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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. ri
Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS
Presidente
Dott. Francesco FELICETTI
Consigliere
Dott. Salvatore SALVAGO
Consigliere
Dott. Sergio DI AMATO
Consigliere
Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel.
Consigliere
Ha pronunciato la seguente sentenza
Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
AXA Ass. ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma in Largo teatro della Valle 6 presso
l’avv. Domenico BONACCORSI di Patti, rappresentata e difesa dall’avv.
Giancarlo FALETTI giusta mandato in calce del ricorso; e dagli avv. ti
Aldo FRIGNANI e Natalino IRTI giusta procura speciale per Notaio Marcello
CELLINA di Milano rep. 42676 dell’11 giugno 2002;
ricorrente
contro
ISVAP – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lom rappresenta e difende
ope legis;
controricorrente e ricorrente incidentale
e
L. C.;
intimato
avverso la sentenza n. 508/00 del Giudice di Pace acquaviva delle Fonti,
depositata il 12/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/06/2002 del Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
uditi per il ricorrente gli avvocati FALETTI, FRIGNANI e IRTI che hanno
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il PM, in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Umberto
APICE, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e assorbimento
degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 settembre 2000, il sig. L. C.
conveniva in giudizio l’AXA Comp. Ass. ni S.p.A. e l’ISVAP per sentire:
a) dichiarare illecito l’aumento del costo da lui sostenuto in relazione
alla polizza assicurativa n. 00446859, contratta con l’AXA Ass. ni S.p.A.,
e per l’effetto condannare tanto la società assicuratrice quanto l’ISVAP a
corrispondere e a stornare, in suo favore, a titolo di risarcimento danno,
una somma pari al 20% del premio di polizza pagato e comunque da
liquidarsi in via equitativa nella stessa misura;
b) ordinare alla compagnia d’assicurazioni il rinnovo del contratto in
corso con l’attore, alle condizioni di prezzo giusto e conforme alla
legge. Il tutto con clausola di contenimento della domanda nelle
competenze per valore dell’adito giudice di Pace.
A sostegno della domanda, l’attore deduceva:
1) che l’autorità antitrust aveva comminato una multa pari a 700 miliardi
di lire alle società partecipanti ad un accordo di cartello risultato e
riconosciuto per ciò stesso vietato dalla legge;
2) che la AXA era una delle 39 compagnie assicuratrici sanzionate
dall’antitrust;
3) che tale accordo aveva avuto come effetto immediato e consequenziale
l’aumento del costo della polizza;
4) che l’aumento risultato illecito ammontava presuntivamente al 20% del
costo totale del premio versato, tenuto conto che l’attività in violazione
della legge sulla concorrenza aveva determinato in costo polizza superiore
alla media europea e comunque illegalmente gonfiato a causa dei
comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’antitrust;
5) che era diritto di esso attore ottenere il rinnovo del contratto in
corso alle condizioni di giusto prezzo e conforme alla legge e, in ogni
caso, ottenere un risarcimento del danno in misura pari al 20% del premio
pagato e comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura;
6) che l’ente di controllo ISVAP non aveva effettuato i controlli nel modo
e nell’intensità dovuta, per il che doveva ritenersi corresponsabile del
danno realizzato a carico del di esso attore.
L’AXA, costituitasi, chiedeva in via preliminare:
1) dichiararsi l’incompetenza funzionale e territoriale dell’adito
giudicante in favore della corte d’Appello di Torino o di Bari ex art. 33,
comma 2, della L. 287/90;
2) affermarsi la nullità della citazione per indeterminatezza dei fatti di
causa;
3) disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa
dell’esito della proposta impugnazione innanzi al TAR Lazio, del
provvedimento Antitrust 28/07/2000;
4) disporsi l’integrazione del contraddittorio mercé la chiamata in causa
di tutte le società assicuratrici sanzionate dall’antitrust;
5) nel merito, il rigetto della domanda giacché non provata, con vittoria
di spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche la ISVAP, chiedendo in via preliminare,
dichiararsi il difetto di giurisdizione dell’ago ai sensi dell’art. 37
c.p.c. in favore di quella del giudice amministrativo ex art. 7 della l.
