RESPONSABILITA' PER ATTO
ILLECITO - Gravano
sul nuovo proprietario le spese per consumi e danni da "contatore manomesso"
Colui che subentra ad
altri nel possesso di un appartamento in qualità di acquirente o di conduttore è
tenuto a controllare non solo l'efficienza dei servizi, ma anche la loro
regolare tenuta in ragione dell'utenza che ne è stata fatta. Non è quindi
possibile esonerare dal ristoro dei danni subiti dall'Enel chi al momento
dell'acquisto dell'appartamento versi in colpa per non aver controllato
l'integrità del misuratore (nel caso di specie manomesso dai precedenti
proprietari), in quanto, ai fini della sussistenza della colpa, l'art. 2043
richiede che l'evento non sia voluto dall'agente, ma si verifichi, oltre che per
inosservanza di norme giuridiche, per negligenza, imprudenza ed imperizia, la
cui misura di valutazione è, per giurisprudenza costante rapportata alla
diligenza del buon padre di famiglia.
(Cassazione civile
Sentenza, Sez. III, 13/04/2005, n. 7679