Cambia ancora il processo civile con la recente legge 28 dicembre 2005, n. 263 recante ulteriori modifiche alla riforma già introdotta dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché dal decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modifiche, in legge 17 agosto 2005, n.168, in vista della imminente entrata in vigore fissata al 1° marzo 2006 dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 271.

A pochi giorni, dunque, dal via definitivo della cennata riforma, pare opportuno ripercorrere, sia pure brevemente e senza pretese di esaustività, le tappe fondamentali dell’intervento riformatore, analizzandone i punti salienti, segnatamente nell’ambito del processo di cognizione nonché di quello esecutivo e, infine, nella tutela cautelare, cui, come detto, sarà riservata, nei limiti della economia della presente sede, la nostra attenzione.

In via preliminare, occorre tuttavia segnalare, tra le più rilevanti innovazioni intervenute nelle disposizioni di attuazione, quella di cui all’art. 70-ter che, nel rinnovato testo, abilita l’attore ad invitare il convenuto a proseguire il giudizio nelle forme del rito societario e, in caso di invito accolto (e dunque di notificazione della comparsa di risposta nei termini all’uopo previsti), alla prosecuzione del processo nelle predette forme.

1. Ciò posto, l’intervento, di certo, di maggiore rilievo, inerente al processo di cognizione, riguarda il varo definitivo della rinnovata prima udienza di cui all’art. 183, il cui testo accorpa quasi interamente le norme in precedenza contenute negli artt. 180 e 184, in vista di una maggiore concentrazione, favorita dall’espletamento nella prima ed unica udienza (almeno in linea generale, salvo quanto di seguito indicato), quella appunto di “prima comparizione e trattazione della causa”, di tutte quelle attività in precedenza riservate alla apposita udienza ex art.180, oggi ormai non più prevista. Il riferimento è, ovviamente, alle attività concernenti la verifica del contraddittorio ed alla conseguente eventuale pronuncia dei provvedimenti di cui agli artt. 102, secondo comma, 164, secondo, terzo e quinto comma, 167, secondo e terzo comma, 182 e 291, primo comma, che, come detto, trovano ora collocazione nell’udienza di cui all’art. 183 e che, laddove si rendano necessari, importano la fissazione di una nuova udienza di trattazione, secondo quanto disposto dal comma secondo del novellato art. 183. Parimenti, la fissazione di una nuova udienza è prevista dal terzo comma nel caso in cui debba procedersi al tentativo di conciliazione di cui all’art. 185; in tale caso, infatti, qualora vi sia richiesta congiunta delle parti, il giudice istruttore fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. A tal fine, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, con procura conferita necessariamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (anche dal difensore della parte), contenente l’attribuzione al procuratore del potere di conciliare o transigere, al quale, peraltro, è richiesto di essere a conoscenza dei fatti di causa, essendo valutabile ai sensi del secondo comma dell’art. 116 la mancata conoscenza senza giustificato motivo. Quarto e quinto comma prevedono, poi, rispettivamente la possibilità per il giudice di richiedere alle parti i chiarimenti necessari, nonché di indicare le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, e per l’attore di proporre le domande e le eccezioni in conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, ovvero di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, nonché, da ultimo, per le parti di precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Di grande rilievo, infine, è la recente ulteriore modifica introdotta alla c.d. trattazione scritta, ora per il vero non più riservata unicamente alla mera trattazione nel senso più stretto del termine, già innovata dalle citate leggi di riforma, ed ora definitivamente riscritta dalla legge n. 263/2005, nella parte in cui prevede, nel novellato comma sesto, la concessione da parte del giudice, se richiesto dalle parti, di un termine di ulteriori trenta giorni per memorie limitate alla precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, cui segue un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate, per proporre le eccezioni che sono la conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali, nonché, infine, di un ulteriore termine di venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. Il settimo comma prevede poi, fermo restando il meccanismo dell’art. 187, che il giudice fissi l’udienza ex 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, stabilendo che, laddove il giudice provveda sulle richieste istruttorie fuori udienza, la relativa ordinanza vada pronunciata nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui, infine, questa disponga mezzi di prova d’ufficio, dovrà altresì contenere, giusta il disposto del comma ottavo, la previsione di un termine perentorio da assegnare alle parti per la deduzione di mezzi di prova che si siano resi necessari in relazione ai primi, nonché altro termine per il deposito di memorie di replica. Considerata, dunque, la consistente migrazione nell’art. 183 di buona parte delle disposizioni in precedenza contenute negli artt. 180 e 184, all’art. 180, rubricato “Forma della trattazione”, resta oramai il compito di rafforzare il principio della oralità della trattazione e conseguente necessità del verbale, laddove l’art. 184 si limita a prevedere che nell’udienza fissata con l’ordinanza di cui all’art. 183, settimo comma, il giudice istruttore procede alla assunzione dei mezzi di prova ammessi. Speculare alla nuova “prima udienza” di cui all’art. 183 è, infine, la modifica all’art. 167 c.p.c., nella parte in cui viene inserita una nuova barriera preclusiva inerente alle attività da compiersi da parte del convenuto nella comparsa di costituzione e risposta a pena di decadenza, non più limitate alla sola proposizione della domanda riconvenzionale, bensì anche alle “eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”. Parimenti modificato è, da ultimo, il termine dilatorio di cui all’art. 163-bis, tra la notifica della citazione ed il giorno della prima udienza elevato, rispettivamente, a novanta giorni, ovvero a centocinquanta giorni, a seconda che la notifica vada effettuata in Italia o all’estero, forse per consentire un ampliamento del termine di difesa concesso al convenuto per la predisposizione della comparsa di costituzione, tenuto conto dei rinnovati oneri difensivi su di esso gravanti a pena di decadenza.


