ESECUZIONI MOBILIARI
L’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca
delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua
beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati
dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i
creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge
richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche
dati pubbliche.
La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti
procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità
di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti.
L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della
forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Se il debitore è un imprenditore commerciale
l’ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa
istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il
debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina
un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui
all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente
codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti
pignorabili.
Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici
finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche
informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle
dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo
quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente
competente.
Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della
verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha
nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso.
Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione
del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della
relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo
contro il debitore.
Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il
pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale
competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione
prevista dall’articolo 488, secondo comma
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro
Il processo verbale, il titolo esecutivo e il
precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore
dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito
forma il fascicolo dell’esecuzione.
L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e
al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici
e teletrasmessi.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito
dell’istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare
opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il
presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello
indicato nel primo comma.
In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di
ricerca dei beni
In caso di opposizione, se competente per la
causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione
questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito
secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa
iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a
comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti
della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario
competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
La causa è decisa con sentenza non impugnabile.