Procedura civile - Richiesta di nuove deduzioni istruttorie - Termine prima udienza di trattazione o sua prosecuzione - (Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 25 novembre 2002 n. 16571)
(Corte di cassazione - Sezione III civile - 25 novembre 2002 n. 16571)
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 4/3/1996,
Peter Wxxxxxxxxxxx ed Erika Ssssssssss convenivano davanti al Pretore di Massa
Marittima il notaio Antonino Dxxxxxxxxxxx per sentirlo dichiarare inadempiente
all'obbligo, discendente da contratto di mandato, di provvedere alla liberazione
dalle ipoteche di un immobile oggetto di compravendita dal medesimo rogata, e
conseguentemente condannare al pagamento della somma di L. 32.953.956 che gli
istanti avevano dovuto corrispondere ai creditori ipotecari.
Il convenuto resisteva, contestando l'avvenuto conferimento dell'incarico.
Il pretore, con sentenza del 18/6/1997, accoglieva la domanda.
Pronunciando sull'appello del notaio, il Tribunale di Grosseto lo accoglieva e
rigettava la domanda, sul rilievo che doveva ritenersi non provato il
conferimento dell'incarico, poiché le prove sulle quali il pretore aveva fondato
la sua decisione non erano ammissibili, perché tardivamente dedotte.
Considerava:
– che alla prima udienza di comparizione ex art. 180 c.p.c., il pretore aveva
rinviato all'udienza del 29/5/1996 per la comparizione personale delle parti e
per gli altri adempimenti da svolgere nella prima udienza di trattazione di cui
all'art. 183 c.p.c.;
– che, non essendosi potuto espletare in tale udienza l'interrogatorio libero
delle parti, stante la loro assenza, il pretore, su richiesta del difensore del
convenuto, aveva rinviato all'udienza del 12/6/1996 per la precisazione delle
conclusioni;
– che solo in tale udienza il difensore degli attori - che non aveva indicato
nella citazione i mezzi di prova dei quali intendeva avvalersi - con foglio
separato aveva richiesto l'ammissione di prove testimoniali e
dell'interrogatorio formale del convenuto;
– che il pretore aveva concesso termine alla controparte per replicare alle
richieste istruttorie e rinviato all'udienza del 3/7/1996, nella quale il
difensore del convenuto aveva eccepito la tardività delle nuove istanze
istruttorie;
– che l'eccezione era stata disattesa dal pretore, che aveva ammesso le prove,
sul rilievo che l'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c. non prevede la decadenza
dell'attore, che non abbia indicato i mezzi di prova nell'atto di citazione,
dalla facoltà di indicarli in seguito;
– che, ad avviso del tribunale, erroneamente le nuove prove erano state ammesse,
poiché la preclusione istruttoria relativa alla richiesta di nuovi mezzi di
prova si era già verificata nell'udienza di trattazione di cui all'art. 183,
nella quale le parti non avevano chiesto il termine di cui al comma 5, né il
termine per indicare nuovi mezzi di prova di cui all'art. 184 c.p.c.;
– che non era condivisibile l'opinione dottrinale secondo cui il giudice,
all'udienza di prima trattazione, deve necessariamente rinviare ad una
successiva apposita udienza per le deduzioni istruttorie, in quanto contrastante
con l'argomento letterale evincibile dall'art. 183, comma 5, che depone nel
senso della non automaticità della fissazione dell'udienza ex art. 184,
riservandola alla sola ipotesi della concessione del doppio termine per la
trattazione scritta;
– che, di conseguenza, stante la non necessarietà dell'udienza ex art. 184, le
preclusioni istruttorie non si verificano in sede di prima udienza di
trattazione solo nelle ipotesi in cui siano stati chiesti i termini di cui
all'art. 183, comma 5, oppure quelli di cui all'art. 184: ipotesi nella specie
non verificatesi.
Avverso la sentenza il Wxxxxxxxxxxx e la Ssssssssss hanno proposto ricorso per
cassazione.
Ha resistito, con controricorso, il Dxxxxxxxxx
Motivi della decisione
1. Il resistente ha eccepito
l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.
2. L'eccezione è infondata.
La procura, conferita a margine del ricorso e recante la menzione del ricorso
per cassazione, presenta carattere di specialità, sia per il collegamento
materiale con l'atto, sia per l'espressa menzione del tipo di impugnazione.
3. Con l'unico mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
183, 184 e 187 c.p.c. ed omessa considerazione degli artt. 277 e 279 c.p.c.,
assume il ricorrente che erroneamente il tribunale ha ritenuto che le
preclusioni istruttorie in sede di prima udienza di trattazione non si
verificano solo nelle ipotesi in cui siano stati chiesti i termini di cui
all'art. 183, comma 5, oppure quelli di cui all'art. 184.
Sostiene:
– che la tesi implica una indebita commistione tra facoltà attinenti alla fase
di trattazione con facoltà che si pongono in momenti logicamente successivi,
perché afferenti la fase istruttoria;
– che occorre aver riguardo non già all'art. 183, ma all'art. 184, dal quale si
evince che il processo, nella fase successiva alla trattazione, può imboccare
tre possibili percorsi, rispettivamente costituiti: a) dalla immediata
rimessione al collegio della causa, ritenuta matura per la decisione senza
bisogno dell'assunzione dei mezzi di prova ai sensi dell'art. 187, la cui
applicazione è fatta salva dall'art. 184, comma 1; b) dall'immediata pronuncia
sulla rilevanza ed ammissibilità dei mezzi di prova proposti; c)
dall'assegnazione, su istanza di parte, del termine perentorio per le nuove
deduzioni istruttorie;
– che, nella specie, il pretore, nella prima udienza di trattazione, aveva
scelto la prima delle tre vie e rinviato ad altra udienza per la precisazione
delle conclusioni;
– che dal combinato disposto degli artt. 187, comma 4, 277, comma 2, e 279,
comma 2, n. 4 - che regolano l'ipotesi in cui il collegio, non definendo il
giudizio, rimetta le parti davanti al giudice istruttore, il quale, su istanza
di parte, assegna i termini di cui all'art. 184 non concessi prima della
rimessione al collegio - si desume che nel caso in cui la rimessione al collegio
avvenga senza assunzione di mezzi di prova non si verifica alcuna preclusione
sul piano istruttorio;
– che, nella specie, il pretore, avendo successivamente preso atto
dell'erroneità della valutazione compiuta circa l'immediata rimessione della
causa in decisione, aveva correttamente riaperto la fase istruttoria del
giudizio, poiché dalla sua decisione derivavano conseguenze del tutto identiche
a quelle previste nel caso di retrocessione del giudizio dalla fase decisoria
davanti al collegio a quella istruttoria.
4. Il motivo non è fondato.
4.1. La questione sulla quale deve pronunciarsi questa S.C. riguarda
l'individuazione del momento oltre il quale non è più consentito alle parti
l'esercizio della facoltà, prevista dall'art. 184, comma 1, di produrre
documenti e indicare nuovi mezzi di prova.
4.2. Il previgente art. 184 del codice, inserito in uno schema di processo
(conseguente alla riforma del 1950) nel quale la definizione del thema
decidendum e del thema probandum era suscettiva di evolversi, senza la
previsione di sbarramenti intermedi, sino al momento della rimessione della
causa al collegio, consentiva alle parti di chiedere nuovi mezzi di prova fino
all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel nuovo processo civile, disciplinato dalla legge n. 353 del 1990 e successive
modifiche, che lo configura come processo suddiviso per fasi successive (la fase
preparatoria, la fase istruttoria e la fase decisoria) alle quali si correlano
preclusioni all'esercizio dei poteri processuali, la facoltà delle parti di
chiedere nuovi mezzi di prova, ad avviso del Collegio deve invece essere
esercitata, a pena di decadenza, formulando l'istanza di assegnazione del
termine per ulteriori deduzioni istruttorie di cui all'art. 184, comma 1, in un
momento ben preciso, che va individuato nel momento in cui si conclude la fase
di trattazione preparatoria e si apre, senza soluzione di continuità, la fase
istruttoria (ovvero si verifica l'immediato passaggio alla fase decisoria, ai
sensi dell'art. 187).
