In tema di ripartizione di spese condominiali è passivamente legittimato rispetto all'azione giudiziaria per il recupero della quota di competenza, colui che sia effettivamente individuato come proprietario esclusivo dell'unità immobiliare, non potendo l'azione stessa essere proposta contro colui il quale, con le sue dichiarazioni e comportamenti, anche univoci, abbia ingenerato nell'amministratore il convincimento che si tratti dell'effettivo condomino, in quanto in materia condominiale non può trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, mancando una relazione di terzietà tra il condomino ed il condominio, che non ha una soggettività giuridica diversa da quella dei semplici condomini.