Accanto ai predetti rinnovamenti di carattere strutturale del processo civile, la riforma prevede poi l’introduzione, in tema di comunicazioni, di rilevanti innovazioni, mediante la previsione dell’utilizzo di telefax e posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, all’uopo inserita sia nell’art. 133, ultimo comma, in tema di avviso di avvenuto deposito della sentenza da parte del cancelliere alle parti costituite, sia nell’ultimo comma dell’art.134, in tema di comunicazione alle parti costituite della ordinanza riservata, sia nell’art. 136, sia nell’art. 170 in tema di scambio e comunicazione di singoli atti nel corso del procedimento previa autorizzazione del giudice, sia nell’art. 176, sia, infine, nel decimo comma dell’art. 183, relativamente alla comunicazione dell’ordinanza di cui al settimo comma; a tal fine, il difensore deve indicare nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti. In tema, invece, di intimazione ai testimoni, ai sensi dell’art. 250, è prevista ora la possibilità che sia effettuata direttamente dal difensore della parte interessata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente copia del provvedimento di ammissione della prova e con onere, altresì, di depositare in cancelleria copia dell’atto con la ricevuta di ritorno e l’attestazione di sua conformità a quello inviato al testimone, ovvero di effettuare la predetta intimazione mediante telefax o posta elettronica. La recente legge n. 263/2005 inserisce, inoltre, alcune innovazioni anche in tema di notificazioni, novellando sia l’art. 145 relativo alle persone giuridiche, ampliando il novero delle persone abilitate a ricevere la notifica, inserendovi anche il portiere dello stabile in cui è la sede, nonché prevedendo la possibilità di procedere ai sensi degli artt. 138, 139 e 141, nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente, qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità nonché residenza, domicilio e dimora abituale, del pari estendendo tale previsione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati; nel caso, infine, di impossibilità a procedere nei predetti modi, la notificazione alla persona fisica che rappresenta l’ente può avvenire a norma degli artt. 140 o 143. Riguardo, invece, le notificazioni a mezzo del servizio postale, all’art. 149 è aggiunto un ultimo comma relativo al momento di perfezionamento della notifica, rispettivamente fissato al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, per il soggetto notificante, e al momento in cui si abbia legale conoscenza dell’atto, per il destinatario.

2. Consistenti innovazioni hanno, poi, interessato il processo esecutivo che, ad oggi, pare – unitamente a quanto già in precedenza rilevato – maggiormente segnato dall’intervento riformatore.

Cambia, in primo luogo, la norma relativa al titolo esecutivo (la cui notificazione dovrà necessariamente, ai sensi dell’art. 479, essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 ss c.p.c.) che, alla luce del più recente testo legislativo, conferma l’inserimento nella categoria delle scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, ma che tuttavia è arricchita, nell’ultimo comma, dalla prescrizione che il precetto deve contenere, in tale caso, la trascrizione integrale, ai sensi dell’art. 480, secondo comma, delle scritture private di cui sopra. Sempre in tema, invece, già il d.l. n. 35/2005 ha disposto che l’esecuzione forzata per consegna o per rilascio non possa aver luogo che in virtù di sentenze, provvedimenti ed atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, nonché atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ex lege, o di scritture private autenticate per obbligazioni di somme di denaro in essi contenute. Circa il rilascio di altre copie in forma esecutiva, invece, il novellato articolo 476 prevede una consistente pena pecuniaria da mille a cinquemila euro per cancelliere, notaio o altro pubblico ufficiale che violino le disposizioni in materia di rilascio di altre copie in forma esecutiva.

La pubblicità degli avvisi dei dati di interesse del pubblico, nonché la copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima di cui all’art. 173-bis delle disposizioni di attuazione c.p.c. deve, giusta il disposto dell’art. 490, nelle espropriazioni mobiliari di beni registrati il cui valore superi i 25 mila euro e di beni immobili, essere effettuata in appositi siti internet ameno 45 giorni prima il termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto, nonché una o più volte sui quotidiani di informazione locale o nazionale.

Tra le norme maggiormente toccate in materia esecutiva vi è poi quella relativa alla forma del pignoramento di cui all’art. 492, contenente la prescrizione dell’invito rivolto al debitore di effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice dell’esecuzione, con avvertimento che, in difetto ovvero ancora in caso di irreperibilità presso i predetti luoghi indicati, ogni eventuale successiva notifica o comunicazione avverranno presso la cancelleria del medesimo giudice. Il pignoramento deve, inoltre, contenere l’avvertimento che il debitore può domandare la sostituzione dei beni o crediti pignorati con una somma di denaro pari al totale dei crediti da soddisfare, oltre interessi e spese, nonché quelle di esecuzione, all’uopo depositando, nei termini di cui al novellato art. 492, terzo comma, apposita istanza unitamente ad una somma pari ad un quinto del totale dei crediti ( creditore procedente ed eventuali creditori intervenuti) L’ufficiale giudiziario, inoltre, nel caso in cui rilevi l’incapienza dei beni del debitore a soddisfare il creditore procedente invita il debitore ad indicare altri beni pignorabili e relativa collocazione. Di estremo rilievo pare, poi, anche al fine di rendere più incisiva la procedura espropriativa, la previsione di più ampi poteri in capo all’ufficiale giudiziario, sia nella facoltà di richiedere, su istanza del creditore e previa autorizzazione del giudice, ai gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche informazioni circa l’esistenza di cose da sottoporre ad esecuzione, sia di farsi assistere dalla forza pubblica, ove ritenuto da lui necessario. La nuova legge n. 263/2005 è, tuttavia, intervenuta maggiormente nella riscrittura della norma relativa all’intervento dei creditori, inserendovi, oltre a quanto già previsto dal d.l. n. 35/2005 (creditori muniti di titolo esecutivo e quelli che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati o avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno), i soggetti titolari di un credito di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., dovendo, in tale ultimo caso, al relativo ricorso essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle predette scritture. Il creditore, invece, privo di titolo esecutivo deve notificare, nei dieci giorni dal deposito, al debitore copia del ricorso nonché dell’estratto autentico notarile attestante il credito per cui si interviene. Ai chirografari tempestivi, inoltre, il creditore può indicare l’esistenza di altri beni del debitore da pignorare, invitandoli ad estendere il pignoramento se in possesso di titolo esecutivo, ovvero ad anticipare le spese necessarie per l’estensione, e laddove non sia effettuata la predetta estensione entro il termine di trenta giorni, questi avrà diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Il quinto comma prevede, inoltre, la fissazione di una udienza di comparizione del debitore e dei creditori intervenuti non in possesso di titolo esecutivo, al fine di far dichiarare al debitore se e quali dei predetti crediti egli intenda riconoscere, all’uopo prescrivendo che, in caso di mancata sua comparizione, i crediti non assistiti da titolo esecutivo si intendono tutti riconosciuti, ai soli fini dell’esecuzione, potendo, pertanto, in caso di riconoscimento - totale o parziale - i creditori intervenire nei limiti del citato riconoscimento; diversamente, per i creditori i cui crediti siano stati dal debitore disconosciuti è previsto un accantonamento, ai sensi dell’art. 510, terzo comma, delle somme che spetterebbero loro, previa istanza e proposizione, nei trenta giorni successivi alla presente udienza, dell’azione tesa alla formazione del prescritto titolo esecutivo. Cambia, dunque, ancora una volta grazie alla più recente legge di riforma la norma relativa alla distribuzione del ricavato che, nel caso di più creditori, prevede, come visto, l’accantonamento delle somme in favore dei creditori intervenuti, privi di titolo esecutivo, i cui crediti siano stati totalmente o parzialmente disconosciuti, per tutto il tempo necessario alla formazione di apposito titolo esecutivo, ma per un massimo di tre anni; alla scadenza del termine fissato dal giudice, ovvero prima su istanza di taluno dei creditori (e sempre che non ve ne siano altri che devono munirsi di titolo esecutivo) sarà poi fissata una udienza di comparizione per debitore, creditore procedente e creditori intervenuti, eccezion fatta per quelli interamente soddisfatti, per la distribuzione della somma accantonata. Nel caso insorgano controversie in sede di distribuzione del ricavato tra i vari creditori ovvero ancora tra creditore e debitore o terzo esecutato la cognizione spetterà al giudice dell’esecuzione che decide con ordinanza, impugnabile ex art. 617, se del caso sospendendo in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata.

In tema di vendita senza incanto dei beni mobili pignorati, si segnala il novellato art. 532, contenente la previsione che le cose pignorate siano affidate all’istituto vendite giudiziarie ovvero ad altro soggetto specializzato, in qualità di commissionario. Ben più rilevanti, invece, le modifiche nel campo delle operazioni di vendita con o senza incanto di beni mobili iscritti in pubblici registri, oggi delegabili secondo il disposto dell’art. 534-bis non solo ad un istituto all’uopo autorizzato, bensì anche ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista.

Nell’espropriazione immobiliare, invece, il legislatore è intervenuto nella correzione della norma di cui all’art.560 in tema di custodia, statuendo che la nomina del custode, persona diversa del debitore se questi non occupa l’immobile, debba avvenire con provvedimento non impugnabile, costituente titolo esecutivo per il rilascio, così come la revoca ovvero la liberazione dell’immobile, laddove ritenga di non dover autorizzare ovvero intenda revocare l’autorizzazione già concessa o se provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile. L’ultimo comma stabilisce, inoltre, che il giudice fissa le modalità con cui il custode si deve adoperare per fare esaminare i beni in vendita a chi intenda presentare offerta di acquisto, dovendo questi, in ogni caso e previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, provvedere all’amministrazione e gestione dell’immobile pignorato, all’uopo esercitando le azioni per ottenerne la disponibilità. Un consistente ampliamento dei termini è, poi, previsto per la produzione della prescritta documentazione da parte del creditore pignorante che ha richiesto la vendita dell’immobile, termine che passa dai precedenti sessanta giorni a centoventi, con ulteriore possibilità di proroga di ulteriori centoventi giorni su istanza dei creditori ovvero del debitore esecutato, e con aggiunta altresì dalla recente legge n. 263/2005 di un termine di centoventi giorni assegnato dal giudice al creditore per l’integrazione della documentazione incompleta, pena la declaratoria, anche d’ufficio, con ordinanza, di inefficacia del pignoramento dell’immobile per il quale risulta non completa la documentazione depositata e conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento. Proposta l’istanza di vendita, il g.e., entro trenta giorni dal deposito della documentazione cennata, nomina l’esperto e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori non intervenuti, che deve tenersi entro centoventi giorni dal provvedimento, fissando poi la vendita con ordinanza e dando termine dai novanta ai centoventi giorni per la proposizione delle offerte di acquisto; la violazione del predetto termine di cui all’art. 569, terzo comma, implica una nuova causa di inefficacia della relativa offerta di acquisto, inserita nel nuovo terzo comma dell’art. 571. Una volta effettuata l’offerta di acquisto, questa diventa irrevocabile salvo che 1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti; 2) il giudice ordini l’incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. Novità, inoltre, sono inserite in tema di prestazione della cauzione nella vendita con incanto ai sensi dell’art. 580, la cui restituzione avviene nel caso in cui l’offerente non sia divenuto aggiudicatario, a meno che questi non abbia omesso di partecipare all’incanto senza documentato e giustificato motivo. Cambia anche la norma in tema di offerte di acquisto dopo l’incanto, da proporsi nei successivi dieci giorni, nella parte in cui ne subordina l’efficacia alla fissazione di un prezzo che superi di un quinto il prezzo raggiunto nell’incanto, e la cui proposizione deve essere effettuata con deposito in cancelleria unitamente ad una cauzione pari al doppio della somma della cauzione di cui all’art. 580. Seguirà poi la fissazione, previa verifica della regolarità delle offerte, della gara, cui possono partecipare oltre ovviamente agli offerenti in aumento e all’aggiudicatario, anche gli offerenti del precedente incanto che abbiano integrato la cauzione nella misura sopra indicata nel termine all’uopo fissato dal giudice. Anche in tale caso, la mancata partecipazione degli offerenti in aumento implica perdita della cauzione versata, salvo che ricorra documentato e giustificato motivo. Circa il versamento del prezzo, l’art. 585 detta inoltre disposizioni ad hoc nel caso in cui questo avvenga con l’erogazione di finanziamento direttamente in favore della procedura e costituzione di garanzia ipotecaria sull’immobile oggetto di vendita.

Concludendo la rassegna delle più importanti modifiche introdotte in ambito esecutivo, di rilievo sono poi le innovazioni apportate al testo dell’art. 591-bis, in tema di delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare, che il giudice può affidare ad un notaio oltre che ad un avvocato ovvero commercialista, sempre iscritti negli elenchi di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., circa gli adempimenti cui i predetti professionisti devono provvedere.

Circa, infine, l’esecuzione per consegna o rilascio, novità sono introdotte dal d.l. 35/2005 in ordine al modo del rilascio, tramite l’ampliamento del termine da tre a dieci giorni prima per la notifica alla parte che deve rilasciare l’immobile dell’avviso con cui l’ufficiale giudiziario comunica l’ora e la data di inizio delle operazioni. E’ inoltre inserito l’art. 608-bis che prevede quale causa di estinzione della predetta esecuzione l’ipotesi di rinuncia della parte istante, prima della consegna o del rilascio, con atto notificato alla parte esecutata ed altresì rimesso nelle mani dell’ufficiale giudiziario.

Nell’ambito delle opposizioni esecutive, si segnala da ultimo la possibilità per il giudice nel caso della opposizione ex art. 615, comma primo, di sospendere su istanza di parte ed in presenza di gravi motivi l’efficacia esecutiva del titolo; il riferimento è ovviamente alla possibilità che la sospensione sia concessa nel caso in cui l’intimato proponga opposizione a precetto per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata e, dunque, ancor prima che sia iniziata l’esecuzione, colmando finalmente l’assunto inserito alla fine del primo comma dell’art. 615 dal d.l. 35/2005 un vuoto normativo da anni al centro di vivaci dibattiti, posto che fino ad oggi il potere di sospendere l’esecuzione era subordinato ai sensi dell’art. 624 all’esistenza di un giudice dell’esecuzione, ciò che a sua volta presuppone la formazione di un fascicolo dell’esecuzione, e posto, altresì, che risultava inapplicabile la norma di cui all’art. 623 circa il potere del giudice dell’impugnazione di sospendere l’esecuzione, stante la non configurabilità dell’opposizione a precetto in termini di impugnazione del titolo esecutivo. Sicché, concorrendo gravi motivi il giudice dell’opposizione a precetto sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo, laddove il giudice dell’esecuzione provvede sulla sospensione della esecuzione stessa, se iniziata.. Cambia, inoltre, il termine per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi, elevato da cinque a venti giorni, rispettivamente dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto, se proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, ovvero, se proposta successivamente, dal primo atto di esecuzione (per titolo esecutivo e precetto) o dal giorno del compimento dei singoli atti. L’art. 624 resta invece sostanzialmente immutato, fatta eccezione per il secondo comma che prevede oggi la reclamabilità ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. dell’ordinanza che provvede sulla sospensione del processo, norma applicabile anche all’ordinanza di cui al secondo comma dell’art. 512, con cui il giudice può sospendere in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata. Il nuovo art. 624-bis, introdotto dal decreto n. 35, e poi rinnovellato dalla legge 263/2005, introduce la possibilità per il giudice dell’esecuzione, su istanza dei creditori in possesso di titolo esecutivo e sentito il debitore, di sospendere per una sola volta il processo fino a ventiquattro mesi, con ordinanza revocabile, anche su istanza di un solo creditore, sentito il debitore, da emettere nei dieci giorni successivi al deposito dell’istanza stessa. La nuova legge stabilisce, tuttavia, che la predetta istanza possa essere presentata fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, ovvero, in difetto di vendita senza incanto, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine la parte interessata deve poi presentare istanza per la fissazione della udienza di prosecuzione. Non essendo, peraltro, previsto uno specifico mezzo di impugnazione della predetta ordinanza, potrebbe farsi applicazione del rimedio di cui all’art. 617 c.p.c. Infine, circa la modifica dell’art. 630, si segnala l’elevazione da dieci a venti giorni del termine per la proposizione del reclamo avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo; mentre invece l’art. 631 vede unicamente l’inserimento nel primo comma di un inciso relativo alla esclusione della udienza in cui ha luogo la vendita da quelle a cui la mancata comparizione abilita il g.e. alla fissazione di una nuova udienza e alla pronuncia di estinzione, nel caso di rinnovata mancata presentazione delle parti. Prima di passare all’esame delle riforme al procedimento cautelare uniforme, vale per inciso ricordare l’inserimento nella norma di cui all’art.642, in tema di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, della produzione di documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, tra i possibili presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.

3. Di estremo rilievo sono poi le modifiche apportate al rito cautelare uniforme, la cui prima innovazione riguarda la possibilità che la tutela cautelare sia concessa anche nel caso di controversia compromessa in arbitrato, sia pure irrituale. Viene elevato a sessanta giorni il termine massimo (sia che sia fissato o meno dal giudice) per la instaurazione del giudizio di merito che, tuttavia, ai sensi del rinnovato art. 669-octies, non deve più essere necessariamente instaurato, in analogia a quanto già previsto per il rito societario, dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, con la conseguenza che chi ha ottenuto una misura favorevole non ha più l’onere della tempestiva instaurazione del giudizio di merito, pena l’inefficacia della misura cautelare, con ciò spezzandosi il nesso di strumentalità strutturale prima sempre esistente tra cautela e tutela di merito. La predetta attenuazione va, comunque, riferita unicamente – sempre in analogia a quanto previsto nel rito societario – alle misure cautelari di carattere anticipatorio, nonché ai provvedimenti ex art. 700 e quelli di denuncia di nuova opera e di danno temuto. Parimenti, l’eventuale estinzione del giudizio di merito non intacca la sorte del provvedimento cautelare, che non per questo, dunque, cessa la sua natura non definitiva, ribadita dall’art. 669-novies, laddove dispone che la sua autorità non è invocabile al di fuori del procedimento nel quale è stato emesso. Anche l’art. 669-decies ha subito per effetto della conversione notevoli cambiamenti, specie nella parte in cui prevede la revoca o la modifica della misura cautelare da parte del giudice istruttore della causa di merito sia nel caso si siano verificati fatti nuovi giustificativi di una modifica del provvedimento, sia nel caso si alleghino elementi di fatto di cui, sia pure antecedenti alla emissione del provvedimento da revocare, si sia avuta conoscenza solo in un momento successivo; posteriorità di cui la parte istante deve sempre fornire la prova. In conseguenza delle cennate modifiche all’art. 669-octies si è reso poi necessario un ulteriore cambiamento della norma relativa alla modifica o revoca del provvedimento cautelare che tenga conto della possibile mancata instaurazione del giudizio di merito e, dunque, individui il giudice competente nello stesso giudice che ha concesso il provvedimento, stante l’assenza di un giudice istruttore. Anche la norma relativa al reclamo subisce integrazioni dalla modifica, mediante l’inserimento tra i provvedimenti reclamabili non solo della ordinanza di accoglimento, bensì anche di rigetto, e la previsione di un termine leggermente più ampio per la sua proposizione, elevato da dieci a quindici giorni dalla data di emissione del provvedimento, se avvenuta in udienza, ovvero, in caso contrario, dalla comunicazione o dalla notificazione di parte. Da ultimo, si segnala la previsione dell’art. 669-terdecies di un potere istruttorio del tribunale che può “sempre assumere informazioni e acquisire documenti”, nonché la definitiva soluzione al problema del se, a conclusione della fase di reclamo, sia possibile la restituzione della questione al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, chiarita nel senso che mai può essere stabilita la rimessione degli atti al primo giudice. Ulteriori interventi sono stati poi dal legislatore apportati nei procedimenti di istruzione preventiva, nella specie integrando l’art. 696 con la previsione di procedere all’accertamento tecnico ovvero alla ispezione giudiziale anche su persone, e se vi è consenso, anche sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta; inoltre, il predetto accertamento può anche contenere “valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica”. Vi è poi l’inserimento di un nuovo art., il 696-bis, che prevede l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva, per accertare o determinare i crediti in vista di giudizi relativi a rapporti obbligatori di origine contrattuale ovvero derivanti da fatto illecito. Prima del deposito della relazione, il consulente tenterà la conciliazione delle parti: in caso di esito favorevole, si formerà processo verbale, cui è attribuita con decreto dal giudice efficacia di titolo esecutivo, in vista della espropriazione, esecuzione in forma specifica o iscrizione di ipoteca giudiziale; diversamente, la relazione sarà acquisibile agli atti del giudizio di merito. Nulla è detto, infine, circa le spese, pertanto, se non riesca la conciliazione, deve presumersi che siano liquidate in via provvisoria dal giudice a carico di chi abbia chiesto il mezzo istruttorio. Da ultimo, di rilievo è la previsione, in ambito possessorio, della mera facoltatività della instaurazione della fase del merito, appunto “possessorio”, sicché se richiesto da una delle parti, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso il reclamo ovvero dalla ordinanza stessa che decide la domanda (in difetto di proposizione di reclamo) il giudice fissa l’udienza per la prosecuzione nel merito. Nel caso di domanda possessoria proposta in pendenza di giudizio petitorio, sarà del pari mera facoltà delle parti decidere di proseguire il giudizio dinanzi al giudice petitorio.

4. Concludendo la rapida rassegna delle principali modifiche apportate al processo civile dai diversi interventi legislativi succedutisi nel tempo, sino alla recente legge n. 263/2005, brevi cenni meritano infine le innovazioni introdotte al procedimento di separazione e di divorzio. Prima, fra tutte, la competenza in entrambe le ipotesi appena considerate, da individuarsi nel tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei due coniugi, ovvero in mancanza del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto e se questi sia residente all’estero o sia irreperibile, in quello del luogo di residenza o domicilio dell’attore, ovvero in qualunque tribunale della Repubblica, qualora anche quest’ultimo risieda all’estero. Circa il contenuto della domanda, la medesima deve contenere l’indicazione dei fatti sui quali la domanda stessa è fondata in caso di separazione, diversamente dovendo contenere, in caso di divorzio, anche l’indicazione degli elementi di diritto; parimenti nel ricorso introduttivo deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio e ad esso, infine, dovrà allegarsi copia delle ultime dichiarazioni dei redditi (adempimento prescritto anche per il coniuge convenuto). Entro cinque giorni dal deposito in cancelleria, il presidente fissa con decreto l’udienza di comparizione dei coniugi da tenersi entro novanta giorni (dal deposito), fissando altresì il termine per la notificazione del ricorso e del decreto alla controparte, nonché il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e i documenti. Di rilievo, infine, la previsione inserita nell’art. 707 che all’udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente con l’assistenza di un difensore e all’art. 708 il riferimento alla possibilità che nel giudizio di divorzio sia prevista l’audizione dei figli minori dei coniugi.