...Si osserva al riguardo che  il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subìto in conseguenza dell'uccisione di un congiunto lamenta l'incisione di un interesse giuridicamente diverso sia dal bene alla salute, del quale è titolare, la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità biopsichica, si esprime medinte il risarcimento del danno biologico, sia dall'interesse all'integrità morale, la cui tutela agevolmente ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata un'ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo. L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 della Cost.

Si tratta di un interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione ), ai sensi dell'art. 2059c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.

Trattasi, poi, di un danno conseguenza consistente in una perdita, nella privazione di un valore non economico ma personale costituito dall'irreversibile perdita del godimento di un congiunto dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare.

Come atle esso non può considerarsi in re ipsa ma deve essere allegato e provato ancorché deve essere inevitabilmente consentito il ricorso a valutazioni prognistiche ed a presunzioni sulla base degli elemento obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire.

La sua valutazione, vertendosi in tema di lesioni di valori inerenti alla persona e in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa tenuto conto dell'intensità del vicolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare le abitudini di vita e l'età della vittima e dei singoli superstiti

Ed è appena i caso di ricordare che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (danno esistenziale) in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimosenza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento.