La Corte, dando una propria interpretazione ad un vecchio contrasto solo dottrinario circa la natura parziaria e non definitiva della sentenza che accerti il diritto alla divisione nonché al progetto di ripartizione rispetto alla pronuncia che determini in concreto i beni da assegnare, afferma la definitività della sentenza che risolva congiuntamente tutte le questioni insorte tra i condividenti relative sia al diritto che allo stesso progetto di riparto, qualificando come meramente esecutiva la successiva attività.
Consegue l'inammissibilità dell'eventuale riserva d'appello.