![]()
prot.n. Ostia lì 28.2.2007
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA DI
OSTIA
Dirigente Ufficiali Giudiziari
Dott.Giovanni Rinaldi
Direttore di Cancelleria
Dott. Mauro Clementelli
Oggetto: l.8.2.2007 n.9 sospensione (fino al 15.10.2007) procedure esecutive per particolari categorie sociali
Onde prevenire situazioni di tensione e dubbi nel corso delle operazioni di rilascio in un ambito di elevata rilevanza sociale e dovendosi evitare che le tensioni scaturite dagli opposti primari interessi delle parti finiscano per essere addossate su chi svolge doverose funzioni istituzionali e d’ufficio, e riprendendo indicazioni in buona parte già note perché trattandosi di leggi sostanzialmente ripetitive chi scrive ha già in passato preso posizione sul contenuto delle stesse e dato lumi sulle modalità operative che ne scaturiscono, comunico e riassumo le istruzioni alle quali gli Ufficiali Giudiziari si dovranno attenere nell’espletamento dei loro compiti:
Ø la legge in oggetto presuppone che si verta in tema di rilascio per finita locazione il che presuppone e necessita che di questo e non di altro si tratti. Questo accertamento deve essere effettuato dall’Ufficiale Giudiziario che lo farà con esclusivo riferimento al titolo posto a base dell’esecuzione verificando che si tratti di un provvedimento di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo;
Ø in presenza di questo presupposto e laddove il conduttore abbia o con dichiarazione già comunicata alla cancelleria del Giudice ed all’ U.G., o direttamente con autocertificazione resa all’Ufficiale Giudiziario che procede , l’Ufficiale Giudiziario non deve sindacare in alcun modo il contenuto delle dichiarazioni, sospendendo l’esecuzione.
Il conduttore infatti non è onerato da alcun obbligo di allegazione o specificità delle dichiarazioni potendosi limitare a dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la sospensione dall’art.1 della stessa.
Gli atti non dovranno pertanto essere rimessi al Giudice.
Ø La dichiarazione per essere efficace (e consentire la sospensione dell’esecuzione) deve essere rilasciata esclusivamente dal soggetto titolare del contratto di locazione quale risultante dal provvedimento di rilascio. Qualsiasi altro soggetto diverso che assuma di essere titolare (per subentro o qualsiasi altro motivo) del contratto e di potere validamente opporre il suo titolo al procedente deve attivarsi con le forme appositamente previste dall’ordinamento e che sono l’opposizione all’esecuzione, l’opposizione tardiva alla convalida di sfratto e l’opposizione di terzo, a seconda dei casi. Solo nel caso in cui sia manifesta ed eclatante, nonché suffragata documentalmente l’opponibilità (si pensi ad un coniuge separato al quale è stato assegnato l’appartamento) l’Ufficiale Giudiziario potrà differire l’esecuzione per il tempo necessario perché sia proposto ricorso al Giudice al fine dell’accertamento del relativo diritto.
A fronte della autocertificazione è onere del locatore attivarsi presso il Giudice presentando ricorso (previamente notificato al conduttore che dovrà essere avvertito che entro dieci giorni dalla ricezione potrà presentare memorie scritte al Giudice e solo dopo tale termine depositato in cancelleria) per fare dichiarare:
Ø la insussistenza dei presupposti per la sospensione;
Ø la sussistenza a suo danno di analoghi e contrapposti motivi;
Ø la sopravvenuta necessità dell’appartamento (per il che si farà riferimento ai casi di cui all’art.3 comma primo lett. A della l.431/1998) dell’alloggio;
Il decreto del Giudice deciderà se l’esecuzione debba o meno procedere.
Fino a tale momento l’esecuzione resta sospesa.
E’ utile evidenziare che la legge prevede che alle procedure esecutive in questione (relative a contratti stipulati ai sensi della l.431/98 con i conduttori che si trovano nelle situazioni previste dalla legge in oggetto) si applica l’art.6 comma 4 della l. 431/98 e pertanto è facoltà del conduttore richiedere al Giudice che sia fissata una nuova data per l’esecuzione entro sei mesi da quella da differire.
Si tratta di norma generale e non transitoria che introduce in via definitiva (e quindi a valere per le esecuzioni fissate dopo il 15.10.2007) tale possibilità.
In altre parole fino al 15 ottobre 2007 le procedure in oggetto sono sospese, di diritto, alle condizioni previste dalla legge.
Successivamente il conduttore potrà richiedere al Giudice una proroga ai sensi e nei modi dell’art.6 cit.
Non è ammissibile altra interpretazione ché, diversamente, la previsione non avrebbe senso (ed invero voler ritenere che si abbia diritto ad una sola proroga priverebbe di utilità il ricorso all’art.6 431/1998 che consente una proroga più breve di quella prevista dall’art.1 della l.9/2007)
Si ricorda che a tale fine (art.6) il conduttore dovrà notificare al locatore il ricorso previamente depositato presso la cancelleria del Giudice contenente tutte le informazioni e allegazioni utili al riguardo ed inoltre l’avvertimento al locatore che entro dieci gironi dalla ricezione potrà presentare memorie scritte al Giudice.
L’esecuzione rimarrà sospesa dalla data del deposito fino al provvedimento del Giudice.
I termini di cinque e dieci giorni sono perentori. L’inosservanza del primo farà decadere la sospensione.
La cancelleria trasmetterà gli atti al Giudice solo dopo il decorso dei dieci giorni.
Si dispone che alla presente nota sia data pubblicità mediante pubblica affissione nei locali del Tribunale e davanti a quelli degli Ufficiali Giudiziari e si consente il rilascio all’utenza di copie a richiesta.
Il Consigliere Dirigente
dott. Massimo Moriconi