:: RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE
Responsabilità per danni causati dal comportamento degli alunni durante le gite scolastiche


 

Gli atti illeciti, ascrivibili al personale docente  di un istituto scolastico  per inadeguato espletamento della vigilanza sugli allievi ad essi affidati sono  direttamente riferibili al Ministero della Pubblica  Istruzione, in quanto gli insegnanti statali, limitatamente alle ipotesi di culpa in vigilando,  non sono legittimati passivamente  verso terzi, nei confronti dei quali  risponde l'amministrazione  su cui gravano in via diretta le responsabilità  civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.  Residua il diritto di rivalsa dello Stato  sugli insegnanti nelle ipotesi in cui il difetto di vigilanza sia ascrivibile a dolo o colpa grave.

 
 

Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 10/05/2005, n. 9752


(24/05/2005)