Confortano tale affermazione le considerazioni che seguono.
4.3. La fase di trattazione preparatoria si svolge (oltre che nella udienza di
prima comparizione di cui all'art. 180, dedicata alla verifica della regolarità
del contraddittorio) nella prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 (che
va «in ogni caso» fissata, come ha ritenuto questa S.C. con sent. n. 6808/00).
Udienza di prima trattazione che è dedicata (oltre agli incombenti costituiti
dall'interrogatorio libero delle parti, dal tentativo di conciliazione, dalla
richiesta di chiarimenti e dalla indicazione, da parte del giudice, delle
questioni rilevabili d'ufficio: art. 183, commi 1, 2 e 3) alla definizione del
thema decidendum e del conseguente thema probandum, anche con l'introduzione di
elementi di novità rispetto a quanto allegato negli atti introduttivi,
consistenti, per l'attore, nella proposizione delle domande ed eccezioni che
siano conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal
convenuto, o nella formulazione della richiesta di chiamare in causa un terzo,
se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, e, per entrambe le parti,
nella precisazione e modificazione di domande, eccezioni e conclusioni (art.
183, comma 4), e, come sarà più avanti precisato, anche nella indicazione di
nuovi mezzi di prova.
Le menzionate facoltà di introdurre elementi di novità nel processo debbono, di
regola, essere esercitate in forma orale nel corso della prima udienza di
trattazione.
Tuttavia, l'art. 183, comma 5, prevede che il giudice, se richiesto, può
consentire alle parti di esercitare con memorie scritte, da depositare entro
termini perentori, le suindicate attività; e dispone che, con la stessa
ordinanza, il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184.
Nel caso in cui sia stata concessa l'appendice scritta, quindi, la prima udienza
di trattazione non si esaurisce, ma è destinata a proseguire nella udienza che
il giudice fissa ai sensi dell'art. 183, comma 5.
E che si tratti di una prosecuzione, con immutata natura, della prima udienza di
trattazione, è dimostrato dal fatto che, avendo le parti scelto di affidare
l'introduzione di elementi di novità a memorie scritte (destinate, per un verso,
a precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte,
e, per altro verso, a replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate
dell'altra parte ed a proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande
ed eccezioni medesime), è, con tutta evidenza, ancora aperta la fase destinata
alla definitiva determinazione del thema decidendum e del conseguente thema
probandum, che in ordine logico necessariamente precede l'adozione dei
provvedimenti concernenti la fase istruttoria di cui all'art. 184 (fatta salva
l'applicazione dell'art. 187, con immediata rimessione della causa in
decisione).
Ora, una volta terminate le attività di allegazione finalizzate alla definizione
del thema decidendum e del thema probandum, nel corso della prima udienza di
trattazione, ovvero nel corso dell'eventuale successiva udienza che ne
costituisce prosecuzione nel caso previsto dall'art. 183, comma 5, inizia, senza
soluzione di continuità, e senza necessità di disporre un rinvio ad altra
apposita udienza (rinvio che i primi quattro commi dell'art. 183 non prevedono,
mentre quello previsto dal comma 5 si risolve, come già detto, in una mera
prosecuzione dell'udienza di prima trattazione), la fase istruttoria destinata
in primo luogo alla valutazione della rilevanza ed ammissibilità dei mezzi di
prova proposti, e successivamente alla loro assunzione (nei modi e nei termini
previsti dagli artt. 202 c.p.c. e 81 d.a. c.p.c.).
È quindi in tale momento che si aprono le varie ipotesi di sviluppo, sul piano
istruttorio, del processo delineate dall'art. 184, comma 1, e cioè: a) il
giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di
istruttoria, ne dispone l'immediata rimessione al collegio, in applicazione
dell'art. 187, comma 1 (ed egualmente dispone nelle ulteriori ipotesi di cui ai
commi 2 e 3 di cui si dirà più avanti); b) il giudice, previa valutazione della
loro ammissibilità e rilevanza, ammette i mezzi di prova proposti; c) le parti
hanno facoltà di richiedere l'assegnazione di un termine entro il quale produrre
documenti e indicare i nuovi mezzi di prova, nonché di altro termine per
l'eventuale indicazione di prova contraria, e l'accoglimento dell'istanza
determina l'esigenza del rinvio ad altra udienza in data successiva alla
maturazione dei termini, che l'art. 184, comma 2, qualifica perentori.
4.4. Non può essere condivisa la tesi, affermata da una parte della dottrina,
secondo cui, una volta determinati definitivamente il thema decidendum ed il
thema probandum, il giudice dovrebbe fissare una nuova udienza, appositamente
dedicata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 184.
4.4.1. La tesi non trova sostegno nell'art. 183, comma 5, poiché, come già
rilevato, l'udienza che deve essere fissata a seguito della concessione
dell'appendice di trattazione scritta costituisce mera prosecuzione della prima
udienza di trattazione, ed anzi l'espressa previsione che in tale udienza
dovranno essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 184, e cioè i
provvedimenti attinenti alla fase istruttoria (salva l'applicazione dell'art.
187), conferma che l'art. 184 è destinato ad operare nell'ambito della udienza
di trattazione di cui all'art. 183 (sia nel caso in cui si svolga in unica
udienza, secondo l'ipotesi normale, sia nel caso in cui si protragga in una
udienza successiva, in conseguenza della disposta appendice di trattazione
scritta).
4.4.2. La tesi avversata contrasta altresì con quanto prevede l'art. 184.
Ad avviso del Collegio, la norma, la cui rubrica recita «Deduzioni istruttorie»,
non regola una specifica udienza che deve necessariamente seguire la prima
udienza di trattazione, ma si limita ad enumerare, nel comma 1, i provvedimenti
che il giudice può adottare, una volta chiusa la fase destinata alla definitiva
determinazione del thema decidendum e del thema probandum, e quindi nel corso
dell'udienza a ciò destinata, ed a prevedere, nel comma 3, che, nel caso in cui
vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre entro un
termine perentorio assegnato dal giudice i mezzi di prova che si rendono
necessari in relazione ai primi.
Quest'ultima previsione mal si concilia con l'ipotizzata apposita udienza per le
deduzioni istruttorie che dovrebbe immediatamente seguire la prima udienza di
trattazione, dal momento che il potere del giudice di disporre d'ufficio i mezzi
di prova che il codice gli riserva (previsti dall'art. 218, relativo
all'ispezione; dall'art. 257, relativo alla chiamata dei testi de relato; dagli
artt. 240 e 241 concernenti il giuramento suppletorio ed estimatorio; dall'art.
191, sulla consulenza tecnica disposta d'ufficio; dall'art. 281-ter, secondo cui
il giudice nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica,
può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le
parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in
grado di conoscere la verità) non incontra preclusioni e può quindi essere
esercitato in qualunque momento della fase istruttoria, anche in momenti
successivi all'espletamento delle prove richieste dalle parti, come di regola
anzi dovrebbe avvenire, poiché la gran parte dei mezzi di prova suindicati
presuppone che le prove dedotte dalle parti siano state non soltanto richieste,
ma anche espletate.
E ad eguale conclusione negativa circa la necessaria collocazione dei
provvedimenti sulle deduzioni istruttorie nell'ambito di una apposita udienza si
deve pervenire in relazione alle tre ipotesi menzionate dall'art. 184, comma 1,
che trovano tutte corretta sistemazione nell'ambito dell'udienza di trattazione
di cui all'art. 183 (o in quella che prosegue ex art. 183, comma 5), e non
postulano che per la loro attuazione debba essere fissata altra udienza.
Al riguardo può rilevarsi quanto segue.
