INCARICO DI STIMA IN ESECUZIONE IMMOBILIARE: QUESITI
Provvederà il tecnico ad effettuare, con relazione scritta e fotografica, nonché su supporto informatico, effettuato ogni utile accertamento, anche occorrendo presso uffici pubblici presso i quali è autorizzato ad estrarre copia,
· la descrizione dell’immobile pignorato con la relativa superficie in mq, confini e dati catastali attuali e loro corrispondenza o meno a quelli indicati nell’atto di pignoramento; con l’indicazione dell’intestazione catastale e provvedendo ad accatastare l’immobile ove non lo sia nonché ove il notaio lo richieda ad effettuare il frazionamento della porzione pignorata ove la stessa sia parte di una proprietà comune a soggetti non sottoposti all’espropriazione e che sia divisibile ragionevolmente e convenientemente in natura. Inoltre il consulente provvederà:
ad acquisire ove si tratti di terreni, nei termini di cui all’art.18 l.47/1985, il certificato di destinazione urbanistica o scaduti i termini la relativa autocertificazione;
· ad accertare l’esistenza di licenza o concessione edilizia, ovvero di concessione edilizia in sanatoria (ex artt.13 ovvero 31 e ss. l.47/1985);
ad accertare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni e concessioni amministrative ordinarie e/o in sanatoria;
ad accertare ove sussistano violazioni urbanistiche non sanate ai sensi dell’art.31 e ss. l.47/1985, se per le stesse sia possibile, in relazione alle loro caratteristiche, conseguire la concessione in sanatoria ex art.13 l.47/85 (e art.36 l.378/2001) ovvero ex artt. 31 e ss. l.47/1985, considerando che i parametri valutativi sono diversi a seconda che l’abuso sia stato commesso prima o dopo il 31.12.1993 (cfr.art.39 della l.23.12.1994 n.724) ovvero, in relazione ai più severi parametri della l.326/2003, il 31.3.2003, sicché la data delle ragioni del credito cui fa cenno l’ultimo comma dell’art.40 l.47/85 (con conseguente sanabilità dell’abuso da parte del soggetto beneficiario del provvedimento di trasferimento dell’immobile emesso dal giudice dell’esecuzione) debbono essere precedenti al 1.1.1995 data di entrata in vigore della legge stessa;nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dell’immobile;
· ad indicare la possibilità di vendere l’immobile in più lotti;
· a descrivere lo stato di possesso dell’immobile, se libero o occupato, indicando in questo secondo caso la fonte del vincolo e se il titolo abbia data certa (registrazione) e se sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;se vi sia un giudizio in corso contro l’eventuale conduttore per il rilascio dell’immobile;
· ad evidenziare eventuali vincoli di qualsiasi genere; in particolare l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
· ad evidenziare l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;
· ad accertare , con adeguata motivazione, il valore di mercato dell’immobile con l’indicazione del criterio di stima utilizzato, anche in relazione all’eventuale incidenza sul valore dello stesso della condizione di regolarità ( o meno) amministrativa dello stesso;e di stato libero o meno;
· a fare presente al debitore le conseguenze alle quali andrà incontro (allontanamento dall’immobile) ove non consenta al CTU di accedere allo stesso.
Il CTU procederà previa contatti con il notaio delegato, ove già nominato, in modo che l’attività si stima sia coordinata con quella delegata al notaio stesso, provvedendo infine al deposito della relazione presso la cancelleria del Tribunale nonché mediante consegna di copia al notaio stesso.
Ostia lì Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi