Notifiche a mezzo posta - E' sufficiente la consegna all'ufficiale giudiziario (Corte costituzionale – sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477 )
Corte costituzionale – sentenza
20-26 novembre 2002, n. 477
Presidente
Ruperto - Relatore Marini
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo,
della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
promosso con ordinanza del 2 febbraio 2002 dalla Corte di cassazione sul ricorso
proposto da Rizzacasa Giovambattista contro ENEL s.p.a., iscritta al n. 134 del
registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di costituzione di Rizzacasa Giovambattista;
udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Annibale
Marini;
udito l’avvocato Claudio Chiola per Rizzacasa Giovambattista.
Ritenuto in fatto
1.La Corte di cassazione, con
ordinanza depositata il 2 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82 (Notificazioni di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari), «richiamato implicitamente dall’articolo 149 Cpc, nella parte in
cui fa decorrere la notifica dell’atto da notificare dalla data della consegna
del plico al destinatario, anziché dalla data della spedizione».
Il medesimo giudice aveva precedentemente sollevato, nei termini di cui sopra e
nel corso dello stesso procedimento, questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 149 del codice di procedura civile come interpretato dalla
giurisprudenza «nel silenzio del dettato normativo». Questione dichiarata
manifestamente inammissibile, con ordinanza 322/01, non avendo la Corte
rimettente «assolto l’onere di verificare, prima di sollevare la questione di
costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un
significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi
di legittimità costituzionale».
Il giudice a quo precisa ora che l’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82,
nel disporre che «l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita
notificazione», non lascerebbe spazi interpretativi e non consentirebbe,
dunque, soluzioni ermeneutiche diverse da quella, costituente diritto vivente,
secondo la quale gli effetti della notificazione a mezzo posta si produrrebbero,
anche per il notificante, solo con la consegna del plico al destinatario da
parte dell’agente postale.
Sulla base di tale premessa, il rimettente assume che la disciplina censurata
sarebbe lesiva dell’articolo 24 della Costituzione in quanto ostacolerebbe, fino
a vanificarlo sostanzialmente, l’esercizio del diritto di impugnazione a chi,
risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la
notificazione, si avvalga della notificazione a mezzo posta, adempiendo
tempestivamente alle formalità previste dall’articolo 149 del codice di
procedura civile e dalla legge 890/82, ma «restando nondimeno esposto alla
disorganizzazione di Uffici pubblici, quali quelli postali che sono soltanto
strumenti ausiliari dell’amministrazione della Giustizia».
Le norme impugnate - ad avviso del medesimo rimettente - non esprimerebbero,
d’altro canto, una regola generale dell’ordinamento, considerato che la
notificazione effettuata ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura
civile si perfezionerebbe, invece, alla data di spedizione della raccomandata
con avviso di ricevimento, così come sarebbe del resto previsto per la
notificazione dei ricorsi amministrativi e per le notificazioni eseguite
nell’ambito del contenzioso tributario.
Il ricorso al servizio postale in materia di notificazioni di atti giudiziari
risulterebbe, dunque, diversamente disciplinato in relazione a fattispecie
analoghe, escludendosi solo in alcuni casi, e non in altri, l’esposizione della
parte notificante al rischio del disservizio postale. Con conseguente violazione
del principio di eguaglianza garantito dall’articolo 3 della Costituzione.
2.- Si è costituito in giudizio Giovambattista Rizzacasa, ricorrente nel
giudizio a quo, il quale preliminarmente sottolinea la sicura ammissibilità
della questione in quanto sostanzialmente diversa da quella dichiarata
manifestamente inammissibile con l’ordinanza 322/01.
Nel merito, secondo la parte privata, verrebbero nella specie in considerazione
due distinte esigenze: quella di assicurare la certezza del diritto, per cui
l’impugnativa dovrebbe essere esercitata entro precisi limiti temporali, e
quella di garantire il diritto di difesa del destinatario dell’atto notificato.
La prima delle due esigenze - secondo la stessa parte - potrebbe essere
adeguatamente soddisfatta facendo riferimento alla data di presentazione del
ricorso all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre solo ai fini della
seconda occorrerebbe avere riguardo al momento della effettiva consegna
dell’atto al destinatario.
Siffatta distinzione sarebbe, d’altro canto, ben presente nella giurisprudenza
di questa Corte, così come il principio secondo cui gli effetti derivanti
dall’operato della pubblica amministrazione non possono risolversi nella
menomazione del diritto di difesa della parte incolpevole.
Se si volesse, poi, richiamare, in contrapposizione al diritto di difesa del
notificante, l’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici, dovrebbe
allora considerarsi - ad avviso sempre della parte privata - che il principio di
ragionevole durata del processo, di cui al novellato articolo 111 della
Costituzione, impone di disciplinare le cadenze temporali del processo stesso in
modo da consentire l’agevole esercizio del diritto di difesa.
Il sacrificio del diritto di difesa a favore della rapidità del processo
potrebbe, dunque, essere giustificato solamente in conseguenza di condotte
omissive della parte processuale e non già in relazione a ritardi od omissioni
riferibili all’operato della pubblica amministrazione, cui il cittadino-attore
sia obbligato a rivolgersi.
La disciplina dettata dall’articolo 140 del codice di procedura civile e quella
relativa alle notifiche in materia di ricorsi amministrativi e nell’ambito del
contenzioso tributario costituirebbero poi - sempre secondo la parte privata -
adeguati termini di comparazione ai fini del giudizio di legittimità
costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.
Conclude dunque la parte per l’accoglimento della questione «e, in subordine,
per l’adozione di una sentenza interpretativa del combinato disposto
dell’articolo 149 Cpc e dell’articolo 4 legge 890/92 (recte: legge 890/82) che
consenta un’adeguata tutela del diritto di difesa, affermando che lo scopo della
notifica per posta è legittimamente raggiunto nel momento in cui vengono
realizzati gli adempimenti formali gravanti sulla parte intimante».
Considerato in diritto
1.- La Corte di cassazione dubita,
in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità
costituzionale degli articoli 149 del codice di procedura civile e 4, comma
terzo, della legge 890/82 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
nella parte in cui dispongono che gli effetti della notificazione a mezzo
posta decorrono, anche per il notificante, dalla data di consegna del plico al
destinatario anziché dalla data della spedizione.
Tale disposizione si porrebbe in contrasto sia con la garanzia costituzionale
del diritto di difesa, in quanto esporrebbe il notificante, pur incolpevole, al
rischio del disservizio postale, sia con il principio di eguaglianza, in quanto
- in materia di notificazioni di atti giudiziari o di ricorsi amministrativi -
altre norme dell’ordinamento attribuirebbero invece rilevanza esclusiva alla
data di spedizione dell’atto.
2.- In via preliminare, va affermata la proponibilità della presente questione
di costituzionalità, in quanto essenzialmente diversa, sia sotto l’aspetto
normativo che argomentativo, da quella proposta nello stesso giudizio e
dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con l’ordinanza 322/01.
La questione in esame, infatti, oltre ad avere un oggetto solo parzialmente
coincidente con quello della precedente (con la quale veniva impugnato il solo
art. 149 del codice di procedura civile), si fonda sulla premessa della
impossibilità di una diversa opzione interpretativa e non risulta, dunque, come
l’altra, censurabile sotto il profilo della mancata ricerca di una
interpretazione alternativa rispetto a quella sospettata di illegittimità
costituzionale.
3.- Nel merito la questione è fondata.
3.1.- Il rimettente muove dalla premessa secondo la quale l’inequivoco tenore
testuale dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82 non consentirebbe
interpretazione diversa da quella del perfezionamento della notificazione, anche
per il notificante, alla data di ricezione del plico da parte del destinatario.
Tale premessa - pur opinabile nei termini assoluti in cui è formulata, come del
resto dimostra la rimessione della predetta questione interpretativa alle
Sezioni unite da parte di altra sezione della stessa Corte di cassazione - è,
peraltro, conforme ad un orientamento da tempo consolidato del giudice di
legittimità e tale, dunque, da poter essere senz’altro assunto a base della
presente decisione.
3.2.- Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di notificazioni
all’estero, che gli articoli 3 e 24 della Costituzione impongono che «le
garanzie di conoscibilità dell’atto, da parte del destinatario, si coordinino
con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di
un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso»
ed ha, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente obbligata della
questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal «principio della
sufficienza [...] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla
disponibilità del notificante» (sentenza 69/1994).
Principio questo che, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni
tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo
palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del
notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di
specie - dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo
notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale)
e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della
notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto
riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente
imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’umaster
aafficiale giudiziario, essendo la
successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente
postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del
notificante medesimo.
Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del
perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto,
attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella
stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Ed è
appena il caso di sottolineare, al riguardo, che la possibilità di una scissione
soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio risulta
affermata dalla stessa legge 890/82, laddove all’articolo 8 prevede, secondo
l’interpretazione vigente, che, nel caso di assenza del destinatario e di
mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la
notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego
presso l’ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego
stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza. Confermandosi in
tal modo la necessità che le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente
illegittime nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per
il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario
anziché alla data, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
per questi motivi la Corte Costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 149 del codice di procedura civile e dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.