Oggetto:
Responsabilitā
civile - Animali - Animali selvatici - Responsabilitā a carico delle regioni -
Configurabilitā - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di autovettura
urtata violentemente da animale selvatico
Responsabilitā civile - Animali selvatici - Responsabilitā a carico delle
regioni - Imputabilitā - Legge vigente al momento del verificarsi del fatto o
dell'evento dannoso - Applicazione - Configurabilitā
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello
Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") attribuisce alle
Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed
alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e
affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti
tra Regioni, Province e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di
programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo,
riservando invece alle Province le funzioni amministrative in materia di
caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n.
142 del 1990 (art. 9, comma primo). Ne consegue che la Regione, in quanto
obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica
arrechi danni a terzi, č responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da
animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da
specifiche norme. (Cass. Civ., Sez. III, 24 settembre 2003, n. 13907).
[RV0303]