Il danno esistenziale consiste nella perdita di una o più attività realizzatrici della persona, salvaguardate dall'articolo 2 della Costituzione, tra le quali può, certamente, annoverarsi la forzata privazione di una attività agonistica, anche se non espressa ai più alti livelli. Infatti non può dubitarsi che per una adolescente quale è l'infortunata, lo svolgere una attività agonistica sia sia di notevole importanza per il proprio sviluppo psico fisico. Tale tipo di danno dovrà essere risarcito come autonoma voce di danno distinta sia dal danno biologico ( inteso come pregiudizio all'integrità fisica in se e per se considerata) sia dal danno morale soggettivo ( inteso come dolore patito in conseguenza dell'illecito).