Non basta a escludere la responsabilità ultra massimale della compagnia assicurativa in ordine a rivalutazione, interessi e spese legali per mala gestio che essa nel processo abbia aderito alla resistenza del proprio assicurato dovendo essa, una volta conosciuto il fatto, attivarsi nei confronti del proprio assicurato sia dimostrando la propria seria disponibilità a prestare a garanzia contrattuale sia avvertendo l'assicurato che dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza non potrà che rispondere in via esclusiva lo stesso assicurato e, dunque, questi elementi vanno accertati nel processo al fine di definire se la compagnia assicuratrice debba o meno rispondere anche per tali accessori