REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XII CIVILE
Il giudice Dott. Ugo Pernigotti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.53089/99 e vertente
T R A
L. e C. D. P. - ATTORI -
quali genitori esercenti la patria potestà sul minore L. F., elett.ti dom.ti in Roma, presso lo studio dell’Avv. A. D. S. che li rappresenta e difende per procura in atti.
E
T. S. - CONVENUTA – COSTITUITA –
elett.te dom.ta in Roma, presso il nuovo Procuratore Avv. D. P. che la rappresenta e difende per delega in atti.
E
ISTITUTO XXXX
- CONVENUTA-COSTITUITA -
elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dei Procuratori Avv.ti A. S. e A. M. per delega in atti.
E
ASSITALIA SPA - CHIAMATA IN CAUSA –
dom.ta in Roma, Via Marziale 36, presso il difensore Avv. F. C., per delega in atti.
OGGETTO: risarcimento danni ex art.2048 CC.
C O N C L U S I O N I
come in atti.
F A T T O
I genitori del minore, studente presso l’Istituto XXXX, lamentano il risarcimento dei danni fisici subiti dal figlio durante l’orario scolastico, convenendo in giudizio la scuola citata e l’insegnante S. T. Le parti convenute contestavano la responsabilità e la scuola provvedeva a chiamare in causa, in via cautelare, l’Assitalia Spa, al fine di farsi manlevare in caso di condanna.
MOTIVAZIONE
Dall’istruttoria espletata è risultato che l’evento si è verificato alle ore 13.00 circa nel corridoio dell’Istituto Scolastico convenuto, poiché probabilmente il minore cadeva da solo e batteva la testa contro la porta della sala di attesa in cui venivano custoditi gli studenti, dopo la fine dell’orario di lezione.
E’ stato accertato inequivocabilmente che il giorno dell’evento, cioè il 12.09.1995, l’orario scolastico era terminato come al solito alle ore 12.30. Era usanza della scuola trattenere i bambini in un’apposita sala fino a quando i genitori non si recavano a riprenderli. La custodia degli stessi era affidata a due apposite suore, di cui una era anche addetta contestualmente alla portineria.
L’evento si è verificato alle ore 13.00, per cui alcuna responsabilità può essere attribuita all’insegnante, la quale alle ore 12.30, legittimamente lasciava la scuola per essere terminato il suo orario di lavoro.
La responsabilità dell’evento deve essere imputata alla scuola, per non aver posto in opera le cautele necessarie per una idonea vigilanza.
E’ pacifico in giurisprudenza che l’obbligo di vigilanza sugli studenti incombe alla scuola ed ai suoi precettori.
Nel caso in esame bisogna verificare se è stata attuata una corretta e diligente vigilanza.
Orbene, al termine dell’orario di scuola, due suore hanno il compito di sorvegliare più di cento adolescenti, i quali, di per sé, vista la loro età (tra i 10 e gli 11 anni) sono piuttosto irrequieti.
Per effettuare tale compito, giustamente, gli adolescenti una volta usciti dalle proprie aule, vengono custoditi in un’apposita “sala”, in “attesa” dell’arrivo dei rispettivi genitori.
Dato che una delle due suore si allontana spesso dalla sala in questione per curare anche i compiti di portineria, occorre necessariamente far sostare gli alunni entro la sala d’attesa, al fine di poter controllare in modo adeguato gli stessi. Se si consente agli stessi di circolare liberamente anche nel corridoio interno dell’istituto, diventa impossibile poter attuare una idonea vigilanza, diretta a prevenire incidenti.
Nel caso in esame erano le ore 13.00 circa: ottanta studenti erano stati prelevati dai propri genitori per cui i restanti venti bambini potevano essere facilmente custoditi entro la sala di attesa.
Consentire agli stessi fuoriuscite dalla sala dà luogo ad un non adeguato adempimento dell’obbligo contrattuale di custodire gli stessi.
E’ incontestato il fatto che il bambino leso si trovava fuori dalla sala di attesa, cioè nel corridoio ove, nel correre scivolava da solo a terra e batteva la testa contro la porta della sala d’attesa chiusa.
Siamo in presenza di un caso di “autolesione”, cioè la lesione è stata provocata dallo stesso alunno.
Si condividono a pieno le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite 27.06.2002 n.9346, la quale ha distinto, giustamente, la casistica in due tipologie: a) la lesione provocata all’alunno da terzi; b) la lesione che l’alunno si è autoprovocato.
Nel primo caso si applica la responsabilità presunta di cui all’art.2048 comma 2 CC,molto più profonda, mentre nel secondo caso va applicata una responsabilità presunta più lieve, cioè quella contrattuale, di cui all’art.1218 CC.
Nell’autolesione è quasi impossibile impedire il fatto, per cui bisogna pertanto verificare se la custodia e vigilanza sia stata attuata in maniera adeguata e diligente tenuto conto dell’età dei soggetti da sorvegliare.
Nel caso in esame far sostare temporaneamente gli alunni nella cosiddetta “sala d’attesa” costituisce una saggia e diligente direttiva, poiché rende semplice ed immediato il controllo degli stessi, atto ad impedire eventi dannosi.
Controllare quasi cento alunni dell’età di 10 – 11 anni, assai irrequieti con due uniche suore, di cui una si allontana spesso per dedicarsi alla portineria, per far entrare i genitori che vengono a prelevare i propri figli, appare una direttiva inadeguata ed insufficiente.
Consentire agli alunni di poter circolare liberamente, fuori dalla sala d’attesa, costituisce la violazione della direttiva principale su menzionata e pertanto costituisce cattiva diligenza nell’adempimento dell’obbligo contrattuale di custodia.
QUANTUM
Non si condividono a pieno le conclusioni a cui è giunto il CTU. All’udienza del 04.02.2003 i chiarimenti posti dallo stesso in contraddittorio e con la partecipazione dei consulenti di parte consentono di poter arrivare ad una equa soluzione.
Il danno estetico essenzialmente è costituito dal disagio che l’esito cicatriziale crea al soggetto leso nel contatto esterno con gli altri. Nel caso in cui l’esito cicatriziale abbia dato luogo anche ad una limitazione funzionale degli organi sottostanti dà luogo ad un danno biologico.
Nel caso in esame siamo in presenza unicamente di un danno estetico, rappresentato dall’esito cicatriziale esistente sulla fronte e documentato con materiale fotografico. In sede di chiarimenti sia il CTU che i CTP concordano che nel caso in esame l’evento non ha dato luogo ad un danno funzionale e quindi ad alcun danno biologico.
Sempre in sede di chiarimenti il CTU quantifica a livello tabellare, tenuto conto dell’età del soggetto, del sesso e della localizzazione dell’esito cicatriziale, il danno estetico subito dal minore nella misura del 5-6%, mentre i due CTP nel 3%.
Il Giudice ritiene di dover assegnare in via equitativa il 5%, poiché in sede di chiarimenti i medici-legali concordano nella non convenienza di un intervento riparatore chirurgico estetico, poiché nel caso in esame ha basse le probabilità di buona riuscita.
Tenuto conto dell’età del soggetto al momento del fatto, pari a anni undici e delle note Tabelle legislative, si liquida: danno estetico 5% = € 4.625,00; ITT 10 gg. x € 40,00 = € 400,00; ITP 10 gg. x € 20,00 = € 200,00; danno morale 1/3 = € 1.742,00 e così in totale complessivamente € 6.972,00, che rivalutato ad oggi diviene pari a € 8.148,00.
P. Q. M.
dichiara l’Istituto XXXX, responsabile dell’evento ex art.2049 e 1218 CC e lo condanna a risarcire i danni come in motivazione, quantificati nella complessiva somma rivalutata di € 8.148,00 in favore delle parti attrici, oltre interessi legali dal fatto al saldo, con il rimborso della spesa relativa alla CTU medica.
Condanna l’Istituto scolastico al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, che liquida in € 2.900,00, oltre accessori come per legge.
Condanna l’Assitalia Spa a manlevare l’Istituto scolastico da tutte le somme che lo stesso dovrà corrispondere a seguito della presente sentenza.
Non si può procedere alla liquidazione delle spese di lite in favore dell’insegnante Talusi Simona, poiché solo in corso di causa si è potuto accertare la sua non responsabilità, per cui sussistono giusti motivi per la compensazione delle stesse.
Roma, Il Giudice