21/07/2000 n. 205, o, in ogni caso disporsi la sospensione del processo
per consentire la proposizione dell’istanza di regolamento di
giurisdizione; in subordine, dichiararsi la nullità della citazione ex
art. 164, co. 3, c.p.c.; in ulteriore subordine, disporre l’estromissione
dal giudizio dell’ISVAP per difetto di legittimazione passiva ex art. 20,
4 co., della l. 10/10/90, e, nel merito, il rigetto della domanda perché
infondata.
Il giudice di pace, all’esito dell’acquisizione di tutta la documentazione
prodotta dalle parti, si riservava la causa in decisione sulle sole
eccezioni preliminari.
All’esito, il giudice di pace:
a) disponeva l’estromissione dell’ISVAP, in quanto ritenuto estraneo al
rapporto intercorso fra l’attore e l’AXA, ed in ogni caso di
ingiustificata presenza nel giudizio, ricorrendo evidente difetto di
giurisdizione sull’operato (dedottamene omissivo) dell’ISVAP;
b) rigettava l’eccezione d’incompetenza funzionale e territoriale,
ritenendo che l’art. 33, 2 c., della l. 287/90 riguardi le azioni di
nullità, di risarcimento dei danni e i provvedimenti d’urgenza in
relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal primo al
quarto della suddetta legge n. 287/90, e non riguardasse, invece, l’azione
di risarcimento danni derivante dal contratto intercorso tra l’attore e l’AXA
in Acquaviva delle Fonti;
c) riteneva, pertanto, la competenza ordinaria di esso giudice, anche
“ratione territorii”;
d) rigettava, altresì, l’eccezione di nullità della citazione sollevata
dai convenuti, ritenendo non ricorrere, nella specie, alcuna
indeterminatezza dei fatti posti a base della domanda;
e) rigettava la domanda di chiamata in causa delle altre società
assicuratrici, ritenendole estranee al giudizio;
f) rigettava la domanda di sospensione del provvedimento, non ritenendo
sussistere alcun profilo di dipendenza della decisione da quella da
assumersi in sede di TAR:
g) compensava
interamente le spese fra l’attore e l’ISVAP, mentre rimetteva la prosieguo
del giudizio innanzi a sé ogni decisione in ordine alle spese quanto al
rapporto processuale tra l’attore e l’AXA.
Proponeva ricorso per regolamento di competenza l’AXA con atto notificato
al solo L., chiedendo che, nell’eventualità che lo strumento di gravame
venisse ritenuto inammissibile, per la ritenuta, perdurante operatività
della disposizione di cui all’art. 46 c.p.c., lo stesso venisse, in ogni
caso, trattato quale ricorso ordinario, trattandosi di pronuncia – quella
del Giudice di Pace – intervenuta in controversia di valore inferiore ai
due milioni di lire.
Non si costituiva il L., mentre il P.G., in sede di requisitoria scritta,
chiedeva che, ritenuto il ricorso inammissibile sub specie dell’art. 42
c.p.c. siccome indirizzato avverso una pronuncia del giudice di pace, lo
stesso venisse, peraltro, ritenuto convertibile in ricorso ordinario.
All’udienza del 7 dicembre 2001, il procedimento veniva trattato in camera
di consiglio e questa Corte rinviava a nuovo ruolo, disponendo
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’isvap.
avendo la axa provveduto all’incombente, la causa perveniva all’odierna
udienza, per la sua trattazione pubblica.
Costituitasi, l’ISVAP, rilevata l’inammissibilità – in sé – del
regolamento di competenza, e d’altronde la sua terzietà ormai rispetto al
presente giudizio ove il gravame venga trattato come ricorso ordinario per
Cassazione (e ciò in forza del non impugnato capo dell’impugnata sentenza
relativo alla sua estromissione dal giudizio), formula – ad ogni buon
conto – in riferimento all’ipotesi di una ritenuta riviviscenza della sua
posizione di parte, ricorso incidentale teso a far valere e a far
dichiarare la nullità dell’atto di citazione introduttivo siccome
formulato nei suoi confronti, per assoluta indeterminatezza e vaghezza del
titolo di avvenuta evocazione in giudizio.
Ha depositato memoria illustrativa la AXA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il ricorso
principale proposto dall’AXA e quello incidentale subordinato proposto
dall’ISVAP.
Premesso come il ricorso principale, nella sua originaria formulazione di
regolamento di competenza, vada dichiarato inammissibile, stante, in tema
di pronunce del giudice di pace, la preclusione posta, dall’art. 46 c.p.c.,
nondimeno – giusta, del resto, esplicita richiesta contenuta nel ricorso
medesimo – esso si rende suscettibile di essere trattato come ricorso
ordinario per cassazione, concorrendo – nella fattispecie – in esso, i
requisiti sia di forma che di sostanza previsti dall’art. 360 c.p.c.
Riguardato sotto un tal punto di vista, il ricorso risulta articolato
sulla base di tre motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 33 CPV
L. 287/90, DEGLI ARTT. 5, 7 e 38 C.P.C. in relazione all’art. 360, n. 2,
c.p.c.;
2) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 316, 318 C.P.C IN
RELAZIONE AGLI ART.. 163, 164 C.P.C. PER INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA,
in riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.
III) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 295 C.P.C,, in relazione
all’art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.
A sostegno del I motivo 1’AXA deduce che, essendo nella prospettazione del
L. il comportamento illecito di essa AXA da individuare immediatamente
nell’aumento illecito del premio, ma mediatamente nell’essersi esso così
determinato per l’effetto della partecipazione all’ illecito accordo
anticoncorrenziale, il risarcimento del danno troverebbe la sua effettiva
ragion d’essere nella violazione dell’art. 2 della legge 287/90 vietante
gli accordi anticoncorrenziali e sanzionante gli effetti dei medesimi.
Conseguentemente opererebbe la previsione di cui all’art. 33 cpv. della
legge suddetta individuante il giudice competente nella Corte di Appello (
di Torino o di Bari a seconda che si privilegi il foro del convenuto o
quello de]. luogo in cui è stata sottoscritta la polizza ), e si
delineerebbe l’incompetenza funzionale e per territorio del giudice di
pace di Acquaviva delle Fonti.
A sostegno del II motivo l’AXA deduce invece la (già rappresentata in sede
di originaria comparsa di risposta) nullità dell’atto di citazione in
relazione alla incomprensibilità a suo dire — del preteso “aumento del
costo della polizza”, stimato dall’attore “presuntivamente” pari “al 20%
del costo totale del premio versato”, sia in relazione alla
indeterminatezza del riferimento alla polizza il cui premio sarebbe stato
aumentato illegittimamente, sia per l’assoluta genericità del preteso
aumento illecito, del quale non veniva fornita la minima giustificazione
sia fattuale che quantitativa.
Rileva l’AXA come la risposta offerta dal giudice di pace sul punto,
sarebbe del tutto tautologica, tanto più alla luce del profilo per cui due
erano le polizze coinvolte temporalmente ( una, vigente — con effetto dal
2/9/99 - al momento della pubblicazione della decisione dell’ANTITRUST; ed
un’altra, vigente — con effetto dal 2/9/2000 — al momento della
notificazione dell’atto di citazione).
Rileva altresì l’AXA, come l’attore ( ed il Giudice, con lui) non si
farebbe carico affatto di giustificare perché mai l’aumento illecito
dovesse essere determinato presuntivamente nel 20%, a fronte
dell’eccezione di corretta applicazione della tariffa vigente ( e
bloccata, per il rinnovo del 2/9/2000, in relazione al D.L. n. 70/2000
convertito in legge n. 137/2000 ).
A sostegno del III motivo ( non pi ripreso però poi in sede di memoria
illustrativa finale ) la parte ricorrente lamenta infine, il mancato
accoglimento della istanza rivolta a conseguire la sospensione del
giudizio nell’attesa della definizione del giudizio introdotto innanzi al
TAR ed avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento dell’Autorità
Antitrust, irrogativo della sanzione.
