:: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Presupposti per l'accertamento del reddito del coniuge separato obbligato all'assegno di mantenimento


 

Deve essere fatta applicazione analogica   della previsione dettata in tema di divorzio ai sensi della quale il Tribunale può disporre indagini anche d'ufficio ed avvalersi della Polizia Tributaria nella determinazione dell’effettivo reddito prodotto dall’obbligato, anche ai casi di separazione   dei coniugi stante l’identità di ratio, riconducibile alla  funzione  assistenziale dell’assegno di mantenimento.   Sebbene l’esercizio di detto potere rientri nella discrezionalità del giudice, non potendosi considerare anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche, l'unico limite a detto potere, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, è rappresentato dal fatto che il giudice, potendosene avvalere, non può rigettare le richieste delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell'assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione da parte loro degli assunti sui quali le richieste si basano.


 

Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 17/05/2005, n. 10344