Tribunale civile di Roma – XIII Sezione Civile, Sentenza n. 24923  del 2 agosto  2004 2004 -  nella causa civile n. 38587 del Ruolo generale Contenzioso dell’anno 2002. Giudice Unico  dott. Roberto Parziale.  

 

Risarcimento danni : Nella gestione di un parco giochi, ai fini del riconoscimento della responsabilità, trova applicazione l’art. 2043 c.c. (neminem ledere)e  non l’art. 2050 c.c. (danno cagionato per l’esercizio d’attività pericolose) quest’ultimo potendosi invocare con riguardo solo a quelle attività che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre norme speciali (come quelle contro gli infortuni sul lavoro) e quelle che per la loro stessa natura abbiano insita la pericolosità nei mezzi adoperati o nella loro stessa natura.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Di ROMA - SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38587 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2002, posta in deliberazione all'udienza dell'8 giugno 2004 e vertente

TRA

 

O.elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. E. che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

 

F. in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. D. che lo rappresenta giusta procura in atti

CONVENUTO

Oggetto: risarcimento danni

CONCLUSIONI

 

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 giugno 2004 le parti concludevano come In atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio la società convenuta al fine di sentir dichiarare la responsabilità della stessa nell'infortunio verificatosi il 1° maggio 2002 mentre si trovava all'interno dell'attrazione, denominata Gravitor, gestita dalla società convenuta all'interno del Luna Park dell'Eur e la condanna della stessa al risarcimento dei danni subuti.

In particolare esponeva che al termine della rotazione la pavimentazione, che era stata tolta lasciando i clienti sostenuti dalla sola forza di rotazione, avrebbe dovuto essere ristabilita ma, per un evidente difetto della postazione da lei occupata, non era stata adeguatamente trattenuta lungo la parete ed era caduta cagionandosi le lesioni di cui chiedeva il risarcimento.

Si costituiva la società convenuta deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'attrice si era infortunata all'interno del Luna Park dell'Eur, gestito da altra società che doveva ritenersi responsabile dei fatto. Nel merito deduceva l'assenza di prova da parte dell'attrice in ordine alla ascrivibilità dell'infortunio alla società. Contestava, infine, la misura dei risarcimento richiesto.

Escussi i testi, espletata una consulenza tecnica medico - legale sulla persona della attrice, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8 giugno 2004 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre affermare la legittimazione passiva della società convenuta che è risultata avere la gestione dell'attrazione mentre la società che gestisce il Luna Park dell'Eur si occupa della locazione dello spazio destinato alle singole attrazioni oltre alla gestione dei servizi comuni.

Deve, inoltre, escludersi una presunta decadenza di parte attrice dalla prova per averla tardivamente formulata, avendo la stessa inserito le richieste istruttorie già in citazione ed avendole riproposte e pressate nei termine specificamente assegnato alle parti. A nulla rileva il fatto che erroneamente parte attrice avesse inserito le richieste istruttorie nel termine assegnato per le repliche ex art. 183 cpc essendo una irregolarità che non incide sul contraddittorio avendo la stessa riproposto le stesse nel primo termine assegnato ex art. 184 cpc, dando termine alla controparte di articolare le proprie richieste Istruttorie già conoscendo, già prima del termine, quali sarebbero state ragionevolmente le richieste istruttorie della attrice.

La azione proposta dalla attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta mentre si stava fermando l'attrazione denominata Gravitor, domanda proposta in relazione alla sola responsabilità di cui all'art. 2043 cc. Non risulta essere stata introdotta nel presente. giudizio un diverso titolo di responsabilità di guisa che l'esame deve essere compiuto sulla base della sola responsabilità di cui all'art. 2043 cc.

Nell'atto di citazione l'attrice ha individuato la causa della sua caduta nel fatto che il pavimento del Gravitor, che era stato tolto all'inizio della rotazione lasciando gli avventori trattenuti sul fianco interno del cilindro dalla forza centrifuga, non era tornato al suo posto in tempo utile per evitare la sua caduta.

Sul punto sono stati escussi due testi, entrambi amici della attrice che la avevano accompagnata ali'interno dell'attrazione.

La teste C. ha riferito che, benché si trovasse accanto all'attrice, non aveva visto nulla di come si erano svolti i fatti in quanto non appena il cilindro aveva iniziato a ruotare aveva chiuso gli occhi perché le dava fastidio la rotazione. Ha aggiunto che quando Il cilindro si era fermato era caduta e nel rialzarsi aveva visto anche l'attrice che era caduta. In ordine alla ragione della sua caduta la teste ha precisato che la stessa era avvenuta perché le girava la testa e non perché vi fosse qualcosa sul pavimento, ha anche aggiunto che prima di toccare il pavimento era scivolata in basso anche se non era in grado di indicare di quanto fosse scivolata in basso. Non aveva ricordo che l'attrice avesse riferito della presenza di qualcosa sul pavimento che l'avesse fatta cadere. Ha escluso, infine, che vi fossero dei cartelli che invitassero a far attenzione a qualcosa. Il teste D. ha riferito di essere già stato altre volte nella stessa attrazione e di aver notato che il giorno dell'incidente era stata sostituito la pavimentazione del Gravitor ed al posto della precedente in gomma vi era una pavimentazione in legno e ferro. Il teste ha inoltre raccontato che durante la rotazione si era acconto di essere arrivato più in alto rispetto alla porta di ingresso ed allora aveva cercato di spingersi verso il basso per raggiungere la pavimentazione. L'attrice era rimasta indietro e, quando la rotazione cessò, la vide cadere a terra. Ha precisato che solo l'attrice era caduta mentre tutti gli alti erano rimasti in piedi. Nei pressi del punto ove era caduta l'attrice aveva anche visto un telefono cellulare ed in seguito l'attrice gli aveva spiegato di aver spostato il piede, mentre cadeva, per evitare di calpestare il telefono. Nel corso della deposizione il teste ha precisato di non aver visto l'attrice cadere ma di averla vista a terra mentre alcune persone la stavano già aiutando a rialzarsi. Ha, poi, precisato che al momento dell'arresto della rotazione lui si trovava a cinquanta centimetri dai pavimento mentre i piedi della attrice si trovavano all'altezza della sua vita.

Nessuno dei due testi ha visto l'attrice mentre cadeva avendo vista la D. quando aveva aperto gli occhi dopo essere caduta ed II M. quando già la stavano aiutando a rialzarsi. Inoltre detto teste non ha neppure visto cadere la D., segno che pur essendo a poca distanza - entrambi i testi hanno riferito che le tutti e cinque si trovavano vicini - non ha in alcun modo visto le fasi immediatamente precedenti e successive alla caduta.

Il teste M. ha, inoltre, riferito di essersi spinto verso il basso giungendo cosa, al momento della cessazione dell'effetto di sostenimento della forza centrifuga, a cinquanta centimetri dalla pavimentazione. La teste D. ha invece detto di non aver fatto nulla essendo rimasta tutto il tempo con gli occhi chiusi e di essere caduta il basso cadendo non per effetto della caduta ma per il fatto che la rotazione le aveva fatto girare la testa. In ordine alla caduta la teste non è stata Il grado di precisare nulla, ma dovrebbe essere stata analoga a quella della attrice se fosse vero quanto riferito dall'altro teste.

 In questo modo, però, anche se da un'altezza maggiore a quella riferita dall'altro teste, la caduta verso il basso non ha prodotto conseguenze dannose direttamente essendo la teste caduta non per effetto dello scivolamento in basso ma per effetto della perdita di equilibrio connessa con la rotazione.

 In realtà, al di la dei racconti dei testi, occorre considerare che la rotazione del cilindro è caratterizzata da un'accelerazione graduale che determina il trattenimento progressivo dei clienti alla parete e poi ad un progressivo rallentamento che produce una graduale diminuzione della energia centrifuga e per effetto del peso e della forza di gravità i clienti scivolano verso il basso.

 Poiché nessuno dei testi ha riferito di un improvviso arresto della rotazione del cilindro, la caduta dell'attrice non può essere stata improvvisa - quale una caduta nel vuoto - ma deve essere stato uno scivolamento - a velocità non determinata - che l'ha portata a contatto con la pavimentazione.

Tale ricostruzione dei fatti spiega la ragione per la quale la teste D., benché si trovasse ad occhi chiusi e non poteva prepararsi alla improvvisa asserita caduta, è giunta a contatto con il pavimento senza danni  salvo cadere solo per effetto della perdita di equilibrio autonoma, dovuta alla difficoltà di ritrovare il proprio equilibrio per effetto della rotazione, circostanza da ritenersi perfettamente conosciuta dalle parti essendo, a rotazione, l'unica caratteristica dell'attrazione.

In questa contesto occorre affermare che parte attrice non ha fornito la prova di possibili anomalie nei funzionamento dell'attrazione che abbia potuto introdurre una modificazione al normale funzionamento della stessa. Né risulta in alcun modo provata la insidia non avendo l'attrice neppure indicato quale causa della sua caduta la presenza del telefono cellulare, circostanza Introdotta dal teste M. che, però, ha riferito solo la indicazione della attrice che avrebbe addebitato la caduta al suo tentativo di non calpestare l'oggetto.

Poiché sul punto si tratta di una testimonianza relativa a fatti riferiti dalla attrice, agli stessi non può essere attribuita una valenza probatoria in quanto diversamente si verrebbe ad ottenere un meccanismo autoreferenziale nel quale una affermazione della parte, che direttamente non ha una valenza diretta nel processo - se non a sé sfavorevole - si trasformerebbe in prova perché dalla stessa riferita ad un terzo.

In questo contesto si deve ritenere che parte attrice non abbia fornito una prova adeguata della condotta illecita della società attrice né dei nesso di causalità tra la caduta ed un difetto di funzionamento dell'attrazione, essendo evidente che le caratteristiche di queste attrazioni, basate sulla rotazione, impone una particolare cautela da parte dei clienti per le difficoltà del recupero dell'ordinario equilibrio al termine delle stesse - problemi che possono essere prodotti persino dal ballo in presenza di una pluralità di rotazioni -.

Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice. Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese dei presente giudizio, rimanendo quelle di consulenza - che vengono liquidate In euro 400 pari all'acconto - a carico di parte attrice che le ha anticipate.

 

PQM

 

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da O. nei confronti della società   F. s.r.l.

·        rigetta la domanda attrice;

·        compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio, rimanendo quelle di consulenza a carico di parte attrice che le ha anticipate.

Così deciso in Roma il 2 agosto 2004

                                                                                                     Il Giudice

                                                                                                 Roberto Parziale

______________

Il  Giudicante  premette che l’azione proposta dall’attrice era  diretta al risarcimento del danno subito a seguito della caduta avvenuta mentre si stava  fermando  l’attrazione denominata Gravitor, domanda proposta in relazione alla sola responsabilità ex art. 2043 c.c.

Lo svolgimento del gioco consisteva  nell’accogliere i partecipanti all’interno di un cilindro che, ruotando vorticosamente, teneva  gli stessi incollati alla parete a causa della forza centrifuga. Raggiunta una certa velocità veniva tolta la pavimentazione esistente lasciando i  partecipanti senza appoggio. Al momento di rallentare la rotazione, veniva  ristabilita la presenza della pavimentazione per permettere ai partecipanti di trovare valido appoggio al loro distacco dalla parete.

Aggiunge il giudicante che non risultava  essere stato introdotto nel giudizio un diverso titolo di responsabilità di guisa che l’esame doveva essere compiuto sulla base della sola responsabilità di cui all’art. 2043  c.c.

Trattandosi infatti di fattispecie inerente la gestione di un parco giochi, ai fini del riconoscimento della responsabilità, trova applicazione esclusivamente dell’art. 2043 c.c. (neminem ledere) ed è questo il titolo di colpa invocato dall'attrice e  non l’art. 2050 c.c. (danno cagionato per l’esercizio d’attività pericolose) quest’ultimo potendosi invocare con riguardo solo a quelle attività che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre norme speciali (come quelle contro gli infortuni sul lavoro) e quelle che per la loro stessa natura abbiano insita la pericolosità nei mezzi adoperati o nella loro stessa natura.

L’esercizio di un parco giochi non può essere considerato attività pericolosa ed in ogni caso non può ravvisarsi alcun nesso di causalità tra l’esercizio del parco giochi e l’evento dannoso, che si è verificato, secondo quanto risultato dall'istruttoria  perchè la stessa attrice è caduta sul posto  probabilmente  per avere perso l'equilibrio.

La conseguenza di tutto questo è che per ottenere il risarcimento, in caso di contestazione, il danneggiato avrebbe dovuto provare non soltanto il fatto storico, di aver subito un danno e che il pregiudizio era stato cagionato (nesso di causalità tra il fatto storico ed il danno) dal soggetto dal quale pretendeva  di essere risarcito, ma doveva  altresì provare la colpa di quest’ultimo.

Il danneggiato in altri termini non poteva avvalersi d’alcuna presunzione, egli doveva  dimostrare il fatto illecito nella sua interezza (azione dell’autore, nesso di causalità e danno) secondo il principio generale dell’onere probatorio, stabilito dall’art. 2697 c.c..

La dimostrazione dell’attività lesiva dell’altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il danno incombe al danneggiato, con la conseguenza che l’ambiguità od incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all’onere della prova. ( Cass. 11 gennaio 1982, n. 103 ).

 La decisione è basata sulla valutazione del fatto storico così come  è emersa  dalla istruttoria espletata,  dalla quale è risultato che  entrambi i testimoni escussi  non hanno visto  il modo in cui l’attrice è caduta, quindi le modalità di verificazione del sinistro.

Il Giudice ha evidenziato come le testimonianze assunte,  inducevano a ritenere che la caduta dell’attrice era  dovuta ad una sua scarsa attenzione nella fase finale del ‘giro’ sull’attrazione ‘gravitor’, anziché ad un malfunzionamento dello stesso.

 Il fatto che nessun altra persona fosse  incorsa nel suddetto incidente confermava  che non sussistevano elementi del gioco, come possibili cause del sinistro, se non quelli pienamente conoscibili dall’attrice stessa, che era pienamente consapevole delle caratteristiche del gioco.

Competeva  al danneggiato, secondo quanto stabilito dal codice civile in tema di responsabilità extracontrattuale, l’onere della prova in ordine al fatto storico, al verificarsi del danno e alla sussistenza del nesso eziologico tra il primo e il secondo.

                                                                                                                                               Avv. Domenico Vizzone