Affinché la successione nei rapporti contrattuali inerenti all’azienda trasferita possa operare ai sensi dell’articolo 2558 Cc è necessario che il trasferimento dell’azienda si colleghi direttamente alla volontà delle parti o a un fatto che queste abbiano espressamente previsto e in relazione al quale abbiano potuto disporre circa la sorte dei contratti a prestazioni corrispettive inerenti all’azienda e non interamente eseguiti. Restano, pertanto, fuori dall’ambito dell’articolo 2558 del Cc tutte le altre ipotesi in cui il trasferimento dell’azienda sia conseguenza diretta di un fatto non negoziale.