La transazione dell'esercente la potestà genitoriale sui minori, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno che, per la natura ed entità, possa incidere profondamente nella vita presente e futura del minore danneggiato.

Pertanto una transazione non autorizzata ai sensi dell'articolo 320 del c.c. dovrà ritenersi invalida e rilevabile d'ufficio da parte del Giudice della cognizione