Ricordiamo che il Dpr del 26 aprile 1986 n.131 non consentiva il rilascio di originali copie ed estratti di documenti soggetti a registrazione se non dopo il pagamento della tassa di registro.

Facevano eccezione solo gli atti e documenti giurisdizionali richiesti per la prosecuzione del giudizio, ai fini di un provvedimento giurisdizionale, per la trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari, per la omologazione e quelli che il P.U. era tenuto per legge a depositare nei pubblici uffici.

Con la sentenza della Consulta oggi puņ essere richiesta copia degli atti giurisdizionali anche al fine di dare inizio al procedimento esecutivo.