Premessa l‘inammissibilità del III motivo (con il. quale la ricorrente
lamenta la mancata sospensione del giudizio nell’attesa della definizione
di quello pendente innanzi al TAR del Lazio in ordine alla impugnativa del
provvedimento dell’Antitrust), non rendendosi suscettibile di ricorso per
regolamento di competenza (e perciò neppure di una sua eventuale
conversione in ricorso ordinario per cassazione) il provvedimento del
giudice di merito che neghi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.,
va sottolineato come, anche ove riguardato sotto il punto di vista dei
primi due motivi, il ricorso proposto dalla AXA non possa trovare alcun
accoglimento.
Ed infatti, quanto al primo dei due motivi, va premesso innanzitutto come,
al di là dei termini ancora fluidi che caratterizzano l’ ( ancora recente
ed acerbo ) dibattito relativo alla portata effettiva ( anche ne gli
aspetti relativi ai limiti soggettivi di legittimazione al loro esercizio
) delle azioni contemplate dal secondo comma dell’art. 33 della legge n.
287190 ( caratterizzate dalla conseguente cognizione esclusiva -in un
unico grado di merito - della Corte d’Appello territorialmente competente
in ragione dei criteri di cui agli artt. 19 e ss. c.p.c. ), con
particolare riguardo all’azione risarcitoria, esso dibattito
parallelamente alle conclusioni emerse, del resto, sia nella pionieristica
esperienza statunitense che, già nel. 1890, conosceva lo “SHERMAN ACT”,
sia nell’ordinamento “comunitario”, sia nelle singole esperienze
ordinamentali nazionali proprie di quel più generale contesto storico del
mondo occidentale che ha conosciuto le forme più avanzate di espressione
dell’economia di mercato — consente intanto di fissare delle prime
conclusioni di massima proprio in relazione al profilo della capacità e
legittimazione del consumatore finale ad avvalersi dello strumento
risarcitorio nei riguardi dell’avvenuta violazione dei divieti posti,
nelle singole legislazioni speciali nazionali, a tutela della concorrenza
e del mercato; conclusioni che si rivelano di segno sostanzialmente
negativo.
Rispetto a tali conclusioni si impone intanto una premessa: non vengono —
ovviamente — in alcun modo in discorso opzioni angustamente e miopamente
inquadrative dei fenomeni del mercato e della concorrenza, che finiscano
in qualche modo per ignorare come, ovviamente, il consumatore finale
rappresenti egli stesso un termine imprescindibile di riferimento del più
generale fenomeno del mercato, il quale ultimo acquisisce esso stesso
finale senso proprio in funzione dello sbocco dei beni e dei servizi
prodotti, presso i consumatori finali.
Gli interrogativi sono, invece e piuttosto, di carattere più generale e si
conducono a penetrare -al di là degli auspici ricorrentemente formulati,
in molteplici sedi in ordine ad un certo tipo di conclusioni -i contenuti
più propri dei singoli ordinamenti nazionali e degli strumenti normativi
concretamente elaborati a tutela della “concorrenza” e del mercato”, per
indagarne gli istituti al fine di ricostruirne le reali articolazioni ed i
conseguenti riflessi operativi.
Su questo piano, ciò che parrebbe senz’altro cogliersi nello stesso
impianto della legge n. 287/90, fin dalla illuminante premessa
‘inquadrativa” contenuta nell’ art. 1 (“Le disposizioni delta presente
legge. in attuazione dell’art 41 delta a tutela e garanzia del diritto di
iniziativa economica, si applico alle intese, agli abusi di posizione
dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono…) è una
caratterizzazione della stessa che, assumendo pur sempre nella stessa
delineazione concreta degli strumenti operativi (vedi, ad esempio tanto
per venire al tema dei cd. “cartelli”, evocato nella presente controversia
— la stessa scelta normativa, consacrata nell’ultimo comma dell’art. 2 e
nel secondo comma dell’art. 33 di privilegiare una tecnica di incidenza
“repressiva” affidata, quanto al piano più propriamente “civilistico”,
allo strumento della “nullità” delle “intese” ) la prospettiva
privilegiata dell’”impresa” quale termine comunque principale del
dinamismo del “mercato”, tende ad assicurare le condizioni per il più
pieno e libero esprimersi della “concorrenza”, considerata in un modello
che faccia conto, comunque, dei principi del “liberiamo” -come il fattore
imprescindibile per l’esprimersi delle potenzialità e delle capacità del
“mercato”.
