TRIBUNALE DI ROMA      SEZIONE DISTACCATA  DI

                                                                                 OSTIA 

                                                                   

                                                                    Notaio dott.

                                                                   

Oggetto:

·        esecuzioni immobiliari e pubblicazioni

·        prime indicazioni sulla l.80/2005 in tema di espropriazioni ed  esecuzioni immobiliari (entrata in vigore 11.9.2005)

a)

   Richiedo, ad integrazione della ordinanza di incarico, e laddove non si sia già diversamente provveduto (vedi di seguito punto b) che la pubblicità della vendita  sia inserita anche nel sito:

www.sezioneostia.tribunale.roma.it

nonché su      

IL GIORNALE DI OSTIA  (06 56305590 - 5622203)

info@ilgiornalediostia.it

 

 b) Con riserva di ulteriore approfondimento ed integrazioni, e salvo l’ auspicabile intervento medio tempore (prima cioè del 12 settembre 2005) di una disciplina legislativa transitoria ad hoc, dispongo che il notaio delegato si attenga, nell’esecuzione dell’incarico e in relazione alla nuova disciplina, al principio  tempus regit actum, con salvezza dei diritti quesiti e della intangibilità delle situazioni già interamente consumate.

Si reputa infatti che seppure sia sicuramente astrattamente preferibile la scelta della individuazione di un momento discriminante l’applicazione/non applicazione tout court della nuova normativa alle procedure in corso,  non sia possibile, in termini giuridici, ed in mancanza di una norma in tal senso, evitare la scelta, complessa e foriera di problematiche e possibili contestazioni, di parcellizzare e raffigurare la procedura esecutiva in questione come una serie successiva di attività ciascuna dotata di una sua distinta autonomia.

Ciò vuol dire che ogni attività da compiere in base a norme processuali mutate dovrà essere valutata in relazione a quella che è la situazione concreta della procedura e della specifica sequenza in esame, alla data del 12 settembre 2005.

E così esemplificando, se a tale data sia già stata effettuata e completata la disposta pubblicità non occorrerà fare nulla di più o di diverso. Ove invece, per qualsiasi ragione, a tale data, tale pubblicità dovesse essere ancora compiutamente effettuata, completata o reiterata lo si dovrà fare in base alla nuova normativa.  L’esattezza di tale modo di procedere è confermata dalla erroneità della diversa ipotizzabile opzione secondo cui  la vendita (effettuata successivamente all’entrata in vigore della normativa) presupporrebbe una valida pubblicità che non potrebbe che essere quella prevista dalla nuova norma. Ed invero e per contro, così opinando si attribuirebbe alla nuova norma sulla pubblicità un’efficacia retroattiva che non è prevista dalla legge.

Ancora se alla data del 12 settembre (l’11 è domenica) è scaduto il termine per prestare la cauzione, non si dovrà provvedere ad indicare altro e diverso ammontare e termine ove in precedenza fosse stata indicata una misura superiore al decimo del prezzo d’asta; come invece si dovrà fare ove il termine non sia ancora scaduto (o a maggior ragione non sia ancora stato stabilito l’importo della cauzione).

Ancora: ove l’incanto sia stato tenuto dal 12 settembre in poi, l’offerente non presentatosi senza documentato e giustificato motivo perderà l’un decimo della cauzione.

E così via.

Si ritiene di avere offerto idonei criteri generali per la prosecuzione dell’attività delegata delle procedure ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge; salvi ulteriori chiarimenti e direttive.

  Il Consigliere Dirigente

 dott. Massimo Moriconi