IN       NOME     DEL     POPOLO    ITALIANO

TRIBUNALE  DI   ROMA    SEZIONE    DISTACCATA DI OSTIA

N. RG.300-02      

REPUBBLICA     ITALIANA

Il   Giudice   dott. cons.   Massimo Moriconi 

 nella   causa

tra

M. P. (avv.Claudio Stronati)

                                                                                  attrice

 

  E

Mario Pepe                                                  (Avvocatura Stato)

                                                                                convenuto

 

                                                E

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore c/o Avvocatura dello Stato    (Avvocatura Stato)

                                                                       convenuto

 

E

 

Assitalia Le Assicurazioni d’Italia in persona del suo legale rappresentante pro tempore        (avv.Franco Tassoni)   convenuta                                        

 

 

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 12.12006  dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

 

S  E  N  T  E  N  Z  A

 

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

reputa il Giudicante che dalle risultanze istruttorie emerga una responsabilità concorrente, da allocarsi nella misura del 30%, di M. P.

Ed invero i fatti oggetto di causa sono stati ricostruiti con sufficiente certezza dall'istruttorio documentale e orale espletata: può affermarsi che entrambi i conducenti il Pepe e la P., attraversavano con il semaforo verde.

Ciò non deve sembrare contraddittorio posto che l'incrocio di cui trattasi è notoriamente molto ampio e può accadere come nel caso di specie che un vicolo superato il punto di arresto semaforico, legittimamente, in quanto che il semaforo segnava verde si trovi ancora ad impegnare l'incrocio quando il semaforo, ormai lasciato le sue spalle, diventi rosso.

In questo contesto, che è precisamente quanto accaduto nel caso in esame, diventa particolarmente importante il mantenimento di una condotta di guida, in particolare sotto il profilo della velocità, adeguato le circostanze di luogo. Sicuramente da giovane centaura non si adeguava a tale condotta di guida. Come frequentemente si vede nel traffico urbano il due ruote Piaggio della P. si intrufolava nell’ incrocio confidando nel diritto ad attraversarlo annunciato dalla luce verde.

Ciò però faceva con imprudenza, non adeguandola velocità di guida alla possibilità di dover effettuare manovre correttive e di emergenza, con quanto ne è accaduto.

Premesso che il fatto in sé costituisce reato di lesioni colpose, non v’ha dubbio alcuno che debba essere riconosciuto alla P. (a prescindere dall’esistenza o meno di querela) il danno morale per le sofferenze patite e sopportate al riguardo, considerate tutte le particolarità della fattispecie, considerato il patimento, lo stress dovuto alla sottoposizione  a cure ed interventi,  e le sofferenze lunghe, non risolte  ed invalidanti derivanti dal sinistro.

In mancanza di diversa prova sul punto risulta dagli atti e dalla relazione peritale che le conseguenze del sinistro sono state non particolarmente gravi come attesta la circostanza che dopo circa due mesi dal fatto la P. poteva riprendere a lavorare.

All’attrice  spetta complessivamente la somma omnicomprensiva (di interessi e ridotta per il concorso di colpa) alla data della sentenza di €.25.596,00  per i danni come di seguito accertati e valutati.

Ed invero, condivisa la relazione peritale d’ufficio, ben motivata ed immune da errori o vizi logico-tecnico-giuridici, va evidenziato che la P. ha subito a seguito del sinistro:

Ø                invalidità temporanea 100% di gg.40

Ø                invalidità temporanea 50% di gg.30

Ø                invalidità permanente = 14%

     Il risarcimento che gli compete a titolo di danno biologico ammonta a:

Ø                invalidità temporanea assoluta=  €. 1.600,00

Ø                invalidità temporanea parziale= €. 600,00

Ø                invalidità permanente= €. 23.726,00

Ø                danno morale= €.8.640,00

Il sistema seguito per la valutazione del danno biologico è applicativo del sistema del valore di punto che rappresenta il criterio più ampiamente diffuso nell’ambito del Tribunale di Roma e dal quale, nel caso di specie, non ci si discosta non essendo stato dedotto dall'attrice alcunché in contrario e attese le risultanze degli atti che come detto comprovano un danno alla persona non particolarmente grave.

In applicazione infine dei principi enunciati nel ‘95 dalla Suprema Corte, che lasciano ampio spazio anche a diversi criteri applicativi purché utili allo scopo di evitare duplicazioni risarcitorie ed ingiustificati arricchimenti del danneggiato,  si ritiene che possano essere concessi ed applicati gli interessi legali – spettanti sulla base del notorio-  sulle somme rivalutate a fare tempo dalla data mediana fra il fatto e la sentenza.

Le spese seguono la soccombenza.

La sentenza  è per legge esecutiva.-

P.Q.M.

definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

·        CONDANNA  Mario Pepe, il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore nonché l’ Assitalia Le Assicurazioni d’Italia in persona del suo legale rappresentante pro tempore ai sensi dell’art. 18 l.24.12.1969 n.990  al pagamento in favore di M. P.  della complessiva somma di  €.25.596,00    oltre interessi legali dalla data  della sentenza al saldo;

·        CONDANNA  Mario  Pepe, il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore  nonché l’ Assitalia Le Assicurazioni d’Italia in persona del suo legale rappresentante pro tempore  al pagamento  delle spese di causa che liquida in favore di M.P. in complessive €. 1.800,00 di cui  €.800,00 per spese (anche di CTU) oltre IVA e CAP; 

·        SENTENZA esecutiva.-               Ostia lì 12.1.2006

Il Giudice

dott.Massimo Moriconi