IN       NOME     DEL     POPOLO    ITALIANO

TRIBUNALE  DI   ROMA    SEZIONE    DISTACCATA DI OSTIA

N. RG.701-02      

REPUBBLICA     ITALIANA

Il   Giudice   dott. cons.   Massimo Moriconi 

 nella   causa

tra

 D. P. (avv.Paolo Mantegazza)

                                                                                  attrice

 

E

 

Francesco Cascetti                                        convenuto contumace

                                                E

 

Unipol Assicurazioni spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore                                                                  convenuta

 

 

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 12.12006  dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

 

S  E  N  T  E  N  Z  A

 

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

La responsabilità di Francesco Cascetti è indiscutibile.                                  

Ed invero mentre effettuava con la sua autovettura Opel Corsa una manovra di retromarcia non si avvedeva della presenza della P. e la investiva facendola cadere rovinosamente a terra.

E’ evidente che non vi è nessuna responsabilità della danneggiata, sicché la stessa dovrà essere integralmente risarcita dei danni subiti (non si ritiene fondata l'eccezione secondo la quale la P. non si sarebbe recata a visita medica; per contro la stessa ha spiegato tempi e modi in cui si sottoponeva all'indagine disposta la compagnia assicuratrice).

Premesso che il fatto in sé costituisce reato di lesioni colpose, non v’ha dubbio alcuno che debba essere riconosciuto alla P. (a prescindere dall’esistenza o meno di querela) il danno morale per le sofferenze patite e sopportate al riguardo, considerate tutte le particolarità della fattispecie, considerato il patimento, lo stress dovuto alla sottoposizione  a cure ed interventi,  e le sofferenze lunghe, non risolte  ed invalidanti derivanti dal sinistro.

Anche nell’assenza di particolari deduzioni da parte della  P. sul punto risulta infatti dagli atti e dalla relazione peritale che le conseguenze del sinistro sono state lunghe, perduranti e stressanti il  che giustifica ulteriormente il discostamento equitativo dalle tabelle romane.

All’attrice  spetta complessivamente la somma omnicomprensiva (di interessi e spese) alla data della sentenza di €.47.356,00  per i danni come di seguito accertati e valutati.

Ed invero, condivisa la relazione peritale d’ufficio, ben motivata ed immune da errori o vizi logico-tecnico-giuridici, va evidenziato che la P. ha subito a seguito del sinistro:

Ø                invalidità temporanea 100% di gg.40

Ø                invalidità temporanea 50% di gg.20

Ø                invalidità permanente = 15 %

     Il risarcimento che gli compete a titolo di danno biologico ammonta a:

Ø                invalidità temporanea assoluta=  €. 2.400,00

Ø                invalidità temporanea parziale= €. 1.200,00

Ø                invalidità permanente= €. 20.139,00

Ø                danno morale= €.8.000,00

Il sistema seguito per la valutazione del danno biologico muove dal valore di punto che rappresenta il criterio più ampiamente diffuso nell’ambito del Tribunale di Roma.

Va però subito detto che l’eventuale assunto che le tabelle in questione possano vincolare in modo assoluto il Giudice non è condivisibile.

In primo luogo perché nessuna norma lo prevede ed in secondo luogo perché così opinando, nella massificazione dell’individuo che discende dall’inevitabile (specialmente a lungo andare) applicazione tralaticia, automatica e standardizzata di una prassi che – a causa della comodità di utilizzo che offre – rischia di  diventare più forte e generalizzata di quanto in realtà meriti, si rischia concretamente di distrarre l’attenzione dalla necessità di considerare ogni singolo caso ed in particolare la persona che vi è al centro per le sue caratteristiche e peculiarità e con l’importanza e la cura che è doverosa.

Non si trascura né oblitera che l’applicazione delle tabelle di punto ha degli aspetti positivi quale quello di attenuare la possibilità di trattamenti diversi per situazioni analoghe (come pure quello di consentire alle parti di addivenire più agevolmente a soluzioni transattive extragiudiziali).

Tutto ciò però non può assolutamente offuscare la doverosità da parte del Giudice (correlativa alla legittima aspettativa  della parte ) che sia  valutata specificamente la situazione sottopostagli, con tutte le eventuali particolarità e caratteristiche, valendo le tabelle in tale contesto solo quale utile dato orientativo.

E’ questo del resto il messaggio che proviene dal legislatore che con legge 5.3.2001 n.57 (art.5) ha da una parte escluso dall’ applicazione tabellare, per altro verso disposta e normata, le lesioni dalle quali siano scaturiti postumi superiori al 9%, e dall’altra anche per le lesioni dalle quali siano scaturiti postumi invalidanti pari o inferiori al 9% ha lasciato al Giudice un margine per consentire che la decisione, in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato,  possa pervenire ad un risarcimento che sia quanto più possibile integrale ed effettivo (cfr. in termini Corte di Cassazione 13.1.1993 n.357 in F.I.1993 I).

Nè va sottaciuto che le tabelle del Tribunale di Roma sono piuttosto modeste e depressive per il danneggiato, come generalmente riconosciuto (è sufficiente ad es. paragonare il risultato che si ottiene in base all’applicazione di queste tabelle al caso di specie, con quello delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che prevedono risultati congruamente e condivisibilmente più elevati, in particolare per la permanente: Roma = €.20.139,00, Milano = €.25.688,00).

Va altresì riconosciuta all’attrice la somma di €.7.108,00 per spese mediche.

In applicazione infine dei principi enunciati nel ‘95 dalla Suprema Corte, che lasciano ampio spazio anche a diversi criteri applicativi purché utili allo scopo di evitare duplicazioni risarcitorie ed ingiustificati arricchimenti del danneggiato,  si ritiene che possano essere concessi ed applicati gli interessi legali – spettanti sulla base del notorio-  sulle somme rivalutate a fare tempo dalla data mediana fra il fatto e la sentenza.

Le spese seguono la soccombenza.

La sentenza  è per legge esecutiva.-

P.Q.M.

definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

·        CONDANNA  Francesco Cascetti   nonché la Unipol Assicurazioni spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore  ai sensi dell’art. 18 l.24.12.1969 n.990  al pagamento in favore di D.P. della complessiva somma di  €.  47.356,00 oltre interessi legali dalla data  della sentenza al saldo;

·        CONDANNA  Francesco Cascetti   nonché la Unipol Assicurazioni spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore   al pagamento  delle spese di causa che liquida in favore dell’avv. avv.Paolo Mantegazza in complessive €. 2.700,00 di cui  €.900,00 per spese (anche di CTU) oltre IVA e CAP; 

·        SENTENZA esecutiva.-               Ostia lì 12.1.2006

Il Giudice

dott.Massimo Moriconi