Il decreto innova rispetto a quanto previsto dal d.l. 13.9.2004 n.240 perché fra l’altro, nel differire fino al 30.9.2005, le esecuzioni relative a conduttori che siano assoggettati a procedure esecutive di rilascio inquadrabili nelle ipotesi di cui all’art.1 dello stesso decreto (nuclei familiari con ultrasessantacinquenni o handicappati gravi che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti per accedere ad una nuova locazione; siano beneficiari della sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art.80 comma 22 della l.388/2000 e successive proroghe o ultrasessantacinquenni o handicappati gravi che abbiano subito provvedimenti di sfratto tra il 1.7.2004 e la 31.5.2005 e che siano in possesso di limitati redditi, quelli previsti dalle circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in materia) prevede dei contributi in danaro ai conduttori stessi alle condizioni ivi previste (sostanzialmente che vadano ad abitare altrove, in virtù di nuovo contratto di locazione o di ospitalità, della durata di almeno diciotto mesi e che abbiano riconsegnato al locatore l’immobile oggetto di sfratto esecutivo).
La legge contiene varie aporie, che confermano la cattiva qualità della attuale legislazione.
La sospensione degli sfratti è fino al 30.9.2005 ma la legge consente al conduttore fino al 30.9.2005 di comprovare di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge stessa per cui e per forza di cose è evidente che la proroga in realtà e di fatto sarà più ampia.
Altra chicca della legge è che, in taluna ipotesi, induce le parti ad attività impossibili o illegali.
Ed invero per godere dell’erogazione di dicimila o cinquemila euro è posta la condizione di legge che il conduttore dimostri di avere riconsegnato l’immobile al suo locatore.
Però in altra parte del decreto si prevede che il conduttore possa stipulare il contratto temporaneo di locazione non solo con terzi soggetti ma anche con il proprio locatore: in questo caso per godere del contributo il conduttore dovrebbe riconsegnare (con dichiarazione scritta del locatore) l’immobile a quest’ultimo e subito dopo riprenderselo ! Che senso ha ? La norma finisce per essere un incentivo a false attestazioni.
Da ultimo va notato che la legge non si occupa minimamente di qualificare che natura abbia il contratto di diciotto mesi, quale canone sia pattuibile e via dicendo, di talché, fermi i problemi chepotranno nascere, si potrebbe opinare che a tale contratto si applichi la disciplina dei contratti di natura transitoria.