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Responsabilità contrattuale In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, deve essere riconosciuto anche al padre il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta del colpevole inadempimento dell'obbligazione di natura contrattuale che grava sul medico (nel caso di specie dovuto ad errore nella valutazione del quadro morfologico ecografico), incentrandosi il complesso di diritti e doveri disposti dall’ordinamento sul fatto della procreazione ed a nulla rilevando che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza: si riflettono, infatti anche sul padre gli effetti negativi dell’errore diagnostico del medico, la cui inesatta prestazione ha sottratto alla madre la possibilità di esercitare il proprio diritto all’aborto.
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