Tribunale Civile di Roma, Sentenza n. 15866/2002 del 19 aprile 2002 - Sezione XII – G.I. Dott. Annalisa Chiarenza. La Nuova xxxx. (Avv. xxxxxx) c. xxxxxxx ( Avv. xxxxxxx).
Responsabilità civile. Incompetenza per territorio. Litisconsorzio passivo nell’ipotesi si sinistro stradale, nel quale il responsabile del danno deve essere convenuto in giudizio con l’assicuratore. – Art. 23 L. 990/69. Eccezione tempestivamente e ritualmente sollevata da uno solo dei convenuti nella contumacia dell’altro. - Ammissibilità dell’eccezione con conseguente declaratoria di competenza del foro o dei fori alternativamente competenti per legge. Art. 18, 19, e 20 c.p.c.
In materia di litis consorzio necessario passivo, deve ritenersi che, in presenza di eccezione di incompetenza per territorio, ritualmente e correttamente proposta anche da un solo convenuto, il Giudice debba provvedere in conformità, con la conseguenza della declaratoria di competenza del foro o dei fori alternativamente competenti per legge, anche nei confronti della parte o delle parti rimaste contumaci.
Non si comprende infatti perché, in presenza di eccezione tempestivamente proposta, con l’indicazione dei fori alternativamente competenti, sia pure da parte dell’unico convenuto regolarmente costituito, la competenza debba radicarsi dinnanzi ad un foro che non è quello territorialmente competente per legge, in base ad un accordo tacito al quale il convenuto costituitosi tempestivamente, opponendo l’eccezione abbia, oltre che ritualmente, palesemente manifestato di non volere aderire.
Fatto. - Con atto di citazione in appello notificato in data 10.10.2000, nei confronti della Nuova xxxx., di xxxx e di xxxxx, xxxxxx proponeva appello avverso la sentenza n. 6313/2000 emessa inter partes dal Giudice di Pace di Roma, nel giudizio instaurato onde ottenere il risarcimento di tutti i danni da lei subiti in occasione del sinistro verificatosi in Torella del Sannio (CB) in data 29.5.2000, allorchè l'Alfa 33 tg. LT 322289, condotta dal proprietario xxxxx, ove ella era trasportata, era stata violentemente urtata dalla Fiat Uno tg. CB 166271, appartenente alla xxxxx, assicurata presso la Nuova Maa, e condotta dal Ciamarra, il quale, proveniente dal senso opposto di marcia, nell'affrontare una curva, aveva invaso la corsia riservata alla circolazione del veicolo sul quale viaggiava l'attrice, e, dopo una brusca, lunga frenata, aveva compiuto un testa ‑ coda, per poi finire la propria corsa fuori strada, nella sottostante scarpata.
Lamentava che il G.d.P., in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla Nuova Maa, unica parte convenuta costituita, aveva dichiarato la propria incompetenza ‑ per territorio in favore del Giudice di Pace di Torino o di Campobasso, a scelta di parte attrice, fissando, per la riassunzione, il termine di giorni 90, e condannando l'attrice stessa alla refusione delle spese di lite.
Sottolineava che il Giudice di prime cure aveva accolto I'eccezione, rilevando un motivo d'incompetenza non prospettatogli dalla Compagnia convenuta ‑ unica ad essere costituita ‑, la quale si era limitata a formulare l'eccezione d'incompetenza a mente degli artt.19 e 20 c.p.c., opponendo alla scelta attorea i diversi fori sede della Compagnia convenuta (Torino) e del luogo nel quale è sorta (Campobasso) o deve eseguirsi (Torino) I'obbligazione, "senza assolutamente aver eccepito quanto rilevato esclusivamente dal Giudice, ovverosia la residualità del foro di residenza dell'attrice rispetto a quello prevalente del convenuto qualora non conosciuto". Ciò, disattendendo, altresì, la Giurisprudenza consolidata che, in tema di competenza territoriale derogabile e con riguardo al caso di litisconsorzio necessario passivo, considera priva di effetti l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata da uno soltanto dei convenuti, in ragione della incontestabilità della competenza razione loci del Giudice adito, nei confronti del convenuto che non ha proposto l'eccezione, ancorché sia rimasto contumace, attesa la natura dispositiva dell'eccezione ed in conseguenza del carattere inscindibile della causa, facendo propria una isolata pronuncia della Suprema Corte ‑ la n. 13594/91 ‑. Eccepiva, altresì, la non conformità delle spese – non compensate nonostante la non pacificità della questione giuridica sollevata – alle voci di T.P.F. vigente.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la competenza del G.d.P. di Roma ed ordinarsi la remissione della causa dinanzi allo stesso; con condanna della Compagnia alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio; "in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della decisione di prime cure in punto di statuizione sulla competenza per territorio, riformare la sentenza impugnata in punto di spese e, conseguentemente, dichiarare la compensazione totale delle spese di primo grado di giudizio, o, comunque, ridurre le stesse in conformità della T.P.F. vigente e condannare la Compagnia convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di tutte le somme, a qualsiasi titolo, dalla medesima eventualmente corrisposte in esecuzione dell'impugnata sentenza ed alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio ... ‑.