E’ in questa luce che si iscrivono - altresì - gli stessi divieti di cui
all’art. 2, i quali assumono essi stessi la prospettiva privilegiata del
modello dell’“impresa”, e della concorrenza quali fattori - appunto - da
preservare rispetto a tutta una serie di eventi perturbativi quali le
possibili intese ed i possibili accordi fra singole imprese, aventi la
capacità di alterare il gioco delle condizioni per il formarsi della
domanda e dell’offerta, e per il permanere o per l’ingresso delle singole
imprese nel mercato: divieti rispetto ai quali poi la stessa legge n..
287/90 delinea, in sede di art. 33, gli strumenti sanzionatori, i quali
non possono conseguentemente non corrispondere essi stessi,
strutturalmente, a tale prospettiva ispiratrice; il che si rende più che
mai palese - ad esempio - in relazione alla, espressamente evocata - nel
secondo comma dell’art. 33 - conseguente azione volta a conseguire sul
piano civilistico una dichiarazione giudiziale di nullità delle “intese”
in questione; dichiarazione rispetto alla quale - non a caso - si
renderebbe difficilmente configurabile, ad esempio, già sul piano fattuale,
per l’intrinseca impossibilità di conseguirne un qualsiasi diretto
riflesso (data la strutturazione di per sé stessa naturalmente meramente
“obbligatoria” delle “intese”), una qualsivoglia soglia di interesse in
testa a soggetti che non siano essi stessi partecipi di quello stesso
livello operativo, e rivestano invece la mera veste di consumatori finali,
non potendo in alcun modo reagire su di essi l’esistenza in sé delle
“intese”, le quali - come strumento tecnico operativo - risultano
concepite, in quanto tali, solo in funzione di chi appunto( le imprese )
le possa concludere, e le abbia nel concreto concluse, ed apparendo,
invece, al riguardo, il possibile ruolo del consumatore finale, chiamato
piuttosto ad esaurirsi nella sollecitazione dell’esercizio dei loro poteri
da parte degli organi individuati dalla stessa legge n. 287/90 in quella
che si rivela la sua componente più propriamente “pubblicistica”.
Così ricostruiti i termini, le caratterizzazioni strutturali e le finalità
ispiratrici della disciplina di cui alla legge n. 287/90, non si vede come
mai rispetto ad essi potrebbe rendersi stravagante il solo strumento
risarcitorio previsto in stretta connessione con le azioni di nullità e di
“inibitoria” - dal medesimo secondo comma dell’art. 33; strumento il quale
non può di conseguenza - non lasciare presupporre esso stesso una
tipologia di danni strettamente connessa alle tematiche dell’impresa e
della sua presenza nel mercato.
Ciò finisce - del resto - per porsi in una linea di più generale
continuità con le caratteristiche strutturali della disciplina codicistica
della concorrenza ( art. 2595 e sa. c.c. ) così come riletta, nel tempo,
alla luce della Costituzione; disciplina la quale non contempla la
legittimazione attiva dei singoli consumatori finali.
Né ciò equivale a postulare - di fatto - l’irrisarcibilità assoluta dì
ogni e qualsiasi delle eventuali ricadute estreme di quelle intese vietate
dal legislatore in sede di 1. n. 287/90, sul “consumatore finale” (
ricadute realizzantisi nel momento in cui quest’ultimo realizza la forma
tipica di accesso al mercato che gli è propria entrando in contatto con la
singola impresa “professionista), ma solo che:
a) da un lato - tale risarcibilità non si configurerà per il solo fatto -
in sé - che, a monte della singola operazione conclusa dal consumatore
finale si ponga, dal lato dell’impresa, l’intesa vietata, rendendosi
invece necessario che, nel concreto, il rapporto instauratosi fra il
consumatore finale e l’impresa si connoti, in tutto o in parte, nello
specifico, per i caratteri della ( naturalmente, specificamente da
comprovare) antigiuridicità, per l’avvenuta violazione di uno specifico
diritto soggettivo vantato da quest’ultimo; diritto soggettivo il quale, a
sua volta e naturalmente, per tutte le considerazioni sopra svolte, non
potrà però di certo farsi discendere dal solo fatto in sé della
pregressamente intervenuta “intesa vietata”;
b) da un altro lato, l’azione risarcitoria eventualmente spettante,
rivestirà, per ciò stesso, i caratteri ordinari di un’ordinaria azione di
responsabilità soggetta agli ordinari criteri di competenza, e non quelli
dell’azione ex art. 33, secondo comma della L. n. 287/90, rimessa, in
quanto tale, alla cognizione esclusiva della Corte di Appello in unico
grado di merito.
