Non è possibile distinguere, all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale, tra danno morale propriamente detto e altri danni non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi della persona costituzionalmente garantiti. Infatti essendo la categoria dei danni non patrimoniali di cui all'articolo 2059 c.c. definibile solo in negativo (tali essendo tutti quei pregiudizi non suscettibili di valutazione patrimoniale), non ha senso e, soprattutto non ha utilità ai fini della individuazione dei pregiudizi concretamente risarcibili, pretendere di distinguere tra un danno morale soggettivo inteso quale transeunte patema d'animo ed altri danni non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti consistenti nello sconvolgimento delle abitudini di vita. Tale distinzione potrà, certo, avere rilievo al momento della liquidazione, nel senso che di un eventuale sconvolgimento delle abitudini di vita della vita della vittima si dovrà tenere conto  ma unicamente al fine di variare in più o in meno la liquidazione standard dell'unico danno morale non certo al fine di affiancare a questo ultimo una ulteriore posta risarcitoria.