IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA
N. RG.1998-04 DISPOSITIVO N.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi
nella causa in grado di
appello
tra
Comune di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv.ti Giovanni Francesco Biasotti Mogliazza e Rodolfo Murra)
appellante
E
Cemagat srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv.to Franco Tassoni)
appellato
E
Co.Ge.S. Appalti srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Avv.to Massimo Fermanelli) appellata
E
Srl Italgas in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv.Marco Lorenzani)
appellata
E
Daniele Di Santo (avv.Roberto Nicodemi)
appellato
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appellante si rivolgeva al Tribunale di Roma Sezione Distaccata di Ostia evocando in giudizio i convenuti come sopra indicati e censurava la sentenza parziale emessa dal Giudice di Pace di Ostia in data 31.10.2003 n.1418 per le ragioni esposte nell’atto di citazione. Resistevano gli appellati chiedendo la conferma della sentenza. Tutte le parti chiedevano il favore delle spese.
All’esito della udienza di trattazione e senza necessità di particolare istruttoria orale potendo essere decisa la causa sulla base del materiale documentali in atti, viste le conclusioni dei procuratori delle parti che si riportavano ai rispettivi atti, il Giudice tratteneva all’udienza del 15.5.2006 la causa in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. Con ordinanza del 28.9.2006 il Giudice invitava il Comune di Roma a produrre il regolamento di organizzazione per l’esercizio di promuovimento del giudizio, resistenza alle liti, conciliazione e transazione Deliberazione n.182 del 27.1.2002.
L’atto veniva depositato e la causa trattenuta di nuovo in decisione.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che la procura conferita dal Vice Sindaco del Comune di Roma non fosse rituale per difetto di legittimazione non spettandogli tale potere, traendone le relative conseguenze.
L’appello, che ha censurato tale decisione, merita accoglimento.
Nel caso in esame la procura alle liti è stata conferita dal (vice) Sindaco del Comune di Roma, congiuntamente e disgiuntamente, agli avv.ti Scotto (Dirigente dell’Avvocatura Comunale) e Mogliazza.
Il Sindaco di Roma ha, secondo lo Statuto (approvato il 17.7.2000 delibera n.122), la rappresentanza legale e sostanziale del Comune (art.24 Il Sindaco è organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresenta l’Ente).
I dirigenti hanno dal loro canto la possibilità di promuovere giudizi e resistere agli stessi (art.34 quarto comma).
Allo stato non è più necessaria alcuna autorizzazione di Giunta.
La rappresentanza sostanziale e quella processuale, sono state legittimamente (dallo Statuto del Comune di Roma), in applicazione della legge (decr.legisl. 264/2000 sulle autonomi locali), separate nel senso che il Sindaco ha la prima ma non la seconda che compete ai soggetti di cui all’art.34 citato.
Le relative connesse facoltà debbano opportunamente essere nella pratica coordinate; sarebbe a dir poco fuorviante e paradossale che un qualsiasi dirigente del Comune, senza alcuna responsabilità amministrativo-politica, vale a dire del merito e del contenuto delle sue scelte, possa decidere insindacabilmente se agire o meno in giudizio, se resistere o meno in giudizio, se transigere, anche a fronte di procedimenti che impegnino ed espongano in modo rilevante il Comune, mentre colui che ha la vera rappresentanza del Comune e che risponde ai cittadini del bene e del male che a tale ente perviene non abbia alcuna voce in capitolo.
Ed infatti non è esattamente così che le norme vanno interpretate.
Nella formulazione dello Statuto comunale (art.34 4°) la previsione relativa ai poteri (in materia di promuovimento di giudizi, resistenza e conciliazione) da parte dei dirigenti risulta generica (come dire non viene specificato chi e che cosa, cioè quali dirigenti e per quali settori, in ordine alle cause da farsi o da subire); mentre l’art.1 del Regolamento di organizzazione per l’esercizio di promuovimento del giudizio, resistenza alle liti, conciliazione e transazione Deliberazione n.182 del 27.1.2002 specifica e prevede un potere generale di promuovimento delle liti da parte dell’Avvocato Capo dell’Avvocatura Comunale (idem per la resistenza in giudizio e la conciliazione e transazione). Sicché ogni qualvolta il Sindaco abbia conferito la procura al capo dell’Ufficio Legale del Comune (come in questo caso, all’avv.Scotto), la presenza in giudizio di quest’ultimo (e di altri difensori che lo affiancano, ed evidentemente da lui, che ne ha il potere, implicitamente, approvati e affiancati) costituisce soddisfacente adempimento della prescrizione dello Statuto e del Regolamento ed è idonea a evitare qualsiasi nullità.
Nonché esplicazione di quella coordinazione e concerto (nonché di buona amministrazione della cosa pubblica) del tutto ragionevole (viceversa essendo del tutto irrazionale una interpretazione che affermi che ogni azione legale, di qualsiasi importo e rilevanza, contro chiunque promossa, o da chiunque e comunque proposta, possa essere svolta o resistita del tutto al di fuori della conoscenza del Sindaco ed in definitiva all’insaputa del soggetto che ha la rappresentanza legale e sostanziale nonché politica del Comune) e prevista, in definitiva, dallo stesso regolamento citato (cfr. comma sesto).
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
Ed invero si reputa che onde evitare ulteriori contenziosi, che potrebbero sfociare in decisioni anche di questo Giudice di diverso segno, l’Amministrazione Comunale dovrà meglio e più puntualmente attuare le prescrizioni dello Statuto e del Regolamento (in particolare quanto previsto dagli artt.2,3 4 e 5), in particolare per quanto riguarda
Ø la presenza in giudizio del Capo dell’Avvocatura Comunale (ovvero del Dirigente dello specifico Settore coinvolto) che mutua il rispettivo diritto a promuovere o resistere in giudizio direttamente dalla legge e dalle fonti secondarie sopra citate e non dal Sindaco;
Ø la nomina di avvocati esterni che dovrà essere effettuata espressamente ad opera del Capo dell’Avvocatura Comunale e non dal Sindaco.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede,
· RIFORMA e annulla la sentenza appellata ; dichiarando la validità di tutti gli atti posti in essere dal Comune di Roma nel giudizio di primo grado e la nullità di qualsiasi atto compiuto dal giudice di pace successivamente alla sentenza parziale dal medesimo emessa;
· RIMETTE gli atti al Coordinatore dei Giudici di Pace di Ostia per la rinnovazione, previa assegnazione della causa, degli atti;
· COMPENSA le spese del giudizio.
Ostia lì 226.2.2007 Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi