TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa M.Teresa Spanu, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3524 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 1997, promossa da

..........., in proprio e nell’interesse di ............., elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. P.Congiu, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione,

attori

contro

................., in persona del legale rappresentante, con sede in .....ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. .........., che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo unitamente agli avv.ti .............,

convenuta

All'udienza del 23-11-99 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli attori: voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione:

1)accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per l’inesatta e mancata esecuzione del contratto di viaggio di cui in premessa e per l’effetto

2)condannare la convenuta all’integrale risarcimento dei danni subiti dagli attori così come indicati al capo 8 della premessa, per l’ammontare che sarà accertato, anche con valutazione equitativa, nel corso del giudizio;

3)con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Nell'interesse della convenuta: voglia il Tribunale, contrariis reiectis:

1)respingere le domande proposte dai signori ............. con atto di citazione notificato in data 20-9-97 perché infondate in fatto e diritto;

2)IN VIA ISTRUTTORIA, senza inversione dell’onere della prova, ordinare alle linee aeree Garuda Indonesia ed al Ministero dei Trasporti francese e/o all’amministrazione francese dei servizi aereo portuali di fornire infomarzioni circa le cause che hanno determinato all’aereoporto di Parigi in data 21-3-1997 la cancellazione dei voli della liena aerea Garuda Indonesia con destinazione Bali;

3)Con vittoria di spese ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20-9-97 ............ hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale .............. al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell’inesatto adempimento di un contratto avente ad oggetto la vendita di un pacchetto turistico.

Hanno assunto gli attori di aver acquistato dal tour operator ..............., con contratto 11-3-97, un pacchetto turistico per un soggiorno a Bali, comprendente il trasporto aereo andata/ritorno, la sistemazione in hotel per 7 notti e la prima colazione, per un prezzo complessivo di lire 4.800.000, interamente pagato prima della partenza;

che nei documenti informativi non era indicata la sosta intermedia di circa 2 ore a Bangkok e che era stato eseguito anche uno scalo a Parigi, provocando un ulteriore ritardo nell’arrivo a Bali di circa 7 ore ed una riduzione della permanenza nel luogo di destinazione;

che, infine, il viaggio di ritorno con la linea aerea indonesiana Garuda era stato cancellato ed avevano dovuto acquistare due biglietti dalla compagnia Lufthansa per Roma, perdendo la coincidenza per Cagliari prevista per le ore 8,45.

La convenuta si è costituita in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Ha sostenuto la società venditrice del pacchetto turistico che il volo di andata era stato garantito come volo diretto cioè senza mutamento di aereomobile e non senza esclusione di scali.

La medesima ha, inoltre, affermato di non essere responsabile della soppressione del volo di ritorno, dovuto a cause tecniche, del tutto imprevedibili.

La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

I fatti dedotti dagli attori sono rimasti pacifici in causa; la convenuta, infatti, non ha contestato nè il ritardo ulteriore di circa sette ore provocato dalla scalo a Parigi nel volo d’andata né la soppressione del volo di ritorno della linea aerea indonesiana Garuda.

Occorre, pertanto, verificare se tali fatti siano imputabili al tour operator che ha posto in vendita il pacchetto turistico e se costituiscano danno risarcibile in favore degli acquirenti-viaggiatori.

La fattispecie de quo è regolata dal decreto legislativo 17-3-1995 n. 111, emanato in esecuzione della Direttiva CEE 90/314; tale normativa, unitamente alla legge n. 1084/77 riferita alla categoria generale dei contratti di viaggio, ha per oggetto “i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso…venduti od offerti ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle ventiquattrore” (art. 2), per i quali sia stato organizzato il trasporto, l’alloggio e servizi turistici non accessori rispetto ai primi, con riguardo ad almeno due di questi elementi.

Il contratto di vendita del viaggio a forfait deve essere redatto in forma scritta ed in termini chiari e precisi (art. 6); devono, inoltre, essere comunicate per iscritto, prima dell’inizio del viaggio, “gli orari, località di sosta intermedia e coincidenze” (art. 8 c. 2 lett. a).

Infine, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno – anche derivante dal fatto di altri prestatori di servizi dei quali si siano avvalsi - nel caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte, salvo dimostrino l’impossibilità derivante da causa a loro non imputabile (artt. 14 e 16, ove è contemplata l’eventualità del fatto di un terzo comunque imprevedibile ovvero del caso fortuito e della forza maggiore).

Incombe sul consumatore l’onere di provare il fatto della mancata o inesatta prestazione rispetto alle previsioni contrattuali, mentre il venditore per liberarsi dalla propria responsabilità deve dimostrare l’interruzione del nesso di causalità ovverossia la mancanza di colpa per intervento di una causa imprevedibile nelle diverse possibilità del fatto del terzo, del caso fortuito e della forza maggiore, secondo il meccanismo generale delineato dall’art. 1218 c.c., che pone a carico del debitore l’onere di provare di non aver potuto adempiere correttamente l’obbligazione per cause a lui non imputabili (nel senso che la prova deve comprendere anche la mancanza di colpa, dovendosi altrimenti presumere tale situazione soggettiva, v. Cass. civ. sez. I, 19-8-96 n. 7604; mentre la semplice difficoltà anche sopravvenuta, eventualmente in termini di maggiore onerosità, non esonera il debitore dall’adempimento).

Nella specie i fatti esposti dagli attori, come già rilevato, sono pacifici tra le parti:

1)scalo a Parigi nel viaggio di andata; la società convenuta ha sostenuto che il ritardo così accumulatosi, rispetto alla durata prevista del volo fino alla destinazione prefissata, era stato determinato dalla necessità di prendere a bordo dei passeggeri rimasti in quella città per un’improvvisa cancellazione di un altro volo della linea Garuda verso Bali.

In realtà la sosta in Francia non costituisce certo caso fortuito né forza maggiore o ancora fatto provocato dall’azione di terzo impeditiva dell’esatto adempimento, intesi come evento eccezionale non prevedibile come verosimile secondo la scienza ed esperienza maturata nel settore dei trasporti aerei;

Pertanto, alcuna rilevanza assumono le richieste in via istruttoria, già rigettate con ordinanza del 18-5-99 in quanto inammissibili così come formulate, posto che comunque non proverebbero i fatti costitutivi delle ipotesi di esonero da responsabilità.

La circostanza dell’imbarco di passeggeri non inclusi nel pacchetto turistico ceduto agli attori non può essere posta a carico dei consumatori in questione e pregiudicarli nel godimento del viaggio così come contrattualmente individuato, sia sotto il profilo della determinazione dell’oggetto del contratto, sia relativamente al principio di esecuzione secondo buona fede. Non è, inoltre, dimostrato e neppure allegato che tale “soccorso” ad altri passeggeri integrasse gli estremi della vis maior cui resistit non potest.

Lo scalo non previsto ha comportato una perdita per gli attori, avendoli privati di una parte del tempo da trascorrere presso la destinazione della vacanza, la cui durata era stata determinata al momento dell’acquisto del pacchetto.

In ordine allo scalo a Bangkok, previsto nella tratta ordinaria dalla compagnia aerea Garuda, della cui prestazione in qualità di vettore, la società convenuta si era avvalsa, si deve osservare che il contratto e la documentazione informativa fornita ai consumatori non conteneva alcuna indicazione di tale scalo (v. produzioni di parte attrice) e che la definizione di “volo diretto” accolta dalla convenuta è da ritenersi perlomeno ambigua, in quanto non consente di individuare in modo specifico – come invece era fatto obbligo in base alla normativa sopra citata – le località di sosta intermedia, in ossequio al principio della trasparenza delle condizioni contrattuali ed a tutela della libertà negoziale del consumatore, né tale sosta era stata comunicata per iscritto prima dell’inizio del viaggio (art. 8 cit.).

Per effetto dello sosta non prevista (Parigi) ed in considerazione della mancata indicazione dello scalo nella rotta di normale percorrenza (Bangkok), gli attori hanno perduto una giornata di permanenza nel luogo di vacanza, già pagata alla società convenuta, e tale perdita deve essere risarcita, con valutazione equitativa, quale ritardo apprezzabile nell’adempimento così come oggettivamente determinato secondo buona fede, ai sensi degli artt. 1218-1223-1226 c.c., in misura proporzionale alla durata complessiva del viaggio, detraendo dal valore dei sette giorni venduti uno non goduto, pari a lire 685.714 (lire 4.800.000 : 7).

2)Cancellazione del volo di ritorno a mezzo della compagnia Garuda con destinazione Roma.

L’impedimento ad imbarcarsi nell’orario previsto, servendosi del biglietto già pagato, ha comportato per gli attori l’ulteriore spesa di altri due biglietti aerei dalla compagnia Lufthansa, pur non riuscendo a prendere la coincidenza indicata in contratto Roma-Cagliari e rientrando quindi con ritardo rispetto al tempo programmato.

La cancellazione del volo per motivi tecnici non può essere automaticamente valutata forza maggiore, dovendo comunque il venditore dimostrare l’impossibilità di sostituire l’aereomobile con altro idoneo a viaggiare, né fatto imprevedibile, poiché appena una settimana prima si era appunto verificata un’altra cancellazione per il viaggio proveniente da Parigi.

Ritiene questo giudice di riconoscere agli attori il diritto al rimborso delle somme pagate per l’acquisto dei biglietti Lufthansa, nella misura documentata di lire 2.977.743; tale somma costituisce, infatti, una perdita subita dai consumatori in conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (art. 1223 c.c.), avendo gli stessi già pagato il prezzo del trasporto per il viaggio di ritorno.

D’altro canto, se pure gli acquirenti del pacchetto avessero usufruito della prosecuzione del viaggio predisposta da parte dell’organizzatore (v. documentazione agli atti), quest’ultimo non sarebbe stato esonerato dalla responsabilità e contestuale risarcimento dei danni, a norma dell’art. 17 c. 2 D.L.vo 111/95.