4.4.2.1. L'immediata rimessione della causa in decisione, ex art. 187, comma 1,
presuppone che la causa sia ritenuta matura per la decisione, senza necessità di
istruttoria, e sarebbe incongruo prevedere che il giudice debba compierla in una
apposita udienza dedicata alle deduzioni istruttorie, dal momento che
l'eventualità in esame si fonda sulla esclusione dell'esigenza stessa di
svolgere una istruttoria.
Né sembra corretto scindere tale ipotesi inserendola nell'udienza di
trattazione, dalle altre due, predicando solo per queste una udienza apposita,
poiché l'art. 184, comma 1, va unitariamente considerato.
Tanto più che anche le ulteriori ipotesi di immediata transizione alla fase
decisoria previste dai commi 2 e 3 dell'art. l87 (che l'art. 184 comma 1,
richiama senza porre distinzioni), relative alla rimessione al collegio della
decisione su questioni preliminari di merito, quando la decisione su di esse
possa definire il giudizio, ovvero su questioni attinenti alla giurisdizione o
alla competenza o ad altre pregiudiziali, trovano logica collocazione
nell'ambito della prima udienza di trattazione, una volta definito il thema
decidendum.
4.4.2.2. Ed egualmente attratta nell'ambito della udienza di trattazione è
l'attività del giudice dedicata alla ammissione, previa valutazione della loro
ammissibilità e rilevanza, dei mezzi di prova «proposti»: e cioè dei mezzi di
prova già enunciati negli atti introduttivi e di quelli formulati nel corso
della stessa udienza di trattazione, nella quale le parti hanno facoltà di
indicare mezzi di prova del tutto «nuovi» - e ciò avverrà nel caso in cui
provvedano ad ovviare a precedenti omissioni, come è loro consentito, poiché
nessuna sanzione è prevista nel caso di mancata formulazione dei mezzi di prova
nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta -, ovvero mezzi di prova
«ulteriori e diversi» rispetto a quelli già articolati; mezzi «nuovi» o
«ulteriori e diversi» la cui deduzione non è condizionata dall'effettiva
emersione di novità nella udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183, comma
4, poiché la necessità di un collegamento non è desumibile dall'ampia
formulazione dell'art. 184.
L'attrazione va affermata sia perché tale attività si pone in alternativa
all'immediata rimessione della causa in decisione ex art. 187, comma 1, da
adottare nella prima udienza di trattazione (v. n. 4.4.2.1.), sia perché,
essendo state compiutamente «proposte» al giudice le istanze istruttorie, il
differimento dell'esame in altra udienza (non previsto dalla norma in esame)
sarebbe in contrasto con l'esigenza di sollecitudine, che trova espressione nel
principio della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.).
4.4.2.3. Analoghe considerazioni valgono infine per la terza delle eventualità
previste dall'art. 184, comma 1, concernente l'istanza della parte diretta a
conseguire l'assegnazione di un termine entro il quale produrre documenti ed
indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione
di prova contraria: riservare una apposita udienza per la semplice richiesta di
un termine ulteriore per svolgere nuove deduzioni istruttorie risulta in palese
contrasto con le esigenze di economia processuale.
Consegue che la facoltà delle parti di chiedere l'assegnazione di un termine per
nuove deduzioni istruttorie deve essere esercitata nella prima udienza di
trattazione (o nel corso della sua prosecuzione ex art. 183, comma 5), in
coincidenza con la conclusione della fase di definizione del thema decidendum e
del thema probandum, e l'apertura, senza soluzione di continuità, della fase
istruttoria secondo le modalità previste dall'art. 184. L'accoglimento
dell'istanza imporrà il rinvio «ad altra udienza», successiva alla prima udienza
di trattazione (o a quella in cui la trattazione prosegue ex art. 183, comma 5).
