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Risarcimento del danno
Danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa
domestica
La Corte si
pronuncia sul ricorso proposto dal soggetto, vittima di lesioni colpose a
seguito di incidente stradale, per il mancato riconoscimento del danno
specifico derivante dal fatto di non poter più svolgere attività di
casalinga.
Chi svolge attività domestica svolge un’attività suscettibile di valutazione
economica; sicché il danno subito in conseguenza della riduzione della
propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella
categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente
rispetto al danno biologico). Il fondamento di tale diritto è di natura
costituzionale e si fonda sui principi di cui agli artt. 4, 36 e 37 della
Costituzione che tutelano rispettivamente la scelta di qualsiasi forma di
lavoro e i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice.
La Corte riconosce anche un danno non patrimoniale in capo al coniuge,
derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita in relazione
all’esigenza di provvedere agli straordinari bisogni del coniuge,
sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti.
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