RESPONSABILITA' PER ATTO ILLECITO - Gravano sul nuovo proprietario le spese per consumi e danni da "contatore manomesso"
Colui che subentra ad altri nel possesso di un appartamento in qualità di acquirente o di conduttore è tenuto a controllare non solo l'efficienza dei servizi, ma anche la loro regolare tenuta in ragione dell'utenza che ne è stata fatta. Non è quindi possibile esonerare dal ristoro dei danni subiti dall'Enel chi al momento dell'acquisto dell'appartamento versi in colpa per non aver controllato l'integrità del misuratore (nel caso di specie manomesso dai precedenti proprietari), in quanto, ai fini della sussistenza della colpa, l'art. 2043 richiede che l'evento non sia voluto dall'agente, ma si verifichi, oltre che per inosservanza di norme giuridiche, per negligenza, imprudenza ed imperizia, la cui misura di valutazione è, per giurisprudenza costante rapportata alla diligenza del buon padre di famiglia.
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Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 13/04/2005, n. 7679