
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XII CIVILE
Il giudice Dott. Ugo Pernigotti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.102731/99 del ruolo generale
e vertente
T R A
P. - ATTORE -
elett.te dom.ta in Roma presso lo studio dell’Avv. XXXX, che la rappresenta e difende per procura in atti.
E
TORO SPA e P. C. - CONVENUTI – COSTITUITI –
elett.te dom.ti in Roma, presso lo studio dell’Avv. XXXX, che li rappresenta e difende per delega in atti.
E
XXXX SRL - CONVENUTO – CONTUMACE –
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.
C O N C L U S I O N I
come in atti.
FATTO
La parte attrice, trasportata sulla vettura Mercedes condotta dal marito, subiva danni fisici a seguito della collisione avvenuta con la vettura Peugeot assicurata Toro Spa, per cui chiedeva la condanna di Codesta Compagnia in solido con il conducente e proprietario della vettura al risarcimento dei danni subiti per l’incidente accaduto il 15.05.1997.
MOTIVAZIONE
Responsabilità evento.
1) Dal rapporto dell’autorità intervenuta, risulta che la vettura Peugeot assicurata Toro Spa, stava effettuando una inversione ad “U” per entrare in un distributore di benzina posto sul lato opposto.
La dinamica presuntiva dell’incidente rilevata dagli agenti accertatori non può essere sconfessata dalle dichiarazioni rese in fase di interrogatorio dal conducente della vettura assicurata Toro Spa,poiché parte interessata e poiché processualmente l’interrogatorio formale è diretto unicamente a produrre confessioni sfavorevoli all’interrogato. La dinamica presuntiva del sinistro viene fornita da pubblici ufficiali dotati di notevole esperienza, che nell’imminenza del fatto, prendono visione direttamente dello stato dei luoghi, dello stato di quiete post-urto dei veicoli, dei danni subiti dagli stessi e di quanto altro, quali le tracce di frenata e le dichiarazioni dei conducenti. Tutto ciò se viene appreso direttamente, fa intuire all’accertatore come presumibilmente possa essersi verificato il sinistro, con un elevato grado di attendibilità, sempre che le conclusioni siano logiche e immuni da vizi, come nel caso di specie.
2) L’inversione di marcia posta in essere non esime il Giudice dal verificare le imprudenze o la corresponsabilità del conducente favorito nella causazione dell’evento.
Nella fattispecie l’attrice in sede di interrogatorio, confessa che la vettura su cui era trasportata, procedeva ad una velocità di 80 Km/h circa in violazione del limite di velocità consentito in Lungo Tevere Acqua Cetosa, sita nel centro urbano di Roma, ove è consentita per legge una velocità massima di 50 Km/h.
Anche il conducente di tale vettura ha ammesso in sede di dichiarazioni rese all’autorità intervenuta di essersi comportato in modo imprudente, poiché non appena percepito il pericolo anziché rallentare “suonava il clacson al fine di far notare il suo sopraggiungere”. Nella commisurazione della responsabilità il presente organo giudicante ritiene di dover attribuire al veicolo assicurato Toro Spa una responsabilità pari a 75% per aver messo in opera una delle manovre più pericolose della circolazione stradale, cioè l’inversione di marcia. Al conducente favorito, va addebitata una corresponsabilità pari al 25% per aver circolato in maniera imprudente ed ad una andatura superiore al limite di velocità, con violazione specifica degli art.141 e 142 del C.d.S..
3) In relazione al mancato uso delle cinture di sicurezza, dedotto dalla Toro Spa, in via presuntiva sulla base delle lesioni subite dalla danneggiata, il giudice non ritiene sufficiente tale presunzione, poiché occorrerebbe espletare un accertamento tecnico al fine di verificare tale assunto. Accertamento non richiesto, per cui tale tesi non può essere accolta, poiché non fondata su una prova sufficiente.
QUANTUM
4) Si condividono pienamente le conclusioni a cui è giunto il CTU medico-legale, anche se le stesse, per contrapposti interessi sono state criticate dalle parti. In relazione alla quantificazione dell’invalidità permanente il CTU afferma con ragionamento logico, esente da vizi, poiché il trauma al ginocchio sinistro se avesse colpito un soggetto sano avrebbe dato luogo ad un’invalidità modesta, ma dato che ha colpito un soggetto affetto da paraparesi spastica agli arti inferiori (morbo di Little), ciò ha inciso maggiormente sulla limitazione funzionale degli arti e sullo stato di salute della danneggiata, la quale alla visita peritale “si presenta in carrozzella ed agli arti inferiore affetta da una paraparesi spastica………. con limitazione di entrambe le ginocchia di circa il 30% in estensione”.
Pertanto appare equa l’invalidità generica stimata nel 15%, nonché l’invalidità temporanea riconosciuta pari a 30+90 gg..
5) Per quanto riguarda la dedotta mancanza del nesso causale tra evento e perdita del posto di lavoro e/o danno da mancato guadagno a causa dell’assenza dal lavoro, si condividono le conclusioni a cui è giunto il CTU, fondata su un ragionamento logico, esente da vizi, per di più fondato sulla documentazione medica della commissione militare prodotta dalla danneggiata. Pertanto va escluso il nesso casuale tra evento e perdita del posto di lavoro nonché va escluso il nesso casuale tra evento e il lamentato danno da mancato guadagno prospettato in relazione al periodo che va dalla data del sinistro alla perdita del posto di lavoro.
6) Nel liquidare il danno biologico, codesto organo giudicante ritiene di applicare le note Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, poiché offrono un calcolo più analitico e preciso rispetto a quelle elaborate presso il Tribunale di Roma. Tenuto conto dell’età della danneggiata al momento del sinistro (pari a 43 anni) si giunge a: IP 15% = € 25.199,52; ITT 30 gg. x € 40,00 = € 1.200,00; ITP 90 gg. x € 20,00 = € 1.800,00; danno morale 1/3 = € 9.400,00; spese mediche documentate nulla e così complessivamente il danno ammonta ad € 37.599,52 che rivalutato ad oggi diviene pari a € 41.976,00. Da tale somma va detratto il 25% del grado di corresponsabilità, per cui alla danneggiata spetta la somma di € 31.482,00, su cui devono aggiungersi gli interessi legali dal fatto al saldo.
P. Q. M.
dichiara XXXX responsabile dell’evento per cui è causa nella misura del 75% ed in conseguenza lo condanna in solido con la Toro Spa e la XXXX Srl a risarcire alla parte attrice la somma rivalutata di € 31.482,00, su cui devono aggiungersi gli interessi legali dal fatto al saldo. La Toro Spa in solido con XXXX dovrà provvedere a rimborsare la spesa relativa alla CTU medica, nonché le spese di lite pari ad € 3.900,00, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Roma, Il Giudice