Ciò premesso in linea generale ed astratta, va sottolineato come, nel
concreto della specifica fattispecie portata all’esame di questa Corte ( e
di ciò costituisce riscontro diretto - del resto - la stessa concreta
articolazione della domanda formulata dal L., come derivabile dallo stesso
contenuto sostanziale dell’atto introduttivo ( che questa Corte è chiamata
a conoscere direttamente siccome - per i profili della dettata violazione
delle norme processuali sulla competenza -può prendere visione diretta
degli atti), vada escluso che l’attore stesso abbia inteso, di fatto,
davvero attivare il tipo di domanda risarcitoria delineata - appunto - nel
secondo comma dell’art. 33 della legge n. 287/90, rendendosi essenziali -
come già - visto - ai fini della configurabilità delle azioni in oggetto:
a) una domanda la quale transitando per la valutazione della nullità della
singola “intesa vietata” dall’art. 2 della stessa legge, o dell’avvenuto
abuso di posizione dominante previsto dall’art. 3, tenda a conseguire
correlatamene il risarcimento dei danni direttamente derivatine secondo
quelli che sono i correnti criteri di individuazione del nesso di
causalità; b) la deduzione di un profilo di diretta ed imme diata
incidenza causale della intesa ritenuta vietata o dell’abuso, nella
produzione del danno lamentato, il quale si deve rendere effetto immediato
e diretto della intesa medesima, e non di fenomeni che, pur attenendo alla
vita del mercato, si pongano solo a valle, in quanto mediati dal concreto
comportamento tenuto dalle singole imprese nella gestione di singoli e
specifici rapporti intessuti direttamente con i singoli consumatori;
rapporti già presidiati in quanto tali dalla loro logica giuridica
interna.
Si dà il caso, infatti, che, nella fattispecie, al di là del tenore
testuale di taluni riferimenti contenuti anche nella prima sezione della
verbalizzazione di udienza dell’attore del 21 novembre 2000, la deduzione
stessa del supposto “accordo di cartello” si riveli, nella sua sostanza,
vaga e generica nei contenuti, così conte sostanzialmente vaga si riveli
la esplicitazione dei termini di diretto riverbero dell’accordo in
questione, nella determinazione del concreto livello tariffario
conosciuto, nella sua vicenda, dal L.; tanto da collocare, nei fatti,
l’accordo in questione sul mero sfondo dell’accaduto, e da concentrare
piuttosto il nucleo problematico dei termini giuridici della vicenda sul
problema della legittimità, o meno - nell’ambito del rapporto contrattuale
relativo ad una po lizza che (fra l’altro) la stessa AXA precisa essere
stata oggetto di “rinnovo” e non di stipula ex novo (e perciò già di per
sé presidiata dalle specifiche pattuizioni regolanti le condizioni di
rinnovo alla scadenza) - dell’ aumento del premio di polizza praticatogli.
La collocazione dell’aumento di premio, nell’ambito di uno specifico
rapporto contrattuale già in atto e fatto oggetto di nero rinnovo fra le
parti, toglie, fra l’altro, ulteriore incidenza alla tesi (sviluppata
peraltro dalla ricorrente solo in sede di memoria, e Comunque di per sé
non decisiva), relativa alla configurabilità - nello specifico - della
avvenuta e dedotta violazione, non già di un’obbligazione contrattuale, ma
di una sorta dì più generale ( ma non ulteriormente esplicato, ed in ogni.
caso di portata ben più generale rispetto a quella che si pretendesse di
collegare puramente e semplicemente alla posizione del consumatore finale
rispetto ai divieti di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 287/90) diritto
assoluto alla libera determinazione dei contenuti del contratto.
