria condotta di giuda ( Cass. n.1677/1980 );
nel caso di impianto semaforico che ad incrocio stradale segnali verde
per i veicoli provenienti da una data direzione e proietti luce intermittente
o nessuna luce per i veicoli provenienti da una direzione diversa,
sussistendo entrambi gli elementi che caratterizzano la situazione di insidia
e, cioè, quello oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della
non prevedibilità di esso (Cass. n.9915/1998; Cass. 803/1981); nel caso di mancanza
di cartelli stradali, perché rimossi da terzi, e conseguentemente invisibilità
di un cantiere aperto sulla strada per l'esecuzione di lavori in concessione dell'Anas (Cass.9702/1990 e 11855/1998).
Il fattore comune dei casi considerati è costituito da una situazione di
contrasto tra le situazioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile
dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza.
Una siffatta situazione non è ravvisabile qualora la circolazione
stradale possa avvenire senza inconvenienti pure in mancanza di
segnalazioni perché omesse o abbattute, essendo sufficiente e idoneo
a regolarla il codice della strada, mentre appartiene all'insindacabile
potere discrezionale dell'ente gestore provvedere alle segnalazioni
per creare condizioni di traffico migliori.
Né può ricevere tutela con riferimento alla c.d. insidia l'eventuale affidamento
dell'utente sulla presenza di segnalazioni non in atto in quanto è per contro
preciso dovere dello stesso prestare la massima attenzione alle reali
condizioni della strada ed adeguare ad esse la propria condotta di guida.
Ora la sentenza impugnata non ha tenuto conto degli elementi differenziali
della presente fattispecie da quelle in relazione alle quali la giurisprudenza
di questa Corte ha ravvisato una situazione di insidia, ond'è che va cassata
con rinvio ad altro giudice che si individua in una diversa sezione della Corte d'Appello
di Roma.
...omissis...