SENT. N.39521/03

CRON. 272920

 

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZ.  XII  CIVILE

Il giudice unico Dott. Ugo Pernigotti, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al R.G. 12624/00 del ruolo generale e vertente

T R A

x                                                            - ATTORE -

elett.te dom.ta in Roma, Viale delle Milizie 38, presso lo studio dei Procuratori x

E

x                                                      - CONVENUTA COSTITUITA –

E

x                        - CONVENUTA CONTUMACE –

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.

C O N C L U S I O N I

Come in atti.

F A T T O

L’attore alla guida della propria vettura deduceva di essere stato coinvolto in un sinistro stradale avvenuto per fatto e colpa esclusivi dell’altro conducente antagonista.

IN via istruttoria l’attore, tra l’altro, produceva il rapporto dell’autorità intervenuta, veniva ascoltato un teste sull’an e sul quantum, disposta CTU medica.

M O T I V A Z I O N E

Responsabilità.

Nell’imminenza del fatto le parti forniscono agli agenti intervenuti dichiarazioni contrastanti, anche se la versione fornita dalla parte attrice appare più verosimile con lo stato dei luoghi.

Il teste escusso ha confermato la dinamica dell’evento dedotta dalla parte  attrice, cioè mentre il conducente della Fiat Uno (attore) procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, veniva urtato dalla Lancia Dedra che in fase di sorpasso della Fiat Uno, ha tentato di immettersi improvvisamente in un distributore di benzina posto sulla destra e meglio evidenziato nel grafico redatto dall’autorità pubblica.

Versione dei fatti che si ritiene attendibile poiché compatibile con i danni riportati dalle vetture e con lo stato dei luoghi accertato dagli agenti.

Pertanto va dichiarata la esclusiva responsabilità del conducente-convenuto per aver effettuato in fase di sorpasso un cambio di direzione repentino, con violazione degli artt.144 comma 3 e 148 del C.d.S..

Q U A N T U M

L’attore ha prodotto in copia due foto del veicolo danneggiato nonché un preventivo di riparazione eccessivamente alto. Per cui basandosi anche sui danni accertati dagli agenti ivi descritti nel rapporto dell’autorità, si liquida in via equitativa, ex art.1226 e 2056 CC, la somma di 700,00.

Danno fisico.

Il CTU sulla base della documentazione di parte , ha riscontrato una distrazione dei muscoli del rachide cervicale e una contusione alla spalla sinistra, valutando i postumi nella misura del 3 – 4%.

Si ritiene che il CTU non abbia verificato in modo equo che le lesioni fisiche dal punto di vista quantitativo e qualitativo siano compatibili con l’evento e cioè con i lievi danni materiali riportati dalla vettura Fiat Uno sulla fiancata laterale sinistra, danni che non hanno interessato il lato guida. E’ del tutto evidente dalle stesse foto prodotte dalla parte attrice, che le lesioni fisiche riscontrate possono ritenersi eccessive e non proporzionate ai danni materiali ivi riportati dalla vettura e conseguentemente alla forza d’urto subita dall’attrice.

Non solo ma il trauma alla spalla sinistra è incompatibile con l’uso delle cinture di sicurezza.

Per le ragioni suesposte si ritiene di dover ridurre il danno biologico stimato e valutarlo nella misura del 2%, mentre le altre valutazioni eseguite dal CTU si ritengono logiche ed esenti da vizi.

Pertanto in relazione all’età del soggetto all’epoca del fatto pari a 57 anni ed utilizzando le Tabelle di Codesto Tribunale, si liquida: danno biologico 2% = 864,00; inabilità temporanea al 50% 20 gg. x 19,00 = 380,00; ITP al 25% 20 gg x 9,50 = 190,00; danno morale ¼ = 358,50; spese mediche riconosciute 67,14, e così in totale 1.859,64.

P.  Q.  M.

dichiara esclusivo responsabile dell’evento il Sig. x ed in conseguenza lo condanna in solido con la Sai Spa a risarcire alla parte  attrice la somma di 2.559,64, nonché a rimborsare la spesa relativa alla CTU, le spese di lite che liquida in 200,00 per esborsi, 500,00 per diritti; 600,00 per onorari, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari ex art.93 cpc.

Roma, 09.12.2003                                                                                               Il Giudice