Tribunale civile di Roma – Sezione XI Civile, Sentenza n. 22056703  del 4 luglio  2003 -  nella causa civile n. 41173 Ruolo generale Contenzioso dell’anno 1998. Giudice Unico  dott.ssa Eleonora Lombardi,  

 

Responsabilità civile: La responsabilità del depositario  di veicolo consegnato per il posteggio. Assicurazione contro i danniNell’azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. si deve ricomprendere anche il caso dell’assicuratore contro il furto che, avendo corrisposto al proprio assicurato - danneggiato, una somma a titolo di indennizzo del danno subito in un sinistro furto, agisca contro il terzo responsabile per il recupero delle somme erogate.

 

 

Il contratto di parcheggio di autovetture in area recintata e protetta è un contratto atipico la cui disciplina va riferita alle norme sul deposito, con conseguente affidamento del mezzo al gestore del servizio e con l’obbligo di quest’ultimo di custodia e restituzione dell’autovettura o dell’equivalente monetario in caso di furto (Corte d’App. Milano 01.02.00 Soc. Cattolica assi.ni c/Soc. Sea Parking, Cass. civ. Sez. III 23 agosto 1990 n. 8615; Cass. civ. Sez. III 12 dicembre 1989 n. 5546. ;

La circostanza che si sia trattato di furto non accompagnato da violenza o minaccia alla persona, già di per sé non integra gli estremi della causa di esonero da responsabilità del depositario ed in ogni caso non può mai integrare gli estremi del caso fortuito, se non sia stato commesso con violenza o minaccia sulle persone.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma sez. XI civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Lombardi Eleonora, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

Nella causa n. 41173 dell’anno 1998

promossa da

LAVORO E SICURTÀ S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via F.C.. 10, presso lo studio dell’Avv. D. V., che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso a margine dell’atto di citazione

ATTRICE

E

S. G. I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Portuense, presso lo studio dell’Avv. S. V., che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce alla copia notificata dell’atto di citazione.

CONVENUTA

OGGETTO: azione di condanna al pagamento di somma di danaro (surroga dell’assicuratore)

All’udienza del 25.06.2002, le parti precisavano le conclusioni come segue:

per parte attrice: “Piazzai all’Ill.mo Pretore Civile di Roma adito, contraiis rejectis, dichiarare il diritto della Lavoro e Sicurtà S.p.a. al recupero della somma pari a lire 14.355.00 anticipata al sig. A. per il furto della propria vettura avvenuto in data 02.06.96, condannare il S. G. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell’istante della somma di lire 14.355.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.

Per parte convenuta: “Disattesa ogni contraria istanza, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto; con vittoria di spese, competenze ed onorari”

SVOLGMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 18.11.98, la S.p.a. LAVORO E SICURTA’, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio la S.r.l. S., in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo:

a)      di aver indennizzato il proprio assicurato A. A. in conseguenza del furto della vettura di quest’ultimo, furto avvenuto all’interno del garage S. G. nel quale la vettura BMW tg Roma xxx era custodita;

b)      di aver corrisposto all’assicurato la somma di lire 14.355.000, stante il valore della vettura al momento del furto, pari a lire 21.000.000, detratta la franchigia del 10% e calcolata la quota di coassicurazione indiretta versata dall’assicuratore del convenuto.

Tanto premesso, l’attrice chiedeva il rimborso della somma di lire 14.355.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio la S.r.l. S., chiedendo il rigetto della domanda in ragione della non imputabilità della causa di sinistro.

La causa, istruita mediante produzione di documenti (rapporto Questura di Roma e lettere), sulle conclusioni come precisate in epigrafe, veniva trattenuta per deposito comparse conclusionali e repliche.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cenni sull’azione di surrogazione

La surrogazione dell’assicuratore ex art. 1916 c.c., è la sostituzione di un soggetto ad un altro ed il conseguente ingresso del primo nella posizione giuridica del secondo,

Trattandosi di surrogazione contemplata della legge e non dal contratto di assicurazione essa resta soggetta alle medesime regole di cui è sottoposta l’obbligazione del responsabile del danno; corollario di detto principio è costituito dall’applicazione alla surrogazione del termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c..c e  non al termine annuale di cui all’art. 2952 c.c..

