SE IL BENE CHE HA CAUSATO DANNI È DELLA PA

NON OCCORRE PROVARE L’ESISTENZA DI INSIDIE

LA MASSIMA

Responsabilità civile - Appartenenza del bene alla pubblica amministrazione

- Caduta in edificio aperto al pubblico - Responsabilità dell’ente gestore

- Presunzione di cui all’articolo 2051 del Cc - Applicabilità - Sussiste -

Contenuti e condizioni. (Cc, articoli 2051 e 2043)

L’applicabilità dell’articolo 2051 del Cc (nei confronti della Pa o del gestore) non

è automaticamente esclusa, allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui

si sia originato l’evento dannoso, risulti adibito all’uso diretto da parte della

collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e

si presenti di notevole estensione, ipotesi quest’ultima comunque non ravvisabile

ove si tratti di edificio. Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano

congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali - in ragione dell’incidenza

che abbiano potuto avere sull’espletamento della vigilanza connessa alla

relazione di custodia del bene e avuto riguardo alle peculiarità dell’evento -

possono assumere rilievo, sulla base di una specifica e adeguata valutazione del

caso concreto, ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che

la Pa (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che

sia dimostrata l’esistenza del nesso causale.

Responsabilità civile - Danno riportato in edificio appartenente alla pubblica

amministrazione - Prove a carico del danneggiato - Prova dell’evento

dannoso e nesso causale fra la cosa e la sua verificazione - Sussiste -

Prova dell’insidia e trabocchetto - Non sussiste. (Cc, articoli 2043 e 2051)

Allorquando invochi la responsabilità di cui all’articolo 2051 del Cc contro una Pa

(o il gestore) in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale

soggetto a uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della

verificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile

come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente - come di regola per

l’invocazione della suddetta norma - dell’evento dannoso e del nesso causale fra

la cosa e la sua verificazione.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 30 giugno-1° ottobre 2004 n. 19653

(Presidente Nicastro; Relatore Frasca; Pm - conforme - Maccarone)