Risarcimento del danno
Danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa domestica


 

La Corte si pronuncia sul ricorso proposto dal soggetto, vittima di lesioni colpose a seguito di incidente stradale, per il mancato riconoscimento del danno specifico derivante dal fatto di non poter più svolgere attività di casalinga.
Chi svolge attività domestica svolge un’attività suscettibile di valutazione economica; sicché il danno subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico). Il fondamento di tale diritto è di natura costituzionale e si fonda sui principi di cui agli artt. 4, 36 e 37 della Costituzione che tutelano rispettivamente la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice.
La Corte riconosce anche un danno non patrimoniale in capo al coniuge, derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita in relazione all’esigenza di provvedere agli straordinari bisogni del coniuge, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti.
 


 

Cassazione civile Sentenza 20/10/2005, n. 20324