Si costituiva dapprima la Nuova Maa, e successivamente il xxxxx, opponendo la legittimità della sentenza di primo grado in ordine alla statuizione sulla competenza; in particolare, sottolineava che correttamente il G.d.P. aveva accolto l'eccezione d'incompetenza territoriale tempestivamente opposta dalla Nuova Maa, non consentendo il radicamento della competenza presso l'ufficio giudiziario indicato dall'attrice "che, peraltro, aveva artatamente attribuito ai convenuti xxxxxx e xxxxxx, una inesistente residenza a Roma mentre dal verbale dei carabinieri risulta che risiedono in Via Calvario n.1 Torella del Sannio (CB)".
Contestavano l’applicabilità, al caso di specie dell’ipotesi residuale dell’art. 18. ult. comma, c.p.c. ; deduceva la Nuova Maa di aver tempestivamente opposto l’'eccezione d'incompetenza territoriale, indicando il Giudice alternativamente competente, ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., a fronte della scelta operata da parte attrice, non rispettosa di nessuno dei criteri di collegamento previsti dalia legge", nella contumacia, in primo grado, degli altri convenuti. Chiedevano, pertanto, il rigetto dell'appello, con la condanna dell'appellante anche alla refusione delle spese del secondo grado.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
In diritto. - Ritiene il Giudice che l'appello non sia fondato.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto in limine affermato dall'appellante, il Giudice di prime cure non risulta aver rilevato d'ufficio profili d'incompetenza non proposti dalla Nuova Maa e, segnatamente, "la residualità del foro residenza dell'attrice"; invero, nel caso in esame, il Giudice ha accolto l'eccezione d'incompetenza mossa dalla Nuova Maa, rilevando che, nella fattispecie, l'attrice avrebbe potuto convenire in giudizio i responsabili del sinistro, alternativamente, dinanzi al G.d.P. di Campobasso, luogo che, oltre ad essere quello della loro residenza (come ben rilevato dalla Nuova Maa nelle note autorizzate depositate in data 12.4.2000) è anche il luogo ove è avvenuto il sinistro, ovvero dinanzi al G.d.P. di Torino, ove ha sede la Nuova Maa. Ciò, a mente degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; né potrebbe obiettarsi il mancato, specifico richiamo da parte della Nuova Maa, al primo comma dell'art. 18 c.p.c. implicitamente ma con certezza desumibile dal rilievo della residenza dei convenuti in Torella del Sannio, (CB) Via Calvario, 1, anziché in Roma, Via Caltagirone, 1, residenza attribuita erroneamente ai convenuti stessi all'atto della notifica della citazione di primo grado, in data 9.2.2000, ed ove gli stessi erano risultati sconosciuti, per poi essere regolarmente citati presso la loro residenza in provincia di Campobasso, in data 21.2.2000.
Passando all'esame della questione principale, rileva il Giudice che, dal combinato
disposto degli arti. 28, 29 e 38 c.p.c. emerge il principio della derogabilità convenzionale del foro competente per territorio, al di fuori delle ipotesi di competenza territoriale inderogabile previste dall'art, 28 c.p.c., e della non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale, al di fuori delle suddette ipotesi.
Nei casi in cui la deroga alla competenza territoriale non derivi da convenzione scritta (artt. 28 e 29 c.p.c.), la legge attribuisce al silenzio della parte convenuta che non eccepisca nella comparsa di risposta l'incompetenza territoriale, valore di adesione alla scelta del foro operata dalla parte attrice. L'eccezione si ha per non proposta se non contenga l'indicazione del Giudice che la parte ritiene competente (art. 38 c.p.c.); in applicazione dì quanto precede, (e nel rispetto, altresì, dell'art.112 c.p.c.), correttamente la Giurisprudenza ha ritenuto che, attesa la natura dispositiva dell'eccezione, ove il convenuto non abbia tempestivamente eccepito, nella comparsa di risposta, tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., quale sia il Giudice ritenuto competente, il Giudice adito non possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non proposti, o supplire alla genericità o incompletezza dell'eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non ( o non efficacemente ) contestato (cfr. per tutte Cass. 97/10532; Cass. 96/664).