Ed infatti risultano da tempo superate ( sia in dottrina che in
giurisprudenza) quelle prospettive tese a vedere, in termini alternativi
ed inconciliabili fra loro, l’esistenza di uno specifico rapporto
obbligato rio ed il caratterizzarsi, in relazione ad esso, anche di forme
di responsabilità c.d. extracontrattuale”.
Né va trascurato - sempre in tema di interpretazione della domanda
formulata in concreto dal L. - come lo stesso attore, se da un lato ha
evocato in giudizio I’ISVAP (manifestamente estranea ad ogni - per le sue
stesse competenze istituzionali - possibile ingerenza in dedotti accordi
di cartello), non abbia poi evocato in giudizio le altre società
assicuratrici partecipi del dedotto accordo di cartello e formuli - anzi -
specifica domanda finale volta a conseguire ( nei confronti - ovviamente -
della sola AXA) il “rinnovo del contratto in corso”, alle condizioni di
prezzo giusto.
Nessuna delle indicate violazioni degli artt. 33 L.287/90, 5 e 38 c.p.c.
si rende pertanto configurabile nella fattispecie.
Del pari inaccoglibile si rivela il motivo del ricorso, posto che esso, al
di là della sua formulazione apparente, genericamente tesa a denunciare un
vizio di violazione di legge, si rivela in realtà teso, del tutto
inamissibilmente, a provocare, in questa sede di legittimità, null’altro
che un sindacato di puro merito circa la valutazione compiuta dal giudice
di pace allorché ha ritenuto esauriti, nel la fattispecie, gli estremi che
identificano i requisiti di compiutezza della domanda; valutazione rimessa
al giudice di merito e che si rende del tutto insindacabile in sede di
legittimità, ove motivata con percorso logico giuridico immune da vizi
logico giuridici. Va, al riguardo, ancora una volta ribadito - tanto più
in relazione al giudizio chiamato a svolgersi davanti al giudice di pace,
il quale si caratterizza per la riduzione al minimo dei termini di
formalizzazione dell’atto introduttivo - come aspetto del tutto distinto
rispetto al profilo della compiutezza della domanda si riveli quello della
davvero compiuta articolazione di tutti i profili che, in via di mera
ipotesi possano condurre, nel concreto, al suo effettivo accoglimento.
Quanto poi al profilo per cui il giudice di pace, nell’ambito della sua
pronuncia avrebbe omesso di giustificare perché mai la misura dell’aumento
illecito debba intendersi determinabile presuntivamente nel 20%, va da sé
che nessuna pronuncia decisiva del merito della controversia il giudice di
pace avendo adottato, la doglianza sì riveli del tutto inammissibile
siccome del tutto esulante dai termini concreti della pronuncia impugnata
la quale ha assunto a suo oggetto il mero vaglio delle eccezioni
preliminari, lasciando - natural mente - del tutto impregiudicato l’esito
finale della controversia vista nel suo merito.
Il rigetto del ricorso principale rende del tutto assorbito il motivo di
ricorso incidentale formulato solo in via gradata e subordinata
dall’ISVAP; ISVAP — del resto - la cui presenza nella presente fase del
giudizio è stata provocata (attraverso l’ordine di integrazione del
contraddittorio) in ragione di profili di litisconsorzio meramente
processuale inerenti al solo profilo della dedotta violazione delle norme
sulla Competenza, non essendo invece stata fatta oggetto di impugnazione
in sè il capo della sentenza relativa all’estromissione dell’ISVAP dal
giudizio.
Ricorrono giusti motivi per un’integrale compensazione delle spese
processuali relative a questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara
assorbito quello incidentale. Compensa le spese dì questa fase del
giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Suprema
Corte di Cassazione Il 27 giugno 2002.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Depositata il 9 dicembre 2002
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