Inoltre la surrogazione dell’assicuratore realizza un’ipotesi di successione particolare nel credito dell’assicurato danneggiato verso i terzi responsabili, tale da non ingenerare dubbi sulla identica natura o oggetto tra il credito dell’assicuratore ed il credito nei confronti dei responsabili (Cass. 1/04/80 n. 2094).

Presupposti dell’azione di surrogazione sono il pagamento dell’indennizzo all’assicurato e l’invio al terzo responsabile di una richiesta volta a comunicare l’intenzione del surrogante di volersi sostituire all’assicurato nel conseguimento di quanto spettante a quest’ultimo.

Nella specie è allegata agli atti la quietanza di pagamento dell’indennizzo all’assicurato e la lettera di manifestazione della volontà di volersi surrogare all’assicurato.

Inoltre merita particolare approfondimento la posizione dell’assicurato verso il surrogante, nel senso che, trattandosi di successione particolare nel credito, è necessario che l’assicurato (contraente o terzo beneficiario) sia creditore nei confronti de terzo responsabile.

Detto corollario costituisce la ratio dell’istituto della surrogazione dell’assicuratore, nel senso che se l’assicurato (contraente o beneficiario) non fosse nel contempo danneggiato dal sinistro (quindi creditore: rectius  titolare del diritto al risarcimento del danno), “verrebbe a determinarsi la possibilità che il sinistro si risolva per lui in un’occasione di lucro con violazione del principio indennitario, difettando la ragione di fondo per l’esercizio della rivalsa da parte dell’assicuratore”.

Sulla responsabilità del depositario di veicolo consegnato per posteggio

Non è contestato che la convenuta avesse stipulato con l’assicurato un contratto di deposito del veicolo indicato in premessa.

Ne consegue l’obbligo per il depositario di provvedere alla custodia della vettura.

Non è contestato che tra il 31.05.96 ed il 02.06.96 la vettura dell’assicurato venne rubata da ignoti ladri, che penetrarono all’interno dei locali della convenuta ed è stato accertato che la autorimessa era chiusa a chiave con lucchetto.

Ne consegue la responsabilità ex recepito della convenuta nell’evento per cui è causa:l’art. 1768 c.c prevede la responsabilità del depositario in conseguenza della sottrazione del bene affidato in custodia, salva la prova dell’impossibilità della prestazione per causa non imputabile.

Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che il furto del bene oggetto di custodia non costituisce caso fortuito in quanto trattasi di comportamento non implicante violenza o minaccia alle persone (Corte Appello Milano 29.05.1992, in Giur, It. 94, 816; Tribunale Roma 23.01.97 e Pretura Roma 20.03.097, in Giur Romana 97, 149,e 222).

Invero l’esistenza di semplice lucchetto non esonera il depositate della suddetta responsabilità.

La domanda attrice va accolta e, trattandosi di debito di valore, la somma di lire 14.355.000 (calcolata al 02.06.96: la quietanza non indica invero la data), va rivalutata; per quanto concerne gli interessi legali (che sarebbero dovuti dall’illecito sulla somma capitale via via rivalutata), essi, stante la domanda di parte che non ne specifica la decorrenza, vanno calcolati dalla domanda e non dall’illecito.

All’esito del giudizio, la somma dovuta dai convenuti in solido è di € 7413,74 (pari a lire 14.355.000), oltre rivalutazione monetaria senso indici ISTAT dal 02.06.096 al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo (per i debiti di valore vedi Cass. Sez. Un. 17.02.95 n. 1712).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La presente sentenza è immediatamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sez. XI civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

a)      in accoglimento della domanda di surroga, condanna la s.r.l. S. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 7413,74, oltre rivalutazione monetaria dal 02.06.96 al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;

b)      condanna la convenuta al rimborso, in favore dell’attrice, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1962,54, in difetto di notula, oltre IVA e CAP come per legge.

Così in Roma, 04.04.2003

     IL GIUDICE UNICO

(Dott.ssa Eleonora Lombardi)

 

 

 

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