Da tali principi ‑ fin qui aderenti alla lettera della legge ‑ Giurisprudenza costante ha tratto il corollario per cui, nel caso di litisconsorzio passivo necessario (come quello di specie, nel quale il responsabile del danno dev'essere convenuto in giudizio con l’assicuratore, a mente dell'art. 23 L. 990/69), ove uno solo dei convenuti abbia pur tempestivamente opposto l'eccezione d'incompetenza territoriale, indicando i fori alternativamente competenti in base alla legge, mentre gli altri convenuti nulla abbiano rilevato, o siano rimasti contumaci, in conseguenza di tale silenzio la competenza dovrebbe radicarsi presso il giudice adito dall'attore, assimilando, quindi, tale fattispecie, a quella in cui l'unico convenuto non si costituisca (e non faccia valere, quindi, alcuna eccezione), ovvero si costituisca senza nulla eccepire in ordine all'incompetenza territoriale del giudice adito, dinanzi al quale, attesa la natura dispositiva dell'eccezione, e trattandosi di cause inscindibili, si radicherebbe la competenza ratione loci (cfr., da ultima, Cass. 95/1387; Cass. 95/4058). Ora, anche a voler prescindere dall'unico precedente di legittimità in contrasto come tale impostazione, richiamato dal G.d.P. (Cass. 91/13594 ), ritiene il Giudice che una simile interpretazione, non confortata dalla lettera della legge, non possa essere condivisa; se é vero, infatti, che, in materia di litisconsorzio necessario, passivo, unico dev'essere il giudice adito, non si comprende perché, in presenza di eccezione tempestivamente proposta, con indicazione dei fori alternativamente competenti, sia pure da parte dell'unico convenuto regolarmente costituito, la competenza debba radicarsi dinanzi ad un foro che non è quello territorialmente competente per legge, in base ad un “accordo tacito” al quale il convenuto costituitosi tempestivamente, opponendo l'eccezione de qua, abbia, oltre che ritualmente, palesemente manifestato di non voler aderire; in altre parole, mentre nell'ipotesi in cui l'unico convenuto rimanga contumace, il suo silenzio, evidentemente anche sulla competenza del giudice adito, deve, per legge, interpretarsi come assenso in ordine alla scelta territoriale operata dall'attore, nel caso in cui più siano i convenuti, litisconsorti necessari, la contumacia di alcun di loro, a parere del Giudice, non può, come nel primo caso, consentire di presumere il tacito accordo di tutte le parti in ordine alla deroga della competenza territoriale, tempestivamente contestata da un ‑ sia pur ‑ solo convenuto. Accedendo a tale impostazione, dove ritenersi che, in presenza di eccezione ritualmente e correttamente proposta anche da un solo convenuto, ed in materia di litisconsorzio necessario, il Giudice debba provvedere in conformità, con la conseguenza della declaratoria di competenza del foro o dei fori alternativamente competenti per legge, anche nei confronti della parte o delle parti rimaste contumaci, alle quali, al di fuori dei casi normativamente previsti (ult. co. art. 293 c.p.c., rimessione in termini ex art. 294 c.p.c.), ove intervengano nel processo, si estendono gli effetti delle attività processuali nelle more espletate (arg. ex artt. 293 e 294. c.p.c, cit).
La decisione di primo grado va, pertanto, integralmente confermata, anche in ordine alla statuizione sulle spese, la cui liquidazione appare conforme al valore della causa da intendersi, in difetto di specifica quantificazione, di valore uguale al limite massimo della competenza del Giudice adito, ex art. 14 c.p.c. – secondo i parametri previsti dal D.M. 5.1.94; né potrebbe obiettarsi la liquidazione cumulativa di competenze e onorari per un importo comunque non superiore alla somma delle voci liquidabili a titolo di rifusione dei suddetti importi.
La decisione di primo grado va, pertanto, integralmente confermata, anche in ordine alla statuizione sulle spese, resa in ossequio al principio della soccombenza.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione della complessità, e dell'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, per disporre, quanto al presente grado, la compensazione tra le parti costituite delle spese di lite.
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