La società ............. è tenuta, inoltre, a risarcire il danno derivante dal fastidio derivante dall’inesatta esecuzione, c.d. danno da vacanza rovinata”, in modo distinto dal decremento patrimoniale subito.

Tale specie di danno consiste negli emotional distresses, collegati al mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore , secondo la previsione dell’art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 1970, resa esecutiva in Italia con la sopra citata l. 1084/77, richiamata dall’art. 16 D.L.vo n. 111/95, ove si menziona la responsabilità per danni diversi da quelli alla persona e la misura massima del quantum risarcibile, in assenza di specifica pattuizione (v. sul punto Trib. Torino 8-11-96).

L’art. 13 della Convenzione su citata ritiene il venditore responsabile per “qualunque pregiudizio” subito dal viaggiatore, potendosi intendere ricompresa la lesione all’integrità psico fisica creata dal disagio provato in vacanza a causa del mancato o inesatto adempimento del venditore.

Previsione analoga è contenuta nel contratto di viaggio sottoscritto dalla ..................: gli artt. 16 e 17 stabiliscono che “l’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute” e che il limite di detto risarcimento non può “essere superiore all’indennità risarcitoria prevista dalle convenzioni internazionali…in ogni caso il risarcimento per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di 5.000 franchi oro germinal” (art. 13 C.I.C.V.).

L’apprezzamento del danno in questione trova riscontro nella previsione a contrario dell’art. 2059 c.c., che sancisce la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali nei soli casi determinati dalla legge.

Trattasi, come è evidente, di principio generale, dettato in materia di risarcimento del danno, a cui è consentito fare ricorso, anche in via analogica per la responsabilità contrattuale, che pone il limite della tassatività dei danni risarcibili ipotizzati dalla legge, come nella fattispecie del contratto di viaggio.

Il danno de quo, da liquidarsi secondo equo apprezzamento, può essere nella specie accordato nella misura di lire 600.000 (lire 300.000 x 2), avuto riguardo al valore per un giorno del pacchetto acquistato a forfeit.

La società convenuta deve, dunque, essere condannata al pagamento della somma di lire 4.263.457(lire 685.714 + lire 600.000 + lire 2.977.743) a titolo di risarcimento dei danni in favore degli attori.

Trattandosi di obbligazione di valore, l'importo predetto va adeguato, sulla base degli indici pubblicati dall'Istituto centrale di statistica per il calcolo dell'aumento del costo della vita nel periodo tra il 29-3-97 e la data della decisione, per il mutato potere di acquisto della moneta, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.

La convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma predetta, con rivalutazione monetaria nella misura indicata, a titolo di risarcimento del danno.

Agli attori è inoltre dovuto il risarcimento del lucro cessante derivato dalla mancata disponibilità della somma dal momento in cui l’hanno spesa.

Con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, quando come nel caso di specie la liquidazione può essere effettuata, sia pure in via equitativa, con riferimento al valore perduto dal creditore alla data del fatto, da un lato è dovuto a quest'ultimo un adeguamento al momento della decisione che tenga conto della svalutazione monetaria intervenuta, e, dall'altro, il danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, e cioè il lucro cessante derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria medesima, sempre secondo quanto previsto dagli artt. 1226/2056 c.c. (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712).

Quanto alla rivalutazione, può farsi in genere riferimento alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che costituiscono in giurisprudenza gli indici più utilizzati per la determinazione della perdita della capacità di acquisto della moneta nazionale.

Al fine dell'individuazione e quantificazione del danno provocato dal ritardato adempimento, per contro, può farsi riferimento, anche in assenza di prova di un danno di diversa, ed eventualmente di maggiore entità, ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via generale, di diversi parametri.

Attingendo al notorio, ed in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza anche del Tribunale di Cagliari, può presumersi che gli attori, nel periodo in esame, avrebbero investito il denaro in titoli di Stato o in depositi bancari, lucrando un interesse medio annuo che può valutarsi pari al cinque per cento.

Conseguentemente, il danno da inadempimento è liquidabile, in via equitativa, tenendo conto di quanto risulterebbe dall'applicazione di un interesse di tale misura sull’importo originaro, aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio su base giornaliera dell'incremento ISTAT intervenuto tra il 29-3-97 e la data della decisione.

La convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma indicata, a titolo di risarcimento per la mancata disponibilità delle somme.

La convenuta deve inoltre essere condannata al pagamento degli interessi in misura legale sulle somme sopra indicate, dalla data della decisione a quella del pagamento.

La società convenut deve, inoltre, essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1)condanna .............. al pagamento, in favore degli attori della somma di lire 4.263.457, oltre interessi al tasso del 5% annuo su tale importo, aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio su base giornaliera dell'incremento ISTAT intervenuto tra il 29-3-97 e la data della decisione;

2)condanna ................ al pagamento in favore degli attori degli interessi in misura legale sulle somme sopra determinate dalla data della decisione sino al saldo;

3)condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali, che liquida in complessive lire 3.408.200, di cui lire 1.500.000 per diritti di procuratore e lire 1.440.000 per onorari di avvocato, oltre accessori.

Cagliari, 9-03-2000

IL GIUDICE