Ancora in materia di danno esistenziale segnaliamo la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1292 del 30 giugno 2004 con la quale viene riconosciuto alla figlia naturale un risarcimento di € 50000 per immotivata privazione dell'apporto paterno  a titolo di danno esistenziale.

Nel caso portato all'attenzione del giudice veneziano il padre naturale dopo aver riconosciuto la figlia e, peraltro, rifiutato l'assolvimento dell'obbligo contributivo alimentare, si era anche rifiutato di avere qualsiasi contatto con la stessa che, divenuta maggiorenne, lo aveva cercato per conoscerlo.

Questo ulteriore atteggiamento, unito al precedente comportamento del genitore, è stato riconosciuto come fonte di un danno ulteriore non qualificabile né come patrimoniale né come biologico, per l'assenza di qualsivoglia patologia ma conseguente alla violazione del precetto costituzionale di cui all'articolo 30 che nel quale si stabilisce il diritto fondamentale all'educazione e all'assistenza anche non patrimoniale da parete dei genitori e nei confronti dei figli.

In conseguenza della condotta del padre naturale e sulla base dei presupposti di cui sopra il Tribunale di Venezia ha stabilito un risarcimento riequilibratore per un importo valutato in via equitativa.