4.5. Si tratta di facoltà che deve essere esercitata, nei termini suddetti, a
pena di decadenza. La norma non enuncia espressamente tale sanzione, ma essa
discende dal sistema, incentrato sulle preclusioni, e dalla considerazione che,
se è soggetta a termini perentori la formulazione di nuovi mezzi di prova per la
parte che abbia proposto tempestivamente l'istanza, a maggior ragione deve
essere sanzionata con la decadenza l'inerzia della parte.
4.6. La sanzione della decadenza, d'altra parte, non sembra contrastare con il
diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost., sia perché, nel nuovo processo,
l'esercizio dei poteri istruttori delle parti è ampiamente garantito dalla
indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi (citazione e comparsa di
risposta), dalla facoltà di indicare «nuovi» o «ulteriori» mezzi di prova (nei
sensi sopra precisati) nella prima udienza di trattazione, ed infine dalla
facoltà di richiedere i termini di cui all'art. 184, commi 1 e 2, sia perché
l'art. 184-bis consente alla parte che dimostra di essere incorsa in decadenze
(ivi compresa quella concernente la indicazione di nuovi mezzi di prova) per
causa ad essa non imputabile di chiedere al giudice istruttore di essere rimessa
in termini, sia perché, per comune opinione, la preclusione non si verifica in
relazione ai fatti sopravvenuti.
5. Così precisati i termini della questione, la decisione adottata dalla
sentenza impugnata risulta esatta.
Nella fattispecie, in primo grado, l'attore, che non aveva indicato i mezzi di
prova nell'atto di citazione, non ha chiesto, pur avendone facoltà (v. n.
4.4.2.2.), nuovi mezzi di prova nel corso della prima udienza di trattazione,
né, infine, in detta udienza ha chiesto termine per indicarli ai sensi dell'art.
184, comma 1, ma, avendo il giudice rinviato per la precisazione delle
conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione ai sensi dell'art. 187,
comma 1, ha richiesto nuovi mezzi di prova nell'udienza di precisazione delle
conclusioni; mezzi di prova che il pretore ha ammesso, nonostante l'opposizione
del convenuto, che aveva eccepito l'intervenuta decadenza, fondando poi su di
esse l'accoglimento della domanda.
Correttamente quindi il tribunale, pronunciando sull'appello del convenuto,
incentrato sulla inammissibilità dei nuovi e decisivi mezzi di prova, ha
ritenuto illegittima l'ordinanza con la quale il pretore li aveva ammessi, sul
rilievo che la loro deduzione era tardiva, poiché era già maturata la
preclusione nell'udienza di prima trattazione.
Così pronunciando il tribunale si è infatti uniformato al principio ora
enunciato da questa S.C.
6. È opportuno precisare, ad integrazione della motivazione adottata dal giudice
di appello, ed in replica alle argomentazioni svolte nel motivo di ricorso, che,
una volta maturata la preclusione in sede di prima udienza di trattazione, il
pretore non poteva, ritornando sui suoi passi, ammettere le prove revocando
l'ordinanza con la quale aveva invitato le parti a precisare le conclusioni: il
principio secondo cui le ordinanze sono sempre revocabili o modificabili dal
giudice che le ha pronunciate (art. 177, comma 2) non può operare quando per
effetto della revoca sia resa inoperante una decadenza già verificatasi, poiché
il giudice non può disporne.
E non vale sostenere che il pretore si sarebbe limitato ad anticipare gli
effetti previsti dall'art. 187, comma 4, secondo cui, qualora il collegio, nella
fase decisoria, provveda a norma dell'art. 279, comma 2, n. 4, i termini di cui
all'art. 184, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati
dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui;
tale pretesa anticipazione deve infatti ritenersi del tutto preclusa
all'istruttore, trattandosi di effetti strettamente correlati ad un determinato
esito della fase decisoria, e precisamente all'ipotesi in cui il collegio, nella
fase decisoria, non condivida le previsioni poste a fondamento dell'ordinanza di
rimessione adottata dall'istruttore, con conseguente necessità del ritorno della
causa in istruttoria.
7. In conclusione, il ricorso è rigettato.
8. La novità della questione costituisce giusto motivo per compensare le spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.