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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XII CIVILE
Il giudice Dott. Ugo Pernigotti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.85794/99 e vertente
T R A
V. C. - ATTORE -
elett.te dom.ta in Roma presso lo studio dell’Avv. XXXX che la rappresenta e difende per procura in atti.
E
COMUNE DI ROMA - CONVENUTO – COSTITUITO –
elett.te dom.to in Roma presso lo studio dei difensori che lo rappresentano e difendono per delega in atti.
N O N C H E’
XXXX - CHIAMATA IN CAUSA -
Elett.te domta in Roma, presso lo studio dei difensori Avv.ti XXXX, per delega in atti.
E
LE GENERALI SPA - CHIAMATA IN GARANZIA –
dom.ta in Roma, presso lo studio dell’Avv. XXXX, per delega in atti.
OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale.
C O N C L U S I O N I
come in atti.
F A T T O
L’attrice, in qualità di pedone, lamentava danni a causa di una piccola insidia stradale fotografata, presente sul marciapiede antistante un attraversamento pedonale pubblico e pertanto richiedeva i danni al Comune di Roma, il quale si costituiva chiamando in causa la XXXX, a cui aveva affidato in appalto la manutenzione delle strade e dei marciapiedi comunali nella zona circoscrizione IX del Comune di Roma. Inoltre all’impresa citata competeva la sorveglianza di tutte le strade e sue pertinenze, tra cui “effettuare transennamenti e disporre la sorveglianza e l’eliminazione di qualsiasi elemento stradale che determini pericolo per la pubblica incolumità” (art.4 del contratto d’appalto). Ai sensi dell’art.26 del contratto d’appalto “l’appaltatore sarà responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, che possano derivare a persone e cose, a causa del mancato , tardivo intervento manutentivo”.
La XXXX chiamava a sua volta in causa in manleva e garanzia la Compagnia di Assicurazioni Le Generali Spa.
MOTIVAZIONE
La domanda attrice è da ritenersi fondata, poiché dalle foto prodotte siamo in presenza di un’insidia stretta, piccola e profonda, sita sul marciapiede comunale. Le foto sono state riconosciute dai due testimoni escussi, i quali affermano concordemente che l’insidia è risultata del tutto imprevedibile ed invisibile, poiché la visuale della danneggiata era coperta da altri pedoni siti dinanzi alla stessa. Pertanto nella fattispecie non ha alcun rilievo che il fatto si sia verificato quando ancora non era buio (mese di marzo ore 16.30).
2) Esclusiva responsabile dell’evento è l’impresa XXXX a cui il Comune di Roma ha affidato la manutenzione e la vigilanza delle strade e pertinenze site nella circoscrizione IX del Comune di Roma.
E’ notorio che il Comune di Roma, non potendo direttamente procedere al controllo del suo estesissimo territorio, lo ha suddiviso in più zone, corrispondenti alle varie circoscrizioni, affidando la manutenzione delle strade e la vigilanza a varie ditte private.
Il danneggiato, non essendo a conoscenza di tale rapporto contrattuale, correttamente ha citato il Comune di Roma, poiché per legge (art.14 del C.d.S.) spetta al proprietario della strada vigilare e mantenere le strade e sue pertinenze in buono stato in modo tale da non creare pericolo a persone e cose.
Nel momento in cui l’amministrazione affida “completamente” tale compito ad un’impresa privata, come nella fattispecie, compresa la “vigilanza”, l’impresa risponde in via esclusiva diretta dell’evento in questione, per essersi assunta volontariamente il rischio.
3) L’impresa XXXX, dovrà essere manlevata dalle Generali Spa per quanto dovrà versare a seguito della presente sentenza, poiché con tale compagnia ha stipulato apposito contratto assicurativo, per responsabilità civile verso terzi.
L’obbligo di assicurazione viene imposto dal Comune di Roma, come condizione necessaria per espletare l’appalto pubblico aggiudicato dall’impresa privata.
Non può essere accolta l’eccezione di scopertura assicurativa avanzata dalle Generali Spa, basata sull’art.3 lettera h) delle condizioni generali di assicurazione, il quale prevede che sono esclusi i danni “cagionati … da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera”.
Sostanzialmente l’assicurazione afferma che la polizza assicurativa in questione copre solo i danni causati ai terzi nell’esecuzione dei lavori (rischio dinamico) e non anche i danni causati a terzi da omessa vigilanza delle strade (rischio statico) in base all’art.3 testualmente citato.
Orbene, risulta non chiara la formulazione letterale della clausola in questione, anzi dal senso letterale delle parole si evince che gli unici danni esclusi, sono quelli, conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione, dopo l’esecuzione dell’opera, per cui non sussisterebbe la paventata scopertura assicurativa per i danni derivanti da omessa vigilanza del territorio.
Ai sensi dell’art.1362 CC, “nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”.
Nella fattispecie l’impresa aveva l’obbligo di stipulare un contratto assicurativo ad hoc per la copertura di tutti i danni derivanti a terzi, per omessa manutenzione e vigilanza della strada. Obbligo imposto dal Comune di Roma come condizione necessaria per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico, per cui l’impresa privata con la stipula del contratto di assicurazione, intendeva appositamente assicurare tutti i danni derivanti dal contratto di appalto.
Ai sensi dell’art.1366 CC “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”, cioè le parti, durante le trattative e nella formazione del contratto (art.1337 CC), nonchè nell’esecuzione dello stesso (art.1375 CC) devono ispirarsi a principi di correttezza e buona fede, art.1175 CC.
Ciò costituisce un principio cardine generale nel nostro ordinamento giuridico, cui deve attenersi l’interprete ai sensi anche dell’art.12 comma 2^ delle disposizioni sulla legge in generale.
In modo specifico, l’art.1367 CC afferma chiaramente che “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.
Tale principio viene confermato in maniera più ampia dagli artt.1369 e 1370 CC.
QUANTUM
Si condividono le conclusioni a cui è giunto il CTU medico-legale, poiché logiche ed esenti da vizi.
In relazione all’età della danneggiata all’epoca del sinistro (pari a 69 anni) ed in relazione alle note Tabelle Legislative si liquidano le seguenti somme: IP 2% = € 961,00, ITT 10 gg. x € 40,00 = € 400,00; ITP 10 gg. x € 20,00 = € 200,00; danno morale 1/3 = € 520,00 e così complessivamente € 2.081,00, che rivalutato ad oggi viene pari a € 2.332,00
P. Q. M.
dichiara esclusiva responsabile dell’evento accaduto il 14.03.1997, l’Impresa XXXX ed in conseguenza la condanna a risarcire all’attrice la somma rivalutata di € 2.332,00 a ristoro dei danni subiti. Sulla stessa vanno aggiunti gli interessi legali dal fatto al saldo. Alla parte attrice va anche rimborsata la spesa sostenuta per la CTU medica. Condanna la XXXX a rimborsare le spese di lite in favore della parte attrice nella misura di € 1.600,00, oltre accessori come per legge.
Condanna Le Generali Spa a manlevare l’Impresa XXXX per quanto la stessa dovrà risarcire alla parte attrice a seguito della presente sentenza, ivi compresi gli interessi e le spese di lite.
Condanna Le Generali Spa al rimborso delle spese di lite sostenute dalla XXXX nella misura di € 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Al Comune di Roma non vengono rimborsate le spese di lite con compensazione delle stesse, poiché come previsto per legge (art.14 del C.d.S.) il danneggiato ha citato correttamente in giudizio il proprietario della strada e poiché il chiamato in causa cioè la XXXX, ha svolto correttamente le sue difese.
Roma, Il Giudice