SE IL BENE CHE HA CAUSATO DANNI È DELLA PA
NON OCCORRE PROVARE L’ESISTENZA DI INSIDIE
LA MASSIMA
Responsabilità civile - Appartenenza del bene alla pubblica amministrazione
- Caduta in edificio aperto al pubblico - Responsabilità dell’ente gestore
- Presunzione di cui all’articolo 2051 del Cc - Applicabilità - Sussiste -
Contenuti e condizioni.
(Cc, articoli 2051 e 2043)L’applicabilità dell’articolo 2051 del Cc (nei confronti della Pa o del gestore) non
è automaticamente esclusa, allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui
si sia originato l’evento dannoso, risulti adibito all’uso diretto da parte della
collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e
si presenti di notevole estensione, ipotesi quest’ultima comunque non ravvisabile
ove si tratti di edificio. Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano
congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali - in ragione dell’incidenza
che abbiano potuto avere sull’espletamento della vigilanza connessa alla
relazione di custodia del bene e avuto riguardo alle peculiarità dell’evento -
possono assumere rilievo, sulla base di una specifica e adeguata valutazione del
caso concreto, ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che
la Pa (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che
sia dimostrata l’esistenza del nesso causale.
Responsabilità civile - Danno riportato in edificio appartenente alla pubblica
amministrazione - Prove a carico del danneggiato - Prova dell’evento
dannoso e nesso causale fra la cosa e la sua verificazione - Sussiste -
Prova dell’insidia e trabocchetto - Non sussiste.
(Cc, articoli 2043 e 2051)Allorquando invochi la responsabilità di cui all’articolo 2051 del Cc contro una Pa
(o il gestore) in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale
soggetto a uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della
verificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile
come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente - come di regola per
l’invocazione della suddetta norma - dell’evento dannoso e del nesso causale fra
la cosa e la sua verificazione.
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 30 giugno-1° ottobre 2004 n. 19653
(Presidente Nicastro; Relatore Frasca; Pm - conforme - Maccarone)