Le argomentazioni sinora svolte forniscono le coordinate per una lettura dell'articolo 345, comma 3 cpc che, nel rigido rispetto del dato normativo, tenga conto - al fine di evitare discrasie e antinomie ordinamentali - che la legge 393 del 1990, sovvertendo la precedente disciplina della novella del 1950, ha aggiunto al preesistente divieto di domande nuove anche quello di nuove eccezioni e nuovi mezzi istruttori sicché, come è stato da tutti riconosciuto, il pervenire alla pressoché totale abolizione dello ius novorum ha fatto assumere all'appello il carattere della revisio prioris istantiae, per essere stati eliminati quegli elementi spuri che permettevano la configurazione del giudizio di gravame come una prosecuzione e un completamento di quello di primo grado.

In linea con quanto era detto l'articolo 345 comma 3 va letto nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio della inammissibilità dei nuovi mezzi di prova e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti (e, quindi, le deroghe) a questa regola, con il porre in via alternativa (e non concorrente) i requisiti che detti nuovi mezzi di prova devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame.