Responsabilità contrattuale
Risarcibili anche al padre i danni da errore diagnostico del medico sulle malformazioni del nascituro


 

In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, deve essere riconosciuto anche al padre il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta del colpevole inadempimento dell'obbligazione di natura contrattuale che grava sul medico (nel caso di specie dovuto ad errore nella valutazione  del quadro morfologico ecografico), incentrandosi il complesso di diritti e doveri disposti dall’ordinamento sul fatto della procreazione ed a nulla rilevando che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza: si riflettono, infatti anche sul padre gli effetti negativi dell’errore diagnostico del medico, la cui inesatta prestazione ha sottratto alla madre la possibilità di esercitare il proprio diritto all’aborto.


 

Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 20/